Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44185 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44185 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro millecento di ammenda per aver portato fuori dalla propria abitazion senza giustificato motivo, un taser, un coltello con manico in legno e lama di cm 6,00 nonché un nerbo di bue, sequestrati durante un normale controllo.
Avverso detto provvedimento ricorre NOME COGNOME, con il difensore nominato di fiducia, affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) proc. pen., il travisamento della prova, la contraddittorietà e manifesta illogicit motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’asserita mancanza del “giustificato motivo” ai sensi dell’art. 4 I. n. 110 del 1975.
In particolare, viene evidenziato come non sia stata considerata rilevante la circostanz affermata dall’imputato e documentata dalla difesa all’udienza del 28/9/2019, secondo cui l’imputato portava gli oggetti di cui all’imputazione quali strumenti utili al lavoro da egl La motivazione sarebbe viziata nella parte in cui i giudici d’appello hanno ritenuto determina ai fini della decisione che l’imputato al momento del controllo indossasse una giacca – circostan denunciata come inesistente agli atti – e che il coltello avesse una lunghezza di 60 cm.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. ritenendo, invece, che ci fossero tutti gli elementi per riconoscere all’imputato l’esclusione punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.3. Con le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 2020, il difensore ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigett ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate.
Questa Corte ha recentemente affermato che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel mate processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo quando il ricor rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato p la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento d secondo grado.
Ciò premesso, va rilevato come il ricorrente abbia effettivamente dimostrato che nella sentenza d’appello, diversamente da quella di primo grado, è stato aggiunto che, al momento del controllo l’imputato indossava abiti non compatibili con l’attività lavorativa dallo stesso (nella specie una giacca) e che egli non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso de
oggetti sequestrati, tra cui viene considerato un coltello con la lama di cm 60 (ripetuto più v pag. 1, 3 e 5), invece dei 6 cm indicati nel capo d’imputazione e nella sentenza confermata.
3.1. La motivazione della sentenza di secondo grado risulta quindi viziata dalla divers considerazione sulle dimensioni della lama del coltello (da 6 cm diventa di 60 cm), dal specificazione sull’abbigliamento – “nella specie una giacca” – dell’imputato al momento de controllo ritenuto incompatibile con l’attività lavorativa di allevatore e dalla considerazione che emerge dalla lettura sulle dichiarazioni rese dall’imputato sul “giustifi motivo” che gli avrebbe consentito di portare con sé gli oggetti in sequestro.
3.2. In particolare il giudice di primo grado afferma che “l’imputato, durante il suo esa ha negato l’addebito e si è contraddetto rispetto a quanto dichiarato nell’immediatezza dei fa ai militari operanti”, quindi, “non è risultato credibile”; la sentenza d’appello, invece, rip l’imputato “non forniva alcuna giustificazione in ordine al possesso dei predetti oggetti”, il smentito documentalmente dalla produzione delle dichiarazioni rese dall’operante COGNOME (pag. 8 del verbale di fonoregistrazione dell’udienza del 14/10/2019) e dall’imputato (pag. 5 del verbale di fonoregistrazione dell’udienza del 22/11/2019).
Dalle considerazioni che precedono deriva l’accoglimento del ricorso con l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello d Palermo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Così deciso in data 13 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente