Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12683 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12683 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 26/08/1985
avverso l’ordinanza del 11/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11 settembre 2024, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato la richiesta formulata da NOME COGNOME di applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con riferimento alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione in ordine ai reati di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti commessi nel 2013 e del reato di bancarotta fraudolenta commesso il 29 novembre 2017, come da provvedimento di cumulo della Procura di Salerno del 26 settembre 2022.
Con riferimento alla detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la richiesta non può essere accolta, poichØ la pena da scontare supera il limite di due anni previsto per l’istituto dal legislatore.
Quanto all’affidamento in prova, i giudici di merito avevano rilevato che il condannato annovera carichi pendenti per reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 74 DPR 309/90, commessi in epoca recente (dal 2020 al 2022), in aggiunta al precedente specifico per droga del 2013, compreso nel titolo esecutivo oggetto della richiesta, giungendo così a formulare un giudizio prognostico sfavorevole in punto di pericolosità sociale.
Il Tribunale di sorveglianza aveva inoltre valorizzato in senso negativo alla concessione del piø ampio beneficio sia la mancanza di una stabile occupazione lavorativa, idonea a supportare un
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
serio progetto di reinserimento sociale, tenuto conto del venir meno della prospettata possibilità di un impiego presso l’azienda agricola di Montemiletto, sia il marcato disinteresse del condannato alla odierna procedura, posto che lo stesso non si era presentato presso l’UEPE, nonostante fosse stato convocato, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo, nØ si era presentato all’udienza, pur regolarmente citato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, adducendo due motivi con i quali denuncia travisamento della prova in relazione al certificato dei carichi pendenti e alla mancata partecipazione al colloquio informativo con l’UEPE, nonchØ carenza di motivazione in ordine alla disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità e alla relazione dell’UEPE.
In particolare, il ricorrente eccepisce che l’unico carico pendente risultante dal certificato attiene alla fattispecie delittuosa di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 e, quindi, Ł del tutto erroneo il riferimento operato dal Tribunale al reato di cui all’art. 74 DPR 309/90, sul quale veniva fondato il giudizio prognostico negativo in ordine alla sua pericolosità sociale.
COGNOME deduce altresì che, in relazione alla sua asserita indifferenza verso l’odierno procedimento, i giudici di merito hanno pretermesso del tutto le conclusioni favorevoli contenute nella relazione dell’UEPE del 22 maggio 2024, in cui si dava atto della piena disponibilità a partecipare al programma di reinserimento sociale, del raggiungimento di una adeguata maturazione di revisione critica del proprio passato criminale, dell’assenza di problematiche di dipendenza o sanitarie e dell’inesistenza di fattori di rischio personali, familiari o sociali.
Si duole altresì il condannato che il Tribunale si sia limitato ad affermare l’assenza di un’attività lavorativa stabile, omettendo di prendere in considerazione la dichiarata disponibilità a svolgere un lavoro di pubblica utilità presso l’Associazione ‘RAGIONE_SOCIALE Costa D’Amalfi ODV’; tale circostanza Ł suscettibile di assumere un rilievo certamente non trascurabile ai fini della valutazione circa l’effettiva volontà di intraprendere un serio percorso di reinserimento sociale.
A tal proposito, il ricorrente richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mera mancanza di un impiego lavorativo Ł elemento dotato di rilevanza solo marginale ed eventuale ai fini della concessione della misura dell’affidamento in prova, sicchØ la sua mancanza non può ritenersi di per sØ ostativa all’accesso al beneficio.
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
In data 29 novembre 2024, il difensore di fiducia del condannato ha depositato memoria con cui ha evidenziato che successivamente alla proposizione dell’odierno ricorso, veniva presentata istanza di sospensione dell’ordinanza gravata, che veniva accolta dal giudice a quo sul presupposto della errata considerazione dell’esistenza di un carico pendente ex art. 74 DPR 309/90, mai contestato al ricorrente, il quale annovera invece pendenze per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000, nonchØ la omessa considerazione della relazione dell’UEPE del 22 maggio 2024, ritualmente acquisita al fascicolo processuale, attestante la piena disponibilità dell’impugnante a partecipare al programma di reinserimento sociale.
Nella predetta memoria, si Ł sottolineato altresì come l’ordinanza sospensiva del provvedimento impugnato abbia riconosciuto il valore decisivo, ai fini della decisione di rigetto dell’istanza di concessione dell’affidamento in prova, dei travisamenti degli elementi istruttori sopra citati.
Il ricorso Ł fondato.
Il provvedimento impugnato fonda almeno in parte le sue valutazioni su un dato riconosciuto erroneo dallo stesso Tribunale di sorveglianza che ne ha disposto la sospensione, così come dedotto e documentato dalla difesa con successiva memoria.
Il giudizio di pericolosità sociale del condannato muoveva tra l’altro dalla considerazione che egli annoverasse carichi pendenti per violazioni in materia di sostanza stupefacenti, mentre invece nel certificato dei carichi pendenti risultano contestazioni relative a reati tributari.
¨ indubbia, dunque, la sussistenza del vizio di travisamento di risultanze istruttorie lamentato dal ricorrente.
Escluso pertanto questo elemento e tenuto conto delle reali pendenze giudiziarie a carico del condannato, potranno essere rivalutati gli elementi favorevoli emergenti dalla relazione dell’UEPE, che danno atto di una piena disponibilità del ricorrente al percorso di reinserimento sociale.
Al riguardo deve ricordarsi che attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali (Sez. 1, 04/03/1999, COGNOME, Rv. 213062) nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, COGNOME, Rv. 207998) ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, nella condotta carceraria e nei risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione.
Ne consegue che, in tema di misure alternative alla detenzione, se Ł vero che il giudice, nell’esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato (nella specie l’U.E.P.E.), non Ł, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, egli Ł però tenuto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01).
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato disponendo nuovo giudizio per una completa rivalutazione dell’istanza del condannato.
P.Q.M.
Annulla l’0rdinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME