Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35223 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35223 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Esaminate le conclusioni del ricorrente NOME COGNOME, in persona del difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, il quale ha depositato note scritte insistendo nell’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza depositata in data 14 marzo 2025 la Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.186 comma 2 lett.c) del Codice della Strada e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000 di ammenda.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, nel respingere le censure avanzate con i motivi di appello, il giudice del gravame aveva valorizzato un elemento processuale non vero, rappresentato dall’esistenza di precedenti penali specifici e lo aveva utilizzato per escludere benef premiali, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., una riduzione trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art.53 e s L.689/81. Assume pertanto che la decisione del giudice di appello sarebbe stata condizionata dalla valutazione di una risultanza processuale inesistente, quella di precedenti penali gravi e specifici a carico del COGNOME, di cui non esiste traccia nell certificazione rilasciata dal casellario giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto la motivazione della sentenza impugnata, pure facendo riferimento al dato processuale che si assume falso (in quanto l’asserito precedente specifico in realtà sarebbe confluito in una pronuncia di estinzione del reato per l’utile attuazione del programma di messa alla prova), risulta del tut autosufficiente e resistente alle censure avanzate in sede di legittimità, a prescindere da dato che si assume travisato e, in relazione a ciascuno dei punti attinti dai motivi impugnazione, contiene ampie argomentazioni, che afferiscono alla gravità del reato e alle sue modalità esecutive, all’elevato grado di ebbrezza alcolica, al rilevante perico causato alla sicurezza della circolazione stradale e ai profili soggettivi del reo desu anche dai precedenti penali per delitti contro la persona e da un precedente per fatti dell stessa specie, così da escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. e la sostituzione della pena detent breve, svolgendo corretta applicazione dei criteri direttivi di cui all’art.133 cod. pen.
3.1. Invero il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazio per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattua
il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in mo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (sez. 6 , n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).
In disparte la circostanza che il ricorrente si limita a menzionare, in termini del tu generici, l’esistenza di un dato processuale travisato (precedente condanna per un fatto della stessa specie), il ricorso omette del tutto di confrontarsi con la motivazione del sentenza impugnata la quale, nel disattendere i singoli motivi di appello, ha fornito una serie di argomenti logico giuridici dotati di autonoma e coerente idoneità esplicativa.
In particolare, con riferimento alla esclusione delle circostanze attenuant generiche, la Corte di appello valorizza l’elevatissimo tasso alcolemico e la condotta di guida spericolata del conducente che aveva causato un incidente stradale, nonché la personalità dell’appellante gravato da plurimi precedenti penali, elementi che, ai sensi dell’art.133 cod. pen. risultano del tutto coerenti con la giurisprudenza del giudice legittimità per escludere il beneficio.
4.1. Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen., il giudic appello ne ha escluso l’applicazione con argomenti che prescindono dal profilo di abitualità nel reato, di per sé ostativo al beneficio, evidenziando da un lato il rilevante scostament dal valore soglia del grado di ebbrezza alcolica riscontrato (2,99 g/1), dall’altro trasgressive e pericolose modalità della condotta (in centro cittadino e in orario notturno da cui è derivato un incidente stradale) e infine il grave turbamento arrecato alla sicurezza della circolazione stradale, così da escludere la particolare tenuità dell’azione e dell’offe al bene giuridico protetto, argomenti che non risultano in nessun modo fatti oggetto di censura nel motivo di ricorso.
4.2. Quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva, il giudice distrettuale ha poi argomentato sulla impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla efficacia dissuasiva della pena sostitutiva richiesta, sulla base di una serie di ulte argomenti (gravità della condotta, precedenti condanne per delitti contro la persona, tasso di alterazione alcolica) e anche in relazione a tali argomenti il ricorrente omette d tutto di misurarsi al fine di dimostrare il carattere di decisività del dato travisato.
Il trattamento sanzionatorio risulta poi determinato sulla base di criteri edit improntati al minimo e, anche in relazione a tale statuizione, il dato processuale travisat è risultato del tutto irrilevante e, comunque, il ricorrente omette del tutto di esplici il rilievo.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.