Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10923 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata riformata la sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. pronunciata dal Tribunale di Bari in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, D.Igs. n. 285/1992.
L’esponente lamenta vizio di motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione all’erronea valutazione di prove circostanziali operata dal giudice del merito, necessarie ai fini della decisione e per travisamento della prova.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Il ricorrente deduce vizio di travisamento della prova in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata valutando erroneamente la documentazione prodotta dalla Polizia Municipale di Bari, dalla quale risultava che la sig.ra NOME era passeggera a bordo dell’autovettura collisa e non di quella dell’imputato.
Giova, al riguardo, rammentare che il vizio di travisamento della prova – che si risolve nella utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistenze agli atti desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente – è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n.48050 del 2/7/2019, Rv.277758-01). Di conseguenza, ai fini della deducibilità in cassazione del vizio di “travisamento della prova” è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d)
indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta loca e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n.10795/2021, Rv.281085)
2.1 Il ricorrente si è imitato a censurare l’erronea valutazione dell’elemento di prova, senza prospettare l’idoneità a disarticolare l’impianto logico della sentenza impugnata. Il percorso argomentativo che ha portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente muove, infatti, dall’accertato tasso alcolemico (2,34 g/1) ben superiore alla soglia minima ritenuta penalmente rilevante, dall’aggravante di aver provocato un incidente stradale e per averlo causato in orario notturno. Inoltre, a ciò si aggiunge l’aver condotto il mezzo senza copertura assicurativa. L’apparato logico argomentativo della sentenza impugnata non risulta in alcun modo sorretto dalla prova di cui il ricorrente lamenta l’erronea valutazione, trattandosi di una circostanza non idonea a scalfire il giudizio di penale responsabilità del ricorrente e di esclusione della lieve offensività del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026
Il Consigliere stensore
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