Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31192 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31192 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero
(
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., i Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul riesame proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pa di applicazione nei suoi della misura della custodia cautelare in carcere in or a plurimi reati di cui all’art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n.309/1990 [capi 3), 5), 7), 9), 11), 12), 13), 14), 15), 18), 19), 21), 22), 23), 27), 30), 31), 32 ha annullato l’ordinanza con riferimento al capo 22) della provviso imputazione e ha confermato nel resto.
Le indagini avevano preso le mosse dalla denuncia presentata da NOME COGNOME COGNOME quale aveva riferito alla polizia giudiziaria che la figlia diciann aveva incominciato a fare uso di droghe, marijuana e cocaina. A seguito dell denuncia erano stati effettuati, il 20 marzo 2020, l’arresto in flagran NOME COGNOME COGNOME, il 24 aprile 2020, l’arresto di NOME COGNOME COGNOME e stato rinvenuto, il 13 luglio 2020, nel casolare di campagna di NOME COGNOME un bunker occultato a circa tre metri da terra, fornito di sistema di areazi ventilazione, adibito a coltivazione della marijuana ed a centro per il depo della droga.
Era così emersa (attraverso operazioni di intercettazione telefoniche ambientale, attività di osservazione anche tramite sistema di videosoverglianz acquisizione di tabulati telefonici e del tracciati dei movimenti delle mediante sistema GPS) una serie di reati inerenti gli stupefacenti posti in es da una pluralità di indagati nei comuni di Platì, Rosarno e Taurianova e in a parti del territorio calabrese. In tale contesto era stata identificata la NOME COGNOME, quale soggetto coinvolto nelle fattispecie di reato su indicate.
1.2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto che in relazione alla fattispeci cui al capo 22) relativa alla cessione a NOME COGNOME di 100 grammi sostanza stupefacente del tipo marjuana contestata come accertata i Taurianova e commessa in data anteriore e prossima al 10 luglio 2020 non sussistessero il gravi indizi di colpevolezza.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso il Sostituto AVV_NOTAIO press il Tribunale di Palmi, formulando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria del delitto al capo 22). Il ricorrente osserva che l’annullamento è frutto di un chiaro v di motivazione, in quanto il Tribunale aveva omesso di valutare nella s interezza l’intercettazione ambientale del 10 luglio 2020 (n.56). COGNOME I giudici avevano preso in considerazione esclusivamente una parte della conversazione,
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ovvero quella in cui NOME COGNOME aveva manifestato a COGNOME l’intenzione di cedere 100 grammi di sostanza stupefacente appena acquistata al COGNOME, rilevando che, sulla base di tale passaggio, non era possibile ravvisar gravità indiziaria in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, aveva tenuto conto del passaggio successivo del dialogo. Nel prosieguo dell conversazione, infatti, COGNOME aveva riferito a COGNOME di aver in pass ceduto 100 grammi a COGNOME, identificato quale NOME NOMENOME NOME qual “lavorava ” con NOME COGNOME, COGNOME aggiungendo di aver avuto qualche problema, COGNOME dopo che questi aveva venduto 10 grammi della sostanza a tal NOME NOME Varapodio: successivamente alla cessione, infatti, NOME aveva ricevuto una telefonata da NOMENOME NOME si era lamentato del quantitativo stupefacente comprato da COGNOME, in quanto inferiore a quello pattuito. L contestazione, dunque, non era riferita alla manifestazione dell’intenzion vendere, bensì ad una vendita pregressa, tanto che nel capo di imputazione reato era indicato come commesso in data anteriore al 10 luglio 2020, giorn della conversazione intercettata.
Il AVV_NOTAIO Generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilit ricorso, sul presupposto che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza che, sede di appello ex art. 310 c.p.p., abbia annullato la misura cautelare per di di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricors carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non oper presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. (così Cassazione penale sez. 21/09/2023, n.43948).
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato.
Si deve, in primo luogo premettere, che la giurisprudenza invocata da AVV_NOTAIO Generale, a sostegno della inammissibilità del ricorso per non aver ricorrente indicato le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza esigenze cautelari, non può trovare applicazione nel caso di specie.
Le sentenze richiamate, invero, affermano che il pubblico ministero che impugni l’ordinanza, ex art. 310 cod. proc. pen., di annullamento della misu cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissib del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attua
concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez n.43948 del 21/09/2023, COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 285400; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, NOME COGNOME, Rv. 282355). Si tratta d principio che ha’ riguardo ai casi in cui l’annullamento della misura da part Tribunale del Riesame sia stato con riferimento alla insussistenza della gra indiziaria in ordine a tutti i reati e in cui, di conseguenza, il Tribunale non preso in esame il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari.
Così non è stato nel caso di specie, in cui il Tribunale ha conferma l’ordinanza applicativa con riferimento a tutti i restanti reati e si è sof anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Nel merito, la censura coglie nel segno, essendo il Tribunale incorso i un vizio di travisamento probatorio per omissione, deducibile con ricorso p cassazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. lett. Ricorre tale vizio manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatori acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisi (Fattispecie relativa alla omessa valutazione del contenuto delle registraz ambientali eseguite su iniziativa della persona offesa, nonostante que risultassero allegate alla informativa della polizia giudiziaria e fo astrattamente idonee a disarticolare l’impianto logico della decisione di conda in appello, adottata in riforma della sentenza di assoluzione in primo grad (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P. Rv. P_IVA)
Invero, come segnalato dal AVV_NOTAIO ricorrente, il Tribunale si soffermato solo sulla prima parte del dialogo intercettato in data 10 luglio 2 e non ha preso in considerazione la parte successiva (dalle ore 11:05 alle 11:08) nella quale COGNOME aveva spiegato di avere in passato ceduto cento grammi a tale COGNOME (identificato come NOME), con un racconto dettagliato e circostanziato. Si tratta di travisamento che ha riguardo ad parte decisiva del compendio indiziario, la cui analisi e valutazione è stat tutto omessa.
Si impone, pertanto, l’annullamento COGNOME dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 22 di imputazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 22) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria. Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Deciso il 19 giugno 2023