Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28554 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28554 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Bussolengo il giorno DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 29/01/2024 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli art 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale di Velletri emessa in data 02/03/2023 che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose commesso il giorno 7 giugno 2022, così riqualificata l’originaria imputazione di rapina impropria.
I giudici di merito ritenevano provato l’impossessamento in abitazione privata, previa effrazione di una finestra, ad opera dell’odierno ricorrente COGNOME, in concorso con una donna persona rimasta ignota, di monili e denaro appartenenti a COGNOME NOME la quale, accortasi della sottrazione, aveva cercato di recuperarli ma invano poiché l’imputato dapprima aveva trattenuto con forza detti beni e poi si era dato alla fuga unitamente alla complice a bordo dell’auto Lancia Y targata TARGA_VEICOLO alla cui portiera la persona offesa si era aggrappata lasciando tuttavia la presa all’atto della messa in moto.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia articolando i seguenti motivi.
2.1 Mancanza di motivazione poiché meramente apparente e manifesto vizio di illogicità della stessa derivante da travisamento.
La Corte territoriale non si è confrontata con le censure difensive sviluppate nel primo motivo di appello ove si deduceva il mancato riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della persona offesa COGNOME NOME che ne aveva apprezzato la fisionomia a brevissima distanza e l’inattendibilità di quello operato dalla teste COGNOME NOME che aveva osservato da lontano (10-15 metri) il ladro in fuga, aveva fornito una descrizione dei fatti diversa da quella prospettata in denuncia della persona offesa e poteva essere incorsa in errore di persona poiché l’imputato appartiene alla minoranza Sinti i cui soggetti presentano tutti occhi scuri e carnagione olivastra.
I giudici di appello hanno inoltre travisato il contenuto della denuncia sporta da NOME (acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti) affermando che la borsa nera con all’interno la refurtiva era in mano alla complice donna, quando invece la denunciante aveva dichiarato che il possesso era in capo all’uomo. Su tale dato errato poggia la giustificazione fornita dalla Corte territorial
in ordine al mancato riconoscimento fotografico dell’imputato da parte della persona offesa la quale non avrebbe focalizzato la propria attenzione sul ladro di sesso maschile bensì sulla donna (circostanza errata) in possesso della borsa che ella cercava di recuperare.
2.2.violazione di legge ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. C) cpp con riferimento agli artt. 63, 64 commi 3 e 4, 187 comma Il, 191, 192, 197, 210 e 351 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni res da NOME NOME e alla mancata acquisizione dei documenti n. 1-2-5 e 6 allegati all’atto di appello.
Deduce la difesa che dalle indagini emergeva come NOME NOME fosse intestatario del contratto di noleggio della vettura utilizzata per la commissione del reato; costui, sentito dalla Polizia Giudiziaria in qualità di persona informat sui fatti, aveva esibito una copia del contratto in questione che attestava (diversamente dal documento originale) la riconsegna della vettura noleggiata in data antecedente alla realizzazione del furto; nel corso di tale escussione dichiarava di avere stipulato il contratto di noleggio dell’autovettura su pressione di soggetti terzi (tra cui l’odierno ricorrente) ai quali poi aveva l’aveva data custodia; anche in dibattimento NOME COGNOME era sentito nella veste di testimone ed in tale sede le sit da lui rese alla PG venivano “recuperate in dibattimento” dal Pubblico Ministero tramite il meccanismo delle c.d. contestazioni. Poiché NOME doveva considerarsi sin dalle indagini indiziato di concorso nel furto presso l’abitazione di COGNOME NOME o comunque di reato connesso ovvero collegato, le dichiarazioni rese nel verbale sit dovevano considerarsi inutilizzabili erga omnes, anche ai fini delle contestazioni, ed in dibattimento costui avrebbe dovuto essere sentito non come testimone, ma quantomeno nelle forme di cui all’art. 210 cpp.
Deduce ulteriormente la difesa che la Corte territoriale, nonostante la mancata opposizione del Procuratore Generale, ha respinto la richiesta di acquisizione al fascicolo dei documenti n. 1-2-5 e 6 allegati all’atto di appello (ed acclusi anche al presente ricorso) che erano rilevanti in quanto essi rappresentavano gli elementi a sostegno delle formulate eccezioni di inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese da NOME COGNOME nel corso delle indagini e delle successive dichiarazioni dibattimentali in veste di testimone puro.
2.3 contradditorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso la doglianza difensiva volta a censurare l’operato del primo Giudice che aveva effettuato una valutazione frazionata del portato dichiarativo di NOME ritenendolo attendibile nella parte in cui introduceva un elemento di riscontro alla teste COGNOME e, viceversa, non credibile con riferimento a quella parte di dichiarazioni rese a discarico dell’imputato.
2.4. manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose prevista all’art. 625 comma I n. 2 cp
I giudici di appello non hanno considerato che la stessa persona offesa aveva dichiarato che gli autori del furto per entrare nella sua abitazione avevano aperto la portafinestra della cucina, senza accennare in alcun modo ad una effrazione o forzatura della stessa; hanno invece affermato che il verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria dava conto del danneggiamento di una finestra, tuttavia di tale atto non vi è alcuna traccia nel fascicolo processuale; di contro nella documentazione che la difesa aveva chiesto di acquisire era compresa una annotazione di PG relativa ad un accesso dei carabinieri presso il luogo teatro del furto nella quale non vi è alcuna menzione della effrazione della portafinestra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con il quale si ripropone pedissequamente la doglianza, dedotta nell’atto di appello, relativa alla inattendibilità della individuazione fotografica eseguita dalla testimone oculare COGNOME in sede di indagini (atto acquisito su accordo delle parti), disattesa dalla Corte territoriale con motivazione non meramente apparente, logica ed esente da vizi di travisamento.
1.2. Va ricordato che il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non sia regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell’art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023) e catalogabile, dunque, nel novero delle cd. prove atipiche.
L’individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, cosicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 28391 del 27/04/2017, Cena, Rv. 270181; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, COGNOME, Rv. 271041; Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018, COGNOME, Rv. 275548; Sez. 2, n. 23090 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279437).
Nel giudizio di legittimità va valutata esclusivamente la congruenza della argomentazione sviluppata dal giudice di merito circa l’affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562.)
1.3. Nel caso di specie la Corte ha indicato plurimi e concordanti elementi idonei ad affermare l’attendibilità della individuazione fotografica dell’imputato da parte della COGNOME sviluppando al riguardo un puntuale e coerente impianto argomentativo.
Ha evidenziato in primo luogo che il riconoscimento era stato operato in termini di certezza e che la teste aveva avuto modo di osservare direttamente e a distanza ravvicinata il soggetto riconosciuto mentre era rincorso dalla derubata ed in procinto di salire su una vettura Lancia Y parcheggiata proprio alla sua sinistra; ha inoltre posto in luce che l’individuazione fotografica era stata preceduta da una descrizione non solo della carnagione del volto (che, a dire, della difesa avrebbe potuto indurre in un errore di persona) ma anche di una serie di particolari fisici (età, altezza, corporatura in sovrappeso, calvizia) del soggetto da riconoscere corrispondente a quelle dell’imputato, come direttamente osservato dal collegio in quanto costui era presente in udienza anche nel giudizio di secondo grado; ha infine rilevato che il riconoscimento fotografico in questione era corroborato e rafforzato, sotto il profilo della attendibilità, dall’accertato possesso da par dell’imputato della vettura utilizzata per commettere il furto a bordo della quale era stato identificato dalla polizia giudiziaria due mesi dopo il fatto .
La Corte di appello non ha affatto ignorato il dato relativo al mancato riconoscimento fotografico dell’imputato da parte di COGNOME NOME, bensì ha motivatamente affermato che tale elemento non inficiava l’affidabilità della individuazione operata dalla COGNOME in quanto trovava ragionevole spiegazione nel fatto che la stessa persona offesa aveva dichiarato in dibattimento di avere concentrato la propria attenzione sulla borsa e sui movimenti della stessa per poterla recuperare.
Del tutto ininfluente e cioè privo di incidenza sul giudizio di responsabilità è l’error in cui è effettivamente incorsa la Corte laddove ha affermato che la borsa era in mano alla donna, quando invece risulta, dalla stessa ricostruzione fattuale operata in sentenza, come tale oggetto, ad un certo punto, era stato dalla complice passato di mano all’imputato il quale l’aveva trattenuto con forza sino a quando era salito sull’auto. La plausibile giustificazione attribuita dal giudice al mancat riconoscimento dell’imputato da parte della COGNOME poggia infatti sulla circostanza che NOME aveva focalizzato la propria attenzione sulla borsetta da non perdere di vista, a prescindere da chi ne avesse materialmente il possesso.
Il giudice di merito ha pertanto assolto in modo logico e congruente all’obbligo motivazionale in ordine alle ragioni dell’affidabilità del riconoscimento fotografico operato dalla teste COGNOME, sicchè la valutazione di tale prova si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.
2. E’ manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
2.1. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, la censura è all’evidenza priva di pregio per l’assorbente ragione che tale elemento di prova non ha avuto alcuna incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza confermato dalla Corte territoriale che è fondato su elementi diversi: il sicuro riconoscimento dell’imputato da parte della teste COGNOME e l’accertato possesso da parte di costui della vettura utilizzata nell’azione predatoria la cui targa veniva annotata dalla persona offesa (pag 5 della sentenza impugnata).
Al riguardo va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione che lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustifica l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452; si veda anche Sez 6, n. 1219 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 278123 in fattispecie relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona imputata del medesimo reato in mancanza del previo avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 cpp, ma non valorizzate dal giudice di merito ai fini della affermazione della responsabilità).
2.2. Quanto alla mancata acquisizione dei documenti n. 1-2-5 e 6 allegati all’atto di appello (trattasi di annotazioni di polizia giudiziaria), la decisione d Corte distrettuale è corretta trattandosi, all’evidenza, dì atti di indagine, come tal non acquisibili agli atti del processo celebrato con rito dibattimentale, fatto salvo l’eventuale accordo delle parti che non risulta nella specie essere stato raggiunto. Il giudice ha anche osservato che, in ogni caso, l’acquisizione non era necessaria ai fini della decisione, statuizione del tutto corretta se solo si considera che essa era stata richiesta dalla difesa a sostegno della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e cioè di un elemento sul quale non è stato fondato il giudizio di responsabilità.
E’ parimenti manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. Ribadito che le dichiarazioni dibattimentali di NOME COGNOME non costituiscono elemento posto a base della colpevolezza (sicchè, già per tale ragione, la doglianza è inammissibile), va osservato che la Corte di appello ha fornito puntuale ed ampia risposta alla censura difensiva in ordine all’errato utilizzo frazionato di ta deposizione da parte del Tribunale spiegando che il primo giudice non era incorso in alcuna erronea valutazione della prova (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata). 4
E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso.
4.1. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’aggravante della violenza sulle cose fondando tale giudizio esclusivamente “sul verbale di sopralluogo della
polizia giudiziaria da cui si evince il danneggiamento di una finestra per permettere l’introduzione nella abitazione” (pag. 6 della sentenza). Tuttavia, come osservato dal ricorrente che, nella sostanza, ha dedotto sul punto un travisamento per invenzione, tale specifico atto (l’unico su cui poggia la valutazione della Corte e, dunque, elemento, all’evidenza, di rilievo decisivo) non risulta effettivamente acquisito al processo.
4.2. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente alla valutazione della ricorrenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose per nuovo giudizio.
Alla inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso consegue la irrevocabilità della affermazione di responsabilità
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.06.2024.