Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48307 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Enna il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 29/11/2022
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi de 23,comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenz assolutoria emessa il 16/3/2022 dal Tribunale di Enna, dichiarava COGNOME NOME colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell’RAGIONE_SOCIALE limitatamente alle condotte commesse
18/6/2015 e il 19/4/2016 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 51,00 multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO deducendo:
2.1 il vizio di motivazione e il travisamento della prova, avendo la Corte terri fondato il proprio convincimento su elementi probatori mai acquisiti agli atti del giudi sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sull’assunto ch gli elementi a fondamento della responsabilità del ricorrente siano contenuti nell’inform a carico della ditta RAGIONE_SOCIALE, acquisita nel corso del giudizio, senza considerare, tuttavi primo giudice all’udienza del 14/10/2020 aveva rigettato la richiesta del P.m. di acquisiz del cd-rom contenente tutta l’attività investigativa, onerando l’inquirente di prod documentazione in forma cartacea, condizione mai assolta. Inoltre, all’udienza del 3/11/20 il Tribunale ammetteva la produzione del verbale d’accertamento del 20/7/2016, mai versato in atti dal P.m. Pertanto erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto di poter fonda giudizio di responsabilità su documentazione contenuta nel cd-rom mai acquisito. A tant consegue l’inesistenza nel fascicolo processuale dell’elenco formato excel asseritament contenente i nominativi dei lavoratori che hanno prestato effettivamente attività press RAGIONE_SOCIALE;
2.2 la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto la territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di una p rilettura dei fatti senza rendere una motivazione rafforzata capace di superare la t giustificativa del primo giudice. La Corte d’appello, dopo aver premesso di condividere so il profilo metodologico l’approccio valutativo dei Tribunale, ha sostenuto che lo stesso avr trascurato una serie di indizi convergenti nell’attestazione della responsabilità del ric senza tuttavia fornire elementi in ordine a carenze e insufficienze della pronunzia impugna Aggiunge il difensore che i giudici d’appello non hanno fornito alcuna prova certa d mancata coltivazione dei fondi dichiarati né hanno addotto elementi certi per esclud
l’imputato dal novero dei lavoratori effettivamente impiegati nell’azienda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
III primo motivo è fondato e merita accoglimento. Secondo la Corte d’appello il cd-r contenente gli atti di indagine sarebbe stato acquisito con il consenso delle contrariamente a quanto deduce la difesa in ricorso (pag. 3) e dai mastrini nello ste riprodotti i giudici territoriali hanno ritenuto di escludere che il COGNOME fosse uno dei effettivamente impiegato alle dipendenze della ditta RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di detti dati investigativi, che si assumono legittimamente acquisiti al proc la sentenza impugnata è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria.
1.1 Premesso che il processo si è svolto nelle forme ordinarie, il primo giudic richiamato come fonti di prova acquisite in dibattimento gli esami del AVV_NOTAIO. COGNOME dell’Ispettore COGNOME nonché il verbale della fonoregistrazione dell’esame dai medesimi r in altro procedimento, acquisito previo consenso delle parti. Dai verbali di udienza prodo fini dell’autosufficienza dell’impugnazione consta che all’udienza del 14/10/2020 il chiedeva l’acquisizione del CD controverso e il giudice, sull’opposizione della difesa, one la pubblica accusa “di produrre documentazione in forma cartacea in ordine alla posizion dell’imputato”. All’udienza del 3/11/21, stante il mutamento del giudice, l’istruttoria rinnovata: le parti si riportavano alle richieste già in precedenza formulate e il confermava l’ordinanza ammissiva nei termini resi dal primo giudicante. In esito all’esame testi di P.g. COGNOME e COGNOME, il giudice rigettava la richiesta del P.m. di acquisiz verbale di accertamento nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE NOME, ammetteva la produzione prospetto riepilogativo e del verbale di accertamento del 20/7/2016, facendo carico al P della relativa produzione. Non constano provvedimenti circa il conferimento della richiama documentazione da parte dell’organo inquirente, il relativo recepimento e la conseguent declaratoria di utilizzabilità ai fini della decisione, secondo la scansione processuale dagli artt. 511 e 515 cod.proc.pen.
Deve, pertanto, ritenersi che il sovvertimento della sentenza impugnata sia sta fondato su informazioni investigative non ritualmente acquisite in atti (pag. 3), st richiamo quali elementi decisivi “alla documentazione d’indagine acquisita all’inizi processo” e “ai mastrini….riportati su un cd-rom acquisito con il consenso delle parti”.
Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il vizio di travisamento della prova deduc in cassazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere desunto non so testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicat ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che no esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini d pronuncia (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 – 01; Sez. 6, n. 36512 de 16/10/2020, Rv. 280117 – 01). Nella specie, in difetto di formale acquisizione dei valorizzati dalla Corte territoriale si è in presenza di prove giuridicamente inesistenti.
Deve ulteriormente rilevarsi che, allo stato, è prescritta (in assenza delle condi legittimanti un proscioglimento nel merito) la condotta di truffa relativa all’anno consumata secondo contestazione alla data del 18/6/2015, risultando spirato in data 21/4/2023 il termine ultimo di anni sette e mesi sei, incrementato delle sospensioni, si in relazione a tale addebito deve pronunziarsi l’annullamento senza rinvio.
Con riguardo alla residua condotta del 19/4/2016 la sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per n giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al fatto-reato del 18/6/2015 perc iI reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al fattodel 19/4/2016 con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appell Caltanissetta.
Così deciso in Roma, 2 Novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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