Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11684 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11684 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
ORDINANZA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX
letta la memoria depositata nell’interesse di XXXXXXXXXXXX
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per avere i giudici di merito pronunciato sentenza di assoluzione nei confronti di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXsulla base di un travisamento delle prove, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, essendo volto a prefigurare una rilettura e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, oltre che per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che , a tal proposito, giova ribadire come il travisamento della prova, introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20
febbraio 2006, n. 46,non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento, e ai fini della configurabilità di detto vizio, dunque, Ł necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola emergenza probatoria e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 27170201; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
che , in conclusione, considerati anche gli stringenti limiti in cui ne Ł ammissibile la deduzione a fronte di una cosiddetta ‘doppia conforme’, nel caso di specie, deve evidenziarsi come entrambi i giudici di merito abbiano posto a base delle rispettive pronunce di assoluzione una congrua e lineare motivazione, fondata su una valutazione delle diverse fonti di prova che non risulta affetta da vizi logici ed argomentativi decisivi;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
rilevato, altresì, che , trattandosi di procedimento avente ad oggetto reati perpetrati ai danni di soggetto vulnerabile, va disposto – ai sensi dell’art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presente provvedimento – l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.