Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39977 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39977 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GUARENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo travisamento del fatto e carenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità essendosi il giudice di appello limitato a ricalcare quanto affermato dal giudice di primo grado, non valutando in alcun modo le richieste difensive in particolar modo quanto all’inverosimiglianza della circostanza che il conducente del motociclo abbia potuto impattare con il gomito allo specchietto (ben più alto) dell’autocarro. Carente, poi, sarebbe in ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato quanto all’elemento psicologico del reato.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. In premessa va rilevato che il ricorrente deduce travisamento del fatto ma con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, fi nalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099).
Peraltro, i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare alle pagg. 3-4 hanno ricordato come la dinamica del sinistro descritta da NOME COGNOME, parte lesa, abbia trovato ampia conferma nella deposizione del teste NOME COGNOME nonché nei danni riscontrati sul veicolo del COGNOME.
La Corte territoriale si è già confrontata criticamente con le allegazioni difensive, oggi riproposte tout court, in ordine alla inconciliabilità della dinamica del sinistro descritta dalla persona offesa e dai testimoni al fatto con le ammaccature riscontrate sul furgone del COGNOME il giorno successivo non sono supportate da alcuna motivazione. E ha evidenziato come, al contrario, dalle fotografie acquisite all’udienza del 17 giugno 2020 emerge che la strisciata riscontrata sulla fiancata sinistra del furgone è ben visibile e distinguibile dal resto della carrozzeria, che è evidentemente più sporca. La striscia bianca, invece, risulta più chiara, proprio in ragione del fatto che l’impatto con il motociclo aveva determinato l’abrasione della vernice del furgone, creando un’area laterale più pulita. Analogamente, lo specchietto laterale del furgone, contro cui il NOME COGNOME ha asserito di aver urtato il gomito, presenta un danno evidente, visibile nelle fotografie agli atti.
Priva di aporie logiche appare, pertanto, la conclusione che non vi sono elementi per affermare che i danni riscontrati sul furgone del COGNOME fossero incompatibili con l’urto descritto dalla persona offesa, essendo al contrario verosimile che, dopo l’impatto con lo specchietto retrovisore, il COGNOME avesse perso il controllo del ciclomotore, che si era inclinato e aveva urtato contro lo sportello laterale del furgone, per poi proseguire la propria corsa lungo la carreggiata opposta a quella del senso di marcia del furgone, arrestandosi in prossimità del guard rail.
Del resto, si osserva in sentenza che la circostanza l’urto avesse avuto luogo, proprio con le modalità descritte dalla persona offesa, non può essere contestata,
alla luce delle convergenti dichiarazioni del teste COGNOME, che aveva assistito al sinistro e che aveva rilevato il numero di targa del veicolo del COGNOME.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Pr idente