Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39599 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39599 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DOMENICALE NOME nato a VOGHERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTOMI FATTO E OONSEDERATO IN METTO
DOMENICALE NOME impugna la sentenza in data 13/09/2022 della Corte di appello di Ancona, che ha confermatola sentenza in data19/11/2019 del Tribunale di Ancona, che l’aveva condannato per il reato di estorsione.
Deduce: Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento delle prove per errata valutazione delle risultanze processuali, in relazione all’art. 629 cod.pen., per la mancata applicazione dell’attenuante nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
1.1. Con riguardo alla denuncia di travisamento della prova, si deve ricordare che «nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado», (Così, tra molte, Sez. 3 – , Sentenza n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 – 01). Tale condizione manca nel caso in esame, con la conseguente inammissibilità dei motivi;
1.2. Tutte le ulteriori doglianze articolate nel ricorso -ivi comprese quelle relative al trattamento sanzionatorio- non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti materia.
. Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per
giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, de spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Anche sotto tale profilo, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 16/05/2023
Il Presidente