Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48368 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48368 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di travisamento della prova, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, richiamando atti specificamente indicati senza la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053);
che, invero, il presunto vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di c.d. “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata – si vedano pagg. 9-26 -;
che, peraltro, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice del merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e dell sussistenza del reato;
rilevato che la memoria difensiva presentata il 27 ottobre 2023 si appalesa tardiva poiché in violazione del termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e, comunque, non decisiva in quanto reitera il profilo del prospettato travisamento ridondando in aspetti valutativi della prova che, in assenza di indubbie antinomie, imporrebbero alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice del merito nella lettura e valutazione degli atti processuali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023
Il Consigliere Estensore