Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48077 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMENOME nato a Crotone il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 27/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in person AVV_NOTAIO, ha chiesto che sia dichiarat l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/06/2022 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione pres nell’interesse di COGNOME NOMENOME NOME NOME misure cautelari della cust in carcere per 1484 giorni e degli arresti domiciliari per 1018 giorni in rela ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e assolto dal pr sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro d 10/03/2010 e dal secondo con sentenza della Corte d’assise di appello Catanzaro del 14/01/2016, successivamente divenute irrevocabili.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per travisamento della prova.
Sostiene, in specie, che nella decisione della Corte territoriale si sarebbe fondato il rigetto della richiesta riparatoria sulla ritenuta sussistenza di colp grave del condannato, consistita, in specie, nel suo stabile inserimento in contesti criminali dediti al traffico di stupefacenti, desumendo, purtuttavia, la circostanza, oltre che dNOME dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dal contenuto di altra sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19/10/2010 che, con precipuo riguardo allo stesso lasso temporale scrutinato nella decisione della Corte d’assise di appello, aveva, però, mandato assolto il COGNOME da un’imputazione associativa in tutto analoga
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 1 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del :2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di Fc:COGNOME NOME è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato risulta, in specie, l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione reiettiva della richiesta riparatoria assunta dalla Corte territoriale, basata sull ritenuta sussistenza di colpa grave del condannato, ravvisata nel suo inserimento in contesti criminali dediti al traffico di droga, che si vuole affermato in alt sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19/10/2010, oltre che sostenuto dai collaboratori di giustizia NOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, contrasterebbe con il contenuto dell’indicata pronunzia che, con precipuo riguardo allo stesso lasso temporale scrutinato nella decisione assolutoria della Corte d’assise di appello del 14/01/2016, aveva mandato assolto il COGNOME da un’imputazione associativa in tutto analoga.
Osserva il Collegio che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, il vizio di travisamento della prova risulta configurabile nel caso in cui sia introdotta in motivazione un’informazione rilevante non ricavabile dagli elementi acquisiti al processo o in quello, causativo dei medesimi effetti, in cui sia omessa la valutazione, ai fini decisori, di una prova decisiva (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG. c/Borriello, Rv. 276567-01 e Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, NOME, Rv. 257499-01).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (in tal senso: Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 18521 dell’11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01).
Tanto premesso, appare evidente la sussistenza del dedotto vizio di travisamento della prova nella parte della decisione de qua in cui, a corredo del rigetto dell’istanza riparatoria, si è rilevato che il richiedente “… era stato già giudicato per la violazione dell’art. 74 dpr 309/1990 con sentenza 19.10.2010 (divenuta definitiva) della Corte d’Appello di Catanzaro, relativamente agli anni 2001-2002…”, posto che, con il menzionato provvedimento, in seguito divenuto definitivo, il COGNOME era stato assolto dall’imputazione relativa al delit associativo in tema di stupefacenti, con precipuo riguardo all’anzidetto biennio, la qual cosa non avrebbe potuto in alcun modo confortare la conclusione secondo cui sussistevano profili di colpa nell’agire del predetto di gravità tale da essere valsi a favorire la sua sottoposizione al vincolo custodiale in relazione ad analoga contestazione associativa, riguardante gli anni successivi al 2002.
D’altro canto, va pure evidenziato che, ai netto della criticità testé posta in rilievo, l’impianto motivazionale della decisione oggetto d’impugnativa presenta vizi argomentativi ulteriori, non essendosi specificamente indicate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia dNOME quali si era inferita l’intraneità o, quantomeno la vicinanza al sodalizio del COGNOME nel periodo successivo all’anno 2002, né, tantomeno, le fonti dichiarative alla cui stregua si era genericamente sostenuto il suo inserimento in contesti criminali, per trarne, poi, la conclusione che le ambigue frequentazioni che avevano caratterizzato il vissuto del predetto, in quanto sintomatiche di un contegno gravemente colposo, avessero in qualche
modo favorito l’adozione dei vincoli custodiali cui era stato NOME nel corso degli anni.
Gli evidenziati difetti argomentativi su temi all’evidenza non irrilevanti si traducono in vizi riconducibili al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impongono, quindi, l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 09/11/2023