Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45918 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45918 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAMPOBELLO DI LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
In difesa di COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di Roma in sostituzione dell’avvocato COGNOME NOME. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p. si riportai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, in relazione all’illecita coltivazione di sei piante di marijuana e alla detenzione di gr. 14,2 della medesima sostanza stupefacente (fatto del 20.9.2017).
Avverso tale sentenza il difensore del COGNOME propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge, per avere fondato la condanna sulla testimonianza indiretta di un agente di polizia giudiziaria che riferisce notizie apprese da altro coimputato ed in assenza di documentazione catastale attestante che l’imputato è proprietario del fondo ove veniva riscontrata l’illecita coltivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
Si deve ritenere assorbente la doglianza con cui il ricorrente ha prospettato il vizio motivazionale della sentenza impugnata, per travisamento della prova attinente alla documentazione catastale attestante la titolarità del terreno ove insisteva l’illecita coltivazione oggetto di imputazione.
Sul punto, la Corte territoriale motiva in maniera assertiva, affermando in maniera netta che “il COGNOME è il proprietario del terreno dove è stata posta in essere la coltivazione in esame”; dato probatorio che sarebbe emerso, fra l’altro, “dalle visure catastali citate dal teste di COGNOME. COGNOME. ascoltato in primo grado”.
Per contro, dal verbale di deposizione del teste di COGNOME. (COGNOME) – allegato al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza – emerge che gli agenti di polizia non effettuarono alcun accertamento documentale in ordine alla titolarità del fondo, desumendola solo da quanto dichiarato, nell’immediatezza, dalla persona (COGNOME NOME) che i verbalizzanti trovarono sul poste [(Testimone COGNOME: “…io, all’epoca, non ho fatto un accertamento catastale, insomma, quindi, io mi baso sulle. ..sulle notizie che, all’epoca, apprendemmo (…) dal signore che noi
trovammo, in quel momento, che disse che il fondo era di proprietà di COGNOME“; v. pag. 6 verbale di trascrizione ud. 14.11.2018)].
Risulta, pertanto, apertamente smentita la circostanza, affermata nella sentenza di appello, secondo cui il teste di NOME avrebbe accenNOME a documentazione catastale attestante la proprietà del fondo in capo all’odierno imputato.
Va riscontrato che anche la sentenza di primo grado afferma che la riconducibilità all’imputato del terreno in questione sarebbe stata dimostrata “mediante la produzione documentale effettuata dal PM, senza opposizione della difesa, all’udienza del 26.2.2020 (visure catastali)”.
Il ricorrente, tuttavia, ha fondatamente contestato tale affermazione, facendo specifico riferimento alla documentazione catastale in questione, con particolare riguardo alle due visure del catasto terreni del Comune di Cannpobello di COGNOME (foglio 43, particelle 55 e 183) prodotte dal PM all’udienza del 26.2.2020.
Ebbene, da tale documentazione, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non è dato rinvenire il nominativo di COGNOME NOME fra i soggetti intestatari dei suddetti terreni, bensì quello di altri soggetti, alcuni d quali aventi lo stesso cognome (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME.), ma comunque soggetti diversi dall’imputato.
Non spetta certo a questa Corte stabilire se i nominativi riportati nelle suddette visure catastali siano, in quale modo, collegati (per grado di parentela o altro) alla persona dell’odierno imputato, trattandosi di accertamento che esula dai poteri delibativi che caratterizzano il giudizio di legittimità.
Né i giudici di merito offrono alcuna spiegazione al riguardo, dando anzi per scontato – sbagliando – che l’imputato sia intestatario catastale delle suddette particelle di terreno. Per inciso, i giudici di merito neanche spiegano da cosa abbiano desunto che tali particelle catastali corrispondano al terreno oggetto di coltivazione illecita.
In questa sede non può che prendersi atto degli evidenti vizi motivazionali da cui risulta affetta la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, là dove entrambe le sentenze di merito hanno basato la ricostruzione dei fatti e la condanna del prevenuto su un dato probatorio ritenuto decisivo, vale a dire la riconducibilità del terreno in questione a COGNOME NOME, quale proprietario dello stesso, per come risultante dalla menzionata documentazione catastale; dato, in realtà, chiaramente smentito – come sopra
precisato – dalla mera lettura della stessa documentazione catastale versata in atti.
Il travisamento di tale dato probatorio, su cui si fonda l’impalcatura motivazionale della sentenza impugnata, comporta l’inevitabile annullamento della stessa decisione, essendo necessario che il giudice di merito riesamini la vicenda nel suo complesso, al fine di stabilire se le (effettive) indicazioni risultanti dalla documentazione catastale acquisita possa pricidere, ed in che modo, sulla valutazione in ordine alla verifica della responsabilità dell’imputato per il reato oggetto di contestazione.
Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
P.Q.M..
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consiglier estensore
Il Prestlt
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