Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46087 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46087 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME MOHAMED CUI. CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma con sentenza del 13/10/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 7/3/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di rapina aggravata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata sospensione condizionale della pena (trattasi di soggetto infraventunenne) ed alla mancata
revoca della espulsione dal territorio dello Stato, disposta dal giudice di cure ai sensi dell’art. 235 cod. pen. Evidenzia che la motivazione provvedimento impugnato è apparente, non avendo considerato la Corte territoriale gli elementi addotti con il secondo motivo di appello, con il q difesa si doleva della mancata differenziazione delle posizioni dei tre coimpu (evidenziando che l’odierno ricorrente non era colui che aveva posto in esser condotta tipica, che era l’unico che si era sottoposto ad interrogatorio in convalida dell’arresto e che non aveva precedenti penali, né carichi penden che la determinazione della pena nel minimo edittale per tutti gli imputati aveva consentito di apprezzare le differenze in termini di comportament processuale e di incensuratezza, né le condizioni di vita e la posizion territorio nazionale. Osserva, poi, che in ogni caso la motivazio manifestamente illogica e contraddittoria, frutto del travisamento della pr invero, nonostante lo stato di incensuratezza del COGNOME, evincib agevolmente dalle risultanze di ben quattro certificati del casellario giudizia ragione dei possibili alias, la Corte di appello ha ritenuto l’abitudine al delitt dell’odierno ricorrente e, dunque, ha formulato una prognosi negativa in ord al suo futuro comportamento, accomunando la sua posizione a quella dei due coimputati, entrambi gravati da precedenti penali. Rileva, inoltre, che i giud secondo grado non hanno correttamente apprezzato la documentazione allegata ai motivi aggiunti di appello, sia ai fini della sospensione condizionale dell che in relazione alla richiesta di revoca della misura di sicurezza dell’espu dal territorio dello Stato. In particolare, evidente è il travisamento per omi atteso che le istanze difensive sono state respinte in ragione del fat «l’attività di lavoro svolta dal prevenuto e la sua condizione di genitore impedito di commettere il grave delitto in danno del NOME», fronte della documentazione prodotta da cui risulta che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato in data 1/5/2022 e che il permesso di soggiorn gli è stato rilasciato in data 22/3/2021, dunque, successivamente commissione del reato (24/10/2020). In atri termini, una corretta percezi della sequenza temporale avrebbe consentito di ravvisare come sol successivamente al commesso reato il COGNOME abbia raggiunto una regolarizzazione sul territorio italiano, che gli ha consentito di acquis stabile posizione lavorativa e conseguentemente familiare, circostanze ques che elidono la spinta criminale sottesa alla commissione del reato per cu procede. In conclusione, ritiene la difesa che nel caso di specie si sia in p di un travisamento della prova, idoneo a scardinare sia il giudizio di pro negativa sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena che relazione alla conferma della misura di sicurezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Ed invero, la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per della legge n. 46 del 2006, pur non consentendo alla Corte di legittimit sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di me comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processu possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rileva sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepi ‘ictu ()cui?, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai ril di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sezione 6, 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. “d conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie riguardante sia il profilo della sospensione condizionale della pena, sia qu della misura di sicurezza di cui all’art. 235 cod. pen.), il vizio di travi della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probator asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggett valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
In altri termini, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (Sezione 2 n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 – 01; Sezione 6, n. 5465 de 4/11/2020, F., Rv. 280601 – 01), il sindacato del giudice di legittimit discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare ch la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idon rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decis adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi pu essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione d regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità log tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” c altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostr tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanifica radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedur
sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esisten “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza effettiva dell’atto proc in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromett modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione).
1.2 Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorr siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni d giudicante. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamat ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione s autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la lo rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanific da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudi di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persiste meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del proces
1.3 Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutaz di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento de giudice. Va, dunque, ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell’art. cod. proc. pen., comma 1, lett. e) ad opera dell’art. 8 della L. n. 46 del «mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclus per il giudice di legittimità si sovrapporre la propria valutazione delle ris processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consen dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il g di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, conside che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valu giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti el sussistano» (Sezione 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215 – 01).
1.4 Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame si versi ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati, atteso documentazione prodotta – specificamente indicata in ricorso – è stata vagli per la prima volta dalla Corte territoriale; la contraddittorietà della motiv rispetto a detti documenti risulta palesemente evidente; entrambi gli att
processo richiamati dal ricorrente per sostenere il vizio della motivazione sono autonomamente dotati di una forza dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticola l’intero ragionamento svolto dai giudici di secondo grado sia con riferimento alla sospensione condizionale della pena, che alla conferma della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, determinando al suo interno una incompatibilità talmente evidente, che rende manifestamente incongrua la motivazione: ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto che l’attività lavorativa svolta dal COGNOME non gli abbia impedito di delinquere, non considerando però che gli elementi addotti dal difensore (il rilascio del permesso di soggiorno e l’assunzione a tempo indeterminato) sono di molto successivi alla commissione del reato, dunque, astrattamente suscettibili di incidere positivamente sulla spinta criminale sottesa alla commissione della rapina e tali da essere meritevoli di una corretta valutazione (unitamente agli altri elementi emergenti dagli atti, come lo stato di incensuratezza), che nel caso di specie è mancata.
Del resto, il giudice di prime cure aveva ritenuto «la non particolare offensività del fatto» e aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ed individuando la pena base nel minimo edittale, ma non aveva dato conto delle ragioni della mancata sospensione condizionale della pena.
Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, che dovrà valutare l’incidenza dei fatti sopravvenuti, evidenziati dalla difesa, sulla prognosi comportamentale del COGNOME.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e alla misura di sicurezza di cui all’art. 235 cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.