Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38175 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA ( 56
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di APOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore crenCOGNOMEe NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, che ha concluso, per il ricorrent, COGNOME, chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso;
AVV_NOTAIO, che ha concluso, per il ricorrente COGNOME, chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso;
AVV_NOTAIO, che ha concluso, per COGNOME, chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso;
AVV_NOTAIO NOME, che ha concluso, per COGNOME, chieder*
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 6 ottobre 2023, la Corte di as ise di appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 12 marzo 2021, con la COGNOME la Corte di assise di Napoli, assorbita l’aggravante dei motivi abietti in quella di cu all’art. 7 I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.l. cod. pen.), aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili, in concorso tra loro e con NOME COGNOMECOGNOME COGNOME e gli altri due COGNOME esec tori materiali, dell’omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME, e aveva condannato ciascuno, anche ai fini civili e con le pene accessorie di legge, COGNOME pena dell’ergastolo.
Il fatto delittuoso era accaduto verso le ore 19 del 12 ottobre 1996, in NOME in Campania, dove COGNOME cadde vittima di un agguato a mano armata, attinto da sette colpi di pistola TARGA_VEICOLO, due dei quali lo colpirono all testa, con effetto letale.
1.1. Le indagini non avevano avuto, COGNOME‘immediatezz , alcun utile sviluppo.
Solo a distanza di molti anni, tramite le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, divenne possibile la ricostruzione della vicenda.
1.1.1. Un contributo preminente e centrale veniva fornito da NOME COGNOMECOGNOME affiliato sin dagli anni ’90 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il qualEi aveva iniziato a collaborare con la giustizia il 6 aprile 2018, confessando ai Carabinieri di NOME la sua partecipazione, con NOME COGNOME, all’esecuiione materiale dell’omicidio, e indicando COGNOME COGNOME NOME COGNOME
In sede dibattimentale, COGNOME udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, COGNOME riferiva che COGNOME aveva preso la decisione di uccidere COGNOME in COGNOME protagonista di condotte non in linea con i codici comportamentali del RAGIONE_SOCIALE, che aveva continuato a tenere nonostante i numerosi richiami e avvertimenti ricevuti.
Raccontava il collaborante che, intorno COGNOME 16.30 del 12 ot obre 1996, era stato incaricato, in INDIRIZZO, da COGNOME di andare a chiamare NOME COGNOME per fare “il lavoro”. Raggiunto COGNOME, con lui concordò che egli stesso COGNOME sparato COGNOME vittima e di tanto i due avevano preventivamente informato il COGNOME, che non ebbe nulla in contrario.
Munitisi di due pistole COGNOMEa disponibilità del sodalizio e saliti a bordo di un Fiat Uno rubata in Melito, COGNOME COGNOME si misero al a ricerca di COGNOME, che incrociarono, su un’auto Fiat Uno turbo rossa, in srossimità delle palazzine INA COGNOME di INDIRIZZO, dove la vittima si fermò per far scendere il passeggero, poi riconosciuto da COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME d tto “NOME ‘o Ma mm ucia ro”.
Allontanatosi il AVV_NOTAIO, COGNOME la sua vettu a vicino COGNOME fiancata sinistra dell’auto di COGNOME: appena scesi dCOGNOME mac hina, mentre COGNOME teneva sotto tiro la vittima, COGNOMECOGNOME dal “lato passe gero” esplose vari colpi di pistola al suo indirizzo; l’uomo, raggiunto dai colpi, petse il contro dell’auto, che, trovandosi su un tratto in discesa, scivolò verso sinistra fino ad impattare contro un muretto.
COGNOME, a questo punto, seguita e raggiunta a piedi l’auto di COGNOME, esplose contro di questi altri colpi di pistola.
Ripresa la propria auto, che, però, procedeva con difficol , i due killer decisero di parcheggiarla nei pressi dell’abitazione di NOME COGNOME in INDIRIZZO, e da questi furono accompagnati, a bordo di una Lancia Lybra o Kapp – , fino a INDIRIZZO. Da qui, gli autori del delitto raggiunsero a piedi INDIRIZZO, dove informarono del buon esito dell’operazione COGNOME.
In seguito, COGNOME, recuperate le pistole, trattenne cuella che non aveva sparato, mentre sotterrò l’altra in un fondo agricolo ubicato lungo la strada che collega NOME con la INDIRIZZO, nei pressi di un ufficio postale; COGNOMEa serata, abbandonò, su suggerimento di COGNOME, l’auto utilizzata per ‘agguato COGNOMEa zona di Varcaturo-Licola.
1.1.2. Sulla base del racconto appena sintetizzato, i primi giudici avevano costruito l’affermazione di responsabilità degli imputati ritenende il narrato del collaborante intrinsecamente attendibile, anche perché sisfragato dCOGNOME dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia, in particolare da NOME COGNOMECOGNOME nonché dal contenuto di conversazioni, intercorse tra NOME COGNOME e i suoi familiari, intercettate in altro procedimento, e dagli accerta enti di poli giudiziaria.
Con l’atto di appello, la difesa di COGNOME denunciava ‘un “clamoroso travisamento della prova” da parte della Corte di assise, con riferimento COGNOME direzione dei colpi che avevano attinto la vittima e COGNOME posizione assunta dallo sparatore rispetto COGNOME vittima medesima, sostenendo la totale inaffidabilità del racconto di COGNOME e chiedendo, perciò, la rinnovazione istruttoria dibattimentale per esaminare COGNOME testimone il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, esperto in balistica e medico-legale, per ricostruire la dinamica dell’omicidio.
La difesa di COGNOME, dal canto suo, avanzava anal Dga richiesta di rinnovazione istruttoria per esaminare l’AVV_NOTAIO al fine di stabilire l’epoca della piantumazione tuttora esistente nel fondo indicato da COGNOME COGNOME luogo in cui COGNOME occultato l’arma del delitt
Con ordinanza del 13 gennaio 2023, la Corte di secondo g ado accoglieva le richieste delle difese, disponendo, inoltre, la rinnovazi.ne istruttoria dibattimentale anche per procedere all’audizione del medico-legale prof. NOME
medico-legale
COGNOME, incaricato dal P.M. di redigere la relazione di consulenza sul cadavere di COGNOME.
L’AVV_NOTAIO COGNOME riferiva che l’albero di pino oggetto trovava all’interno di una proprietà privata prospiciente a una strac INDIRIZZO, e che aveva un’età superiore ai trent’anni. del quesito si a INDIRIZZO, via
Il AVV_NOTAIO COGNOME, dal canto suo, spiegava: che i vetri relativi al finestrino del lato passeggero, l’unico che era rotto, e lato guidatore non era chiuso, “non essendoci il tatuaggio scuro” subite dCOGNOME vittima indicavano lo sparatore essenzialmente a s anche del fatto che l’estroflessione non completa della panCOGNOMEatt. indicativa proprio di un proiettile che dall’interno poteva essere pas il corpo della vittima senza riuscire a superare la portiera; che per era stato ritrovato vetro all’esterno e all’interno dell’abitacolo; c colpi avevano avuto una traiettoria dall’alto verso il basso; che i bossoli rinvenuti sul tappetino, lato passeggero erano stati sparati c dell’automobile e quindi l’abitacolo della vettura della vittima ave parabola del bosCOGNOME; che non era possibile stabilire se la pers sparato stesse su una motocicletta, perché l’accertamento era statc la posizione del vivo di volata dell’arma, ma non della persona. invenuti erano he il vetro del che le lesioni istra, in virtù ira esterna era sato attraverso questa ragione he quasi tutti i colpi relativi ai uasi all’interno a contenuto la ID NUMERO_DOCUMENTO che aveva fatto stimando
Infine, il consulente COGNOME confermava le risultanze del medico-legale, aggiungendo che i colpi avevano avuto una corporea COGNOME parte alta e sinistra della persona e, quindi, che la v attinta dCOGNOME sua sinistra. a sua relazione concentrazione ttima era stata
Anche COGNOME luce della espletata rinnovazione istruttoria, la C appello perveniva COGNOME conferma della condanna degli imputati. rte di assise di
Ribadite la credibilità soggettiva di COGNOME COGNOME l’attendi della sua chiamata in correità, l’affidabilità delle dichiarazioni res collaborante COGNOME COGNOMEpoiché conseguenti COGNOME confidenze di tre f tutte intranee al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), spiegate le ragioni per le quali l di NOME COGNOME – che aveva parlato di agguato eseguito da una bordo di un motociclo – non poteva considerarsi credibile, illustra quali il timore esternato, COGNOMEe conversazioni intercettate, da NOME . suoi familiari, anche per la posizione di COGNOME, per la collat giustizia avviata, in quei giorni, da COGNOME COGNOME COGNOME c alcune indicazioni inequivoche, a eventuali dichiarazioni che quest COGNOME rendere sull’omicidio COGNOME e non su altri fatti delit tutte le argomentazioni difensive sviluppate COGNOME atti di grava secondo grado si soffermava a lungo, per rispondere ai rilievi bilità intrinseca e de COGNOME dal Onti autonome, testimonianza sola persona a ti i motivi per i ele COGNOME ai COGNOME con la riferirsi, per ultimo COGNOME uosi, confutate e, la Corte di difensivi, COGNOME
dinamica dell’azione di fuoco COGNOME COGNOME direzione degli spari, per c me ricostruita dai primi giudici.
La Corte di assise, COGNOME‘esaminare le dichiarazioni rese d; aveva ritenuto che questi, posizionandosi dal lato passeggero, COGNOME sparato dal lato destro della vittima, mentre COGNOME COGNOME istintivamente cercato riparo dCOGNOME minaccia armata di COGNOME proveniente, invece, dal a sua sinistra; per cui, girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un ‘naturale gesto di difesa, la vittima COGNOME offerto il lato sinistro del corpo all’altro aggresso che da destra, poi, fece fuoco.
Ad avviso della Corte dell’appello, i rilievi svolti dal consulente balistico dell difesa, secondo cui le lesioni subite dCOGNOME vittima indicavano lo spar – tore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze della consulenza autoptica, che evidenZiava che “tutti i forami di ingresso furono collocati COGNOME‘emisoma sinistro” della vIttinna e furono esplosi da “distanza ravvicinata” e “al di là del bruciapelo”, dimostravano, invece, che la ricostruzione effettuata dai primi giudici doveva considerarsi (x)mpletamente errata e travisante.
In ragione di ciò, la difesa aveva sostenuto che, data l’imPossibilità della circostanza che lo sparatore COGNOME fatto fuoco dal lato destro della vittima, il racconto del COGNOME sul punto NOME stato del tutto menda , non essendo possibile che egli, autoaccusandosi del delitto, si fosse confuso su un particolare così importante del racconto dell’omicidio.
La Corte di secondo grado riteneva che l’errore in cui era incorsa la Corte di assise fosse dovuto ad una inesatta interpretazione delle parole “lato passeggero” pronunciate da COGNOME.
DCOGNOME parole del collaborante emergeva che, quando COGNOME fermò la propria autovettura per far scendere il passeggero, egli con la prippria macchina affiancò, a quel punto, quella della vittima, posizionandosi verso “la fiancata sinistra…lato guidatore”, per impedirne la ripartenza. In quella posizione, il propalante spiegava che, mentre COGNOME, scendendo dall’auto si era diretto verso il lato passeggero della vettura della vittima con la pistola puntata, stando attento a non farsi vedere, egli si era recato subito “dal lato passeggero” per fare fuoco contro COGNOME.
Osservava la Corte di assise di appello che, se COGNOME, scendendo a sua volta dCOGNOME macchina, si fosse anch’egli posizionato in corrispo passeggero dell’auto della vittima e da lì COGNOME sparato, noi occupato inutilmente la stessa posizione di COGNOME, ma COGNOME del tutto illogica perché, non coprendo il lato guida di COGNOME lasciato a costui una via di fuga proprio da quel lato, consent sfuggire COGNOME rapida azione di fuoco. ndenza del lato COGNOME COGNOME fatto una cosa COGNOME, COGNOME ndogli, così, di
Da tanto conseguiva, rilevavano i giudici del gravame, per in ludibile logica, che, quando COGNOME aveva dichiarato di essere NOME dCOGNOME su vettura, di cui era COGNOME guida, e di aver sparato poi dal “lato passeggero’ , aveva fatto evidentemente riferimento al lato passeggero della propria autovettura e non a quello dell’auto della vittima.
Proprio l’errata comprensione dell’affermazione di COGNOME su tale punto aveva dato adito a quella errata ricostruzione dell’azione di fuoco da parte della Corte di primo grado, che, per spiegare l’apparente contrasto tra la circostanza riferita dal collaborante e le evidenze di tutt’altro segnO della relazione autoptica, era caduta in un palese fraintendimento del dato dichiarativo, finendo, in tal modo, per invertire le posizioni dei due killer rispetto COGNOME vettura della vittima.
COGNOME, dunque, con le sue dichiarazioni, non aveva affatto commesso un madornale errore e COGNOME si era confuso, COGNOME affermato in sede di discussione, ma aveva descritto la dinamica dell’azione di fuoco in maniera assolutamente logica e coerente con i dati scientifici e di prova generica illustrati resistendo a tutte le obiezioni difensive.
L’intima coerenza del complessivo compendio probatorio consentiva, in conclusione, di respingere gli appelli.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti, sottoscritti, rispettivamente, dall’AVV_NOTAIO. RU:950 e dall’a NOME COGNOME.
3.1. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a cinque !motivi.
3.1.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 110 e 575 cod. pen., 192 e 533 zod. proc. pen., nonché travisamento delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME e dal consulente COGNOME.
a. Sul collaborante COGNOME.
Di fronte COGNOME scientificamente incontrovertibile certezza scaturita dCOGNOME conclusioni dei consulenti COGNOME circostanza che chi aveva sparatc lo aveva fatto dal lato del guidatore, la Corte di assise di appello aveva effettuato l’unica operazione che le COGNOME consentito di tener ferma la valutazione di credibilità del COGNOME, e cioè, stravolgerne il senso lessicale e logico-consequenziale delle parole, sostenendo che, nel riferirsi al lato passeggero, il colla borante COGNOME inteso COGNOME quello della sua autovettura.
Secondo la difesa, si trattava di un’asserzione totalmente pliva di aderenza COGNOME realtà per una serie di ragioni:
in primo luogo, per il senso inequivocabile delle parole p collaboratore di giustizia (pagg. 18, 19 e 20 del verbale sten novembre 2019); onunciate dal tipico del 26
b) poi, per la dinamica complessiva descritta, per cui, una v l’auto dei killer a quella della vittima, con il lato destro della prim lato sinistro della seconda, non ci NOME stato spazio per infilarsi e sparare; pita affiancata la affiancato al ra Je due auto
ancora, per la falsa affermazione riportata in sentenza, detta del COGNOME, NOME NOME NOME recato NOME dal lato pas rendere COGNOME meno improvvida la decisione del collaborante anch’egli COGNOMEa stessa posizione: il senso chiarissimo delle parole c “NOME NOME NOME NOME NOME tra, non è andato subito dal lato pass vedere, ha aspettato un attimino già con la pistola puntata, se D vedeva e poteva scappare. Fulmineamente sono NOME io e subito r dal lato passeggero” è che, COGNOME‘esitazione di NOME NOME re passeggero, egli si era fulmineamente recato in posizione da c passeggero dell’auto del COGNOME; econdo cui, a eggero, sì da di sistemarsi i quest’ultimo pggero a farsi COGNOME NOME NOME NOME sono recato carsi dal lato paro dal lato
infine, per il riferimento COGNOME due fasi dell’agguato, per c COGNOME esploso una parte dei colpi dopo che l’auto, attraversando COGNOME impattato latCOGNOMEmente contro un muro perimetrale: osser che, a questo punto, qualunque riferimento al lato passeggero dell non COGNOME avuto alcun senso logico-lessicale, posto che le due v allontanate tra loro e che, stante la mancanza di spazio dal lato l’impatto latCOGNOMEe contro il muro, se l’azione si fosse svolta effettiva tempi descritti, il lato passeggero NOME stato l’unica posizione pc i COGNOME a INDIRIZZO, Va il difensore auto dei killer tture si erano gu idatore, per hnente nei due ssibile di tiro.
Evidente, in conclusione, il travisamento delle parole di necessitato dCOGNOME esigenza di renderle compatibili con esiti istruttor Corte di merito aveva ritenuto indispensabili ai fini del decidere. COGNOME, che la stessa
Sul travisamento delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME
eventi diversa di non essersi ansitato lungo rigendo verso di aver udito e visto una COGNOME erano COGNOMECOGNOME teste oculare, aveva raccontato una dinamica degli da quella narrata da COGNOMECOGNOME in primo luogo, aveva niferito trovato in auto con COGNOME prima dell’agguato, ma di essere tr la INDIRIZZO perché, appena NOME da casa della madre, si NOME d un bar che aveva all’epoca in INDIRIZZO; inoltre, aveva dichiaratc improvvisamente degli spari e di aver quasi contestualmen motocicletta (tipo Transalp), affiancata all’auto della vittima, dall partiti i colpi.
o il vero circa ome pCOGNOMEtro NOME il difensore che, qualora il COGNOME COGNOME racconta la esecuzione avvenuta mediante l’utilizzo di una motocicletta,
6,
confermato dal collaborante COGNOME COGNOME COGNOME da NOME COGNOME COGNOME COGNOME narrato dal COGNOME COGNOME fase esecutiva dell’aggua risultato immediatamente compromesso, anche perché COGNOME COGNOME era compatibile con gli esiti della prova generica. era evidente o ne NOME ichiarato dal
Tuttavia, la testimonianza del COGNOME era stata stravolta, inficiarne la credibilità, a partire da una serie di errate affermazioni dagli atti, e rilevanti omissioni. con il fine di contraddette
In particolare:
la circostanza per la COGNOME COGNOME COGNOME assistito all’a distanza di 300/400 metri, riportata a pag. 13 della sentenza, era dall’affermazione del COGNOME, resa a pag. 10 del verbale del 2 di secondo la COGNOME egli si trovava a distanza di una trentina di metri d crimine: gguato a una contraddetta embre 2020, COGNOME COGNOME del
l’affermazione, riportata a pag. 47 della sentenza, SE deposizione del COGNOME NOME stata incompatibile con la ci rinvenimento dei bossoli nel tratto di strada tra la INDIRIZZO e lINDIRIZZO, a testimonianza di uno sparatore in movimento, diversame riferito dal teste, era smentita dagli esiti della consulenza balistica, COGNOME i bossoli risultavano rinvenuti tutti su INDIRIZZO; condo cui la costanza del ncrocio di INDIRIZZO da COGNOME lla luce della
non rispondeva al vero COGNOME l’affermazione, resa secondo grado, secondo la COGNOME COGNOMECOGNOME sul punto, av sua parentela con l’imputato COGNOMECOGNOME infatti, avendo la sore sposato un fratello del COGNOME, tra il teste e l’imputato no essere rapporti né di parentela né di affinità, sicché egli, informato astenersi, non COGNOME COGNOME rispondere che in quel modo; dai giudici di ev negato la la del COGNOME vi potevano Iella facoltà di
COGNOME, poi, all’affermazione della Corte territoriale second avvenuto l’agguato COGNOME ore 19, NOME stata smentita la versione dE il fatto che, in quel momento, vi fosse ancora la luce del giorno, il dif che tale asserzione risultava smentita da dati scientifici e VE dimostravano COGNOME il 12 ottobre del 1996, tra le ore 18.45 e le ore COGNOMEa fase del c.d. crepuscolo civile, sicché vi era ancora la luce de detto dal teste; cui, essendo COGNOME circa nsore deduce rificabili, che 19.27 si fosse giorno, COGNOME
ancora, l’affermazione per cui la versione del COGNOME smentita da quella del teste COGNOMECOGNOME il COGNOME aveva negato di soccorso a una persona ferita in INDIRIZZO, ometteva di co COGNOME, la macelleria del COGNOME si trovava e si trova COGNOMEo st dove andò a impattare l’auto del COGNOME, aveva sostenuto che si trovasse a circa 800 metri dal luogo del delitto e aveva negato ch esso si fosse mai verificato un fatto di sangue: detto teste, quin arebbe stata aver prestato Osiderare che sso immobile il suo negozio e nei pressi di i, si era reso
protagonista di un clamoroso mendacio, tuttavia strumentalmente tilizzato per indebolire la testimonianza del COGNOME;
f) infine, COGNOME al fatto che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME correttamente il nome del bar che gestiva, la Corte di secondo gi ado COGNOME omesso di tener conto del fatto che lo stesso COGNOMECOGNOME ritenuto crl dibile, aveva riferito di ricordarsi di quel NOME COGNOMECOGNOME con il soprannome ci “NOME“, che, per un periodo, aveva gestito il bar ubicato all’i crocio di INDIRIZZO con INDIRIZZO.
In conclusione, pur avendo la Corte distrettuale ritenuto RUS:50 credibile a proposito della sua presenza COGNOME COGNOME del delitto, poiché in questa parte confermava il narrato di COGNOME, lo aveva, al contempo e in modo palesemente contraddittorio, giudicato non credibile, a proposito de la descrizione della dinamica del delitto, COGNOME base dei travisamenti illustrati.
c. Sul travisamento degli esiti della consulenza agronomica del racconto di COGNOME in merito all’occultamento dell’arma.
Ricorda il difensore che, sicCOGNOME la Corte di assise aveva attribuito il mancato ritrovamento dell’arma ad un possibile cambio di piantumazione del fondo agricolo dove il collaborante l’COGNOME occultata, la Corte di s.’econdo grado aveva disposto la consulenza del AVV_NOTAIO COGNOME perché verificasse se o stato di quel fondo fosse mutato e in che misura rispetto a quello esistente all’epoca del delitto e se tale mutamento non COGNOME più consentire, all’epoca delle dicihiarazioni rese dal COGNOME, un’agevole individuazione del punto in cui l’arma NOME dal predetto stata nascosta.
Ciò posto, il difensore assume che la Corte dell’appello alterando le risultanze istruttorie, COGNOME affermato che COGNOMECOGNOME pur av ndo indicato il terreno, non COGNOME precisato il punto esatto, parlando di un terrenc aperto, senza fornire elementi di localizzazione oggettivamente verificabili a distanza di tempo.
In realtà, stando ai verbali delle udienze del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 2019, il collaboratore aveva indicato la zona esatta dove scavare, indicando COGNOME riferimento oggettivamente verificabile un – pianta che effettivamente si trovava al centro dell’area perlustrata ed era sta oggetto della consulenza ammessa.
L’affermazione della Corte di secondo grado, per cui la datazione, ad opera del consulente, di oltre 30 anni dell’albero di pino presente nel terreno sito in INDIRIZZO, non forniva una spiegazione esauriente e conclusiva COGNOME resunta falsità del narrato del COGNOME, alterava il senso e le conclusioni logiche cui si preveniva in base COGNOME consulenza, posto che il dato dell’età dell’alb ro interessava COGNOME difesa COGNOME COGNOMEa misura in cui era in grado di confermare ch nel 1996 quel particolare pino domestico, di notevoli dimensioni, fosse già a dimora e che,
SI
quindi, da quel periodo in poi, il terreno non aveva subito al piantumazione tale da poter provocare la sparizione dell’arma. un cambio di
3.1.2. Con il secondo motivo, si deduce manifesta motivazione in relazione COGNOME mancata attuazione del meccanismo p all’art. 192 cod. proc. pen. illogicità della robatorio di cui
Nella prospettazione difensiva, l’omicidio COGNOME, p caratteristiche “topografiche ed antropiche” del luogo in cui costituiva un fatto “noto COGNOME cittadinanza”, con un numero imprecis che avevano assistito a tutta o ad una parte dell’azione. Pertanto, c il luogo, le armi, l’incidente con la strisciata contro il muro e la soccorritore COGNOME NOME COGNOME, erano patrimonio di conosc nonché notizie circolari in ambito malavitoso, con la conseguenza oggettivo delle modalità esecutive del delitto rappresentava la tornasole” in merito COGNOME genuinità del narrato del COGNOME. pr l’orario e le era avvenuto, bto di testimoni rcostanze quali presenza di un enza comune, che il riscontro er “cartina di
Tuttavia, la Corte di assise di appello non COGNOME applica riscontro imposto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma avr un ragionamento procedente in senso invertito rispetto ai vir convincimento. to il metodo di ebbe articolato coli del libero
I giudici del gravame, in particolare, NOMEro incorsi nel travisamento delle parole di COGNOME COGNOME COGNOME modalità dell’a partendo dal presupposto assiomatico della partecipazione collaborante, COGNOME attraverso quella distorta interpretazione del na COGNOME adattarlo COGNOME risultanze oggettive della prova generica. già denunciato oguato, poiché, al delitto del rrato COGNOMEro
Il processo di verifica tramite riscontro, in definitiva, non sa attivato, in palese violazione dell’art. 192 citato. rebbe mai stato
3.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denunciano mancat prova decisiva in relazione ad un articolo di stampa del 14 ottobre motivazione e/o travisamento del verbale di sopralluogo redatto d NOME il 12 ottobre 1996 nonché del citato articolo di stampa. assunzione di 1996 e vizio di Carabinieri di
All’udienza del 12 maggio 2023, la difesa aveva chiesto articolo di stampa pubblicato sul “Giornale di Napoli” il 14 ottobre NOME COGNOME, specificando che esso trattava proprio dell’omicidi fornendo una serie di dettagli molto puntuali, tra cui addirittura il ca rinvenuti (9×21). di acquisire un 1996 a firma di COGNOME, libro dei bossoli
Si precisava, COGNOME‘occasione, che la difficoltà del reperimento presso l’emeroteca cittadina era stato reso ancora più complicato problematiche di accesso a causa del COVID, per cui COGNOME a quelli possibile chiederne l’acquisizione. di quell’articolo dCOGNOME pregresse data era stato
La Corte di assise di appello, sull’opposizione del P.M., si riservava l’acquisizione all’esito, dando la parola COGNOME parti per le conclusii ni: omettev quindi, di sciogliere la riserva, rigettando, di fatto, la richiesta.
Tuttavia, a pag. 72 della sentenza, i giudici di merito criticvano la difesa per non aver dimostrato che i particolari riferiti da COGNOME ull’uso di una pistola e del relativo calibro fossero effettivamente riportati da spOcifiche testate giornalistiche, così arrecando un’evidente lesione del diritto allo prova, COGNOMEa misura in cui non avevano liquidato la circostanza COGNOME ininfluente ai fini del decidere, ma COGNOME COGNOMEgentemente non provata dCOGNOME difesa.
La pronuncia, inoltre, era caratterizzata da alcuni passaggi che negavano la notorietà del fatto, puntualmente smentiti dal verbale di sopralluogo del 12 ottobre 1996 redatto dagli ufficiali di p.g. COGNOME e COGNOME.
Diversamente da COGNOME affermato dCOGNOME Corte di secondo grado sul punto, gli operanti davano atto che, a causa dell’intenso traffico registratO a quell’ora di sera nel centro urbano di NOME, erano giunti sul posto COGNOME ore 20.00.
D’altra parte, un’indiretta conferma di COGNOME sostenuto sullà inattendibilità del COGNOME e, comunque, in ordine COGNOME diffusa conoscenia da parte di numerosi soggetti dei particolari dell’omicidio COGNOME, proveniva dCOGNOME dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia COGNOMECOGNOME il COGNOME aveva riferito su diverse versioni del delitto narrategli da soggetti, più o meno intranei al RAGIONE_SOCIALE, segno evidente che di quell’omicidio tutti conoscevano i tratti essenziali.
3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso, si ripropongono, il un elenco, le affermazioni riportate COGNOMEa sentenza impugnata – di cui si è già dato atto – che costituirebbero frutto di plurimi travisamenti della prova.
Inoltre, si lamenta che i giudici di merito non abbiano iiegato perché NOME COGNOMECOGNOME sentito all’inizio della sua collabCOGNOME in ben due COGNOMEri (28 dicembre 2012 e 23 maggio 2013), non abbia mai fatto il nome di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME‘COGNOMErio del 2018, pCOGNOMEtro sostenuto poco dopo le dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dall’altro collaborante.
Il richiamo, operato dCOGNOME Corte di merito, a supporto del ‘attendibilità di COGNOME, a fonti di conoscenza terze, comunque intranee al RAGIONE_SOCIALE, e non a un dato di diretta conoscenza, era insufficiente a chiarire perché, COGNOMEe prime due occasioni d’COGNOMErio, egli non COGNOME riferito della presenza di COGNOME COGNOME COGNOME del crimine.
3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si eccepisce carenza di motivazione su alcuni passaggi delle conversazioni intercettate contrastanti col narrato di COGNOME.
La difesa aveva segnalato con l’appello un passaggi GLYPH cruciale per comprendere se NOME COGNOME si stesse riferendo all’omicidio COGNOME per
COGNOME raccontato da COGNOME, quando, COGNOME domanda rivoltagli d Ila moglie se il collaborante sapesse qualcosa, NOME rispondeva “ma sap va…ma non sapeva”, espressioni queste ultime che non si spiegavano se COGNOME COGNOME detto la verità, poiché non si comprendeva COGNOME parte della vicenda non COGNOME dovuto essergli nota.
La sentenza aveva evitato di affrontare questo passaggio, così incorrendo nel vizio di motivazione denunciato.
3.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato ad un unico, articolato motivo, con cui si deducono violazione degli artt. 110, 5: 5 cod. pen., 192, comma 3, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; travisamento per omissione e delle prove captative; mancata applicazione dell’art. 530, cpv., cod. proc. pen.
Nell’affrontare il tema iniziale delle dichiarazioni di COGNOMECOGNOME il difensore rimprovera, in primo luogo, ai giudici territoriali di non aver tenuto conto di un dato che COGNOME imposto estremo rigore valutativo e, cioè, il profonc di astio che animava il propalante nei confronti di NOME COGNOME COGNOME sentimento e i vertici del RAGIONE_SOCIALE, posto che si era convinto che detto RAGIONE_SOCIALE COGNOME de0 -etato la sua morte.
Le Corti di merito COGNOMEro eluso il tema.
In secondo luogo, si sottolinea COGNOME le dichiarazioni di COGNOME sulle modalità esecutive dell’agguato fossero state smentite dai vari consulenti interpellati e dai rilievi effettuati sull’autovettura della vittima.
Nel riportare la parte del brano dell’esame condotto dal P.M. ll’udienza del 26 novembre 2019, quando COGNOMECOGNOME COGNOME domanda volta a i ndividuare da COGNOME finestrino COGNOME sparato COGNOME vittima, rispose, per ben due volte, dal “finestrino lato passeggero”, il difensore reitera le critiche sviluppate COGNOME‘altro at d’impugnazione, rimarcando COGNOME, nonostante la chiarezza del dato lettCOGNOMEe delle espressioni usate, la Corte di secondo grado, con motivazione manifestamente illogica, le COGNOME capovolte, pretendendo di intenderle, arbitrariamente, con riferimento al finestrino lato passeggero dell’auto dei killer, così inclorrendo in un palese travisamento della prova.
A proposito della ulteriore divergenza registrata in senténza, sempre sull’esecuzione del delitto, tra il narrato di COGNOME e quello del teste oculare COGNOME, il COGNOME aveva riferito di un COGNOME sparatore a bordo di un motociclo, la difesa censura COGNOME manifestamente illogica la motivazione fornita dCOGNOME Corte di assise di appello, che, invece di prendere atto dell’innegabile contrasto tra le due versioni, aveva valorizzato la indicata presenza, da parte di COGNOME, di COGNOME sul luogo del delitto per inferire la veridicità del racconto del primo.
Censurabile era la motivazione anche laddove notava che COGNOME “solamente a distanza di anni” si era deciso “a rendere dichiarazion “, posto che il teste non era stato mai convocato dagli inquirenti nonostante fos: e stato citato dal COGNOME durante le indagini preliminari.
Inoltre, COGNOME‘attribuire rilievo, in modo manifestamente illogico, ad elementi del tutto marginali rispetto al tema centrale da verificare, la Corte dell’appell aveva omesso di considerare che il teste COGNOME la COGNOME dél delitto da circa 7/8 metri, contraddittoriamente affermando che COGNOME avre be COGNOME “udito in lontananza gli spari”.
Su un piano più genCOGNOMEe, si rileva in ricorso che si era perso di vista che NOME COGNOME era un teste disinteressato, mentre COGNOME un chiamante in correità, sicché COGNOME con riguardo COGNOME dichiarazioni rese da quest’ultimo COGNOMEro dovuto essere accertati gli elementi di riscontro.
Si sottolinea, ancora, ciononostante, che la versione di COGNOMECOGNOME oltre ad essere riscontrata dCOGNOME consulenza autoptica e dai rilievi, era suOportata anche dCOGNOME dichiarazioni rese dall’altro collaboratore di giustizia NOME COGNOME, i COGNOME aveva riferito che l’omicidio COGNOME venne eseguit da una sola persona “con un motorino”.
Anziché prendere atto di tale convergenza, la Corte di assise di appello si era preoccupata di svalutare le iniziali dichiarazioni di COGNOME (risalenti al 2012 e al 2013), ritenendole inaffidabili per essere ignota la fonte, non avendo usato, tuttavia, lo stesso metro COGNOME‘apprezzare il più recente narrato di COGNOME (2018), anch’esso de COGNOME da NOME COGNOME e NOME COGNOME, la fonte dei quali era rimasta ignota.
Da tanto discendevano la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione si un punto centrale del ragionamento.
Ulteriori smentite del racconto di COGNOME venivano trascurate dCOGNOME Corte di secondo grado o affrontate con incongruo argomentare.
In particolare: a) il mancato ritrovamento della pistola costituiva una smentita significativa, atteso che l’esperto teste dell’accusa COGNOME, a differenza di COGNOME affermato in sentenza, aveva effettuato le operazioni ci scavo proprio COGNOMEa porzione di terreno indicata dal collaborante; b) il ruolo attribuito da costui NOME COGNOME di fortuito accompagnatore dei killer dopo il delittò non era stato confermato dal diretto interessato, che nulla ricordava al riguardo c) la decisione di uccidere COGNOME NOME assunta da NOME COGNOME in stata di libertà, per COGNOME riferito da COGNOME, contraNOME con il documentato stato di detenzione del COGNOME al momento del delitto; d) nessun riscontro risi. ltava fornito al riferito furto dell’autovettura utilizzata per l’omicidio.
Alla luce di tali plurime smentite e divergenze, censurabile en l’approdo cui era pervenuta la Corte territoriale nel definirle semplicemente non dirimenti e/o recessive, soprattutto in considerazione della centrale importanza rivestita dCOGNOME chiamata in correità di COGNOMECOGNOME
Anche l’attribuzione cumulativa del ruolo di mandate ai vertici del RAGIONE_SOCIALE COGNOME costituiva un’ulteriore circostanza che COGNOME imposto maggior rigore e severità valutativa del narrato del propalante.
Infine, era censurabile la motivazione anche con riguardo a la valutazione delle prove captative, laddove era stato inferito in termini di certezza il riferiment delle conversazioni all’omicidio COGNOME e si era ritenuto di individuare in NOME COGNOME il “NOMENOME menzionato nei dialoghi.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME, per il tramite de[difensore AVV_NOTAIO COGNOME base dei seguenti motivi.
4.1. Con il primo, articolato motivo, si affronta, in primo lucgo, il tema del travisamento del narrato del collaboratore di giustizia NOME COGNOME sulle modalità esecutive dell’agguato in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli sviluppati dCOGNOME difesa del coimputato, che qui si richiamano.
Anche con riferimento al tema della valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore NOME COGNOME, le censure sono analoghe a quelle già formulate nei già esaminati atti difensivi e si rimprovera, conclusivamente, COGNOME Corte di secondo grado di non aver operato alcun autonomo vaglio critico sei narrato del collaborante, se non facendo richiamo, del tutto insufficiente, allà genuinità del suo apporto collaborativo riscontrato in altri processi.
Si censura, inoltre, la motivazione, COGNOME “eccentrica”, per aver ritenuto che i riscontri negativi del racconto del collaborante costituissero elementi di conferma del suo narrato.
Ancora, si critica l’inadeguatezza delle risposte fornite ai rilievi di natur logica sviluppati dCOGNOME difesa COGNOME all’uso di un’autovettura, anziché di un più agile motociclo, per consumare un omicidio, COGNOME repentinità della ideazione di un delitto di non irrilevante importanza strategica, all’anomalia della mancata reazione di COGNOME COGNOME‘occorso.
Tali rilievi, a giudizio del difensore NOMEro stati superati con argomenti che risultavano smentiti da specifici atti processuali, COGNOME il già citato verbale dei Carabinieri di NOME a proposito del traffico intenso registiato nel centro cittadino la sera del fatto, che COGNOME suggerito l’uso di un moto( iclo e il verbale di dichiarazioni rese dal COGNOME all’udienza del 26 novembre 2019 COGNOME COGNOME tempistica del delitto.
Venendo COGNOME valutazione delle captazioni, si addebita COGNOME Corte di merito di non aver esaminato la possibilità di una lettura alternativa.
I discorsi di NOME COGNOME COGNOME moglie sulle regole di valLtazione della prova in tema di omicidio sembravano avere una portata gen rale e nulla escludeva che egli COGNOME aver maturato la preoccupazione che COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME di un qualsivoglia omicidio di cui era a cor oscenza. Ciò a maggior ragione se si considerava che COGNOME ne parlava ccn la moglie, straniera e avulsa da contesti criminali, per cui non era affatto scor tato che egli indulgesse a un genere di confidenze che COGNOMEro COGNOME riguardàrlo in prima persona.
4.2. Quanto COGNOME manifesta illogicità della motivazione, dedotta col secondo motivo di ricorso, in merito al travisamento della deposizione di NOME COGNOME, degli esiti della consulenza balistica, delle condizioni di luce al momento dell’agguato e della deposizione del teste COGNOME, i rilievi critici svolti COGNOME‘interesse di COGNOME coincidono, COGNOMEa sostanza, con quelli articOlati COGNOME atti difensivi già analizzati.
4.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, si denuncia, infine, l’apparenza della motivazione in riferimento al diniego di riconoscimento delle attenuai lhti generiche.
Difettava, COGNOMEa sentenza impugnata, ogni concreto apprezzamento della richiesta difensiva di riforma della sentenza di primo grado sul pulito mediante uno scrutinio svolto COGNOME luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. peli. e non c formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Deve, in primo luogo, ritenersi fondato il motivo, comune a tutti i ricorsi, con il COGNOME si denuncia il travisamento della prova dichiarativa, costituita dCOGNOME propalazioni del collaboratore di giustizia NOME COGNOME, (,’..on specifico riferimento COGNOME modalità esecutive dell’agguato in cui trovò la mcirte NOME COGNOME.
Le due Corti di merito hanno interpretato in modo diametralmente opposto le parole di COGNOMECOGNOME che, nel riferirsi COGNOME posizione da lui assunt9 al momento dell’esplosione dei colpi in direzione della vittima, aveva indipato il “lat passeggero” della vettura.
Nel par. 2. della superiore esposizione in fatto si è detto de la Corte di primo grado aveva ritenuto che COGNOME, ponendosi dal lato paseggero della vettura del COGNOME, COGNOME sparato dal lato destro della vi4ima, mentre quest’ultima COGNOME istintivamente cercato riparo dCOGNOME minaccia armata di COGNOME, complice di COGNOME, proveniente, invece, dCOGNOME sua sin girandosi verso destra ed alzando il braccio sinistro in un naturale gE stra; per cui, sto di difesa,
essore che da COGNOME COGNOME offerto il lato sinistro del corpo all’altro agg destra, poi, fece fuoco.
i rilievi svolti dCOGNOME vittima Ila consulenza rono collocati vicinata” e “al uata dai primi COGNOME dovuta Si è, inoltre, detto che, secondo la Corte di secondo grado dal consulente balistico della difesa, secondo cui le lesioni subitE indicavano lo sparatore a sinistra, e, soprattutto, le risultanze de autoptica, che evidenziava che “tutti i forami di ingresso fu COGNOME‘emisoma sinistro” della vittima e furono esplosi da “distanza ra di là del bruciapelo”, dimostravano, invece, che la ricostruzione effet giudici doveva considerarsi completamente errata e travisante, in ad una inesatta interpretazione delle parole “lato passeggero”.
considerazioni COGNOME aveva i aver sparato o della propria A tal proposito, i giudici dell’appello, sviluppando le sintetizzate nel paragrafo richiamato, affermavano che, quando CAR dichiarato di essere NOME dCOGNOME sua vettura, di cui era COGNOME guida, e poi dal “lato passeggero”, aveva fatto riferimento al lato passegger autovettura e non a quello dell’auto della vittima.
samento della le di udienza otipica, e, in ortato proprio 2.1. Tale affermazione, tuttavia, è frutto di un palese trav prova dichiarativa, agevolmente rilevabile dCOGNOME lettura del verbi dibattimentale in data 26 novembre 2019, redatto in forma ste particolare, dallo scambio di domande e risposte che in essi è rip COGNOME circostanza controversa.
essa sentenza collaboratore: Tale verbale è trascritto COGNOMEa nota 23 di pag. 39 della st impugnata, che riporta il seguente dialogo tra Pubblico ministero e
NOMENOME “PUBBLICO MINISTERO Senta, ma lei da dove lo spara Di COLLABORATORE COGNOME Lato passeggero.
dando questa PUBBLICO MINISTERO Cioè il COGNOME NOME gu macchina?
uida di questa COLLABORATORE COGNOME Sì, il COGNOME NOME COGNOME macchina, una Fiat Uno Turbo di colore rosso.
PUBBLICO MINISTERO E lei da COGNOME finestrino ha sparato COLLABORATORE COGNOME Finestrino lato passeggero.
Drenzo? ,na che quando 5, siamo corsi, 3Itre due o tre PUBBLICO MINISTERO Non dal guidatore, dove NOME Di COGNOME COLLABORATORE COGNOME No, lato passeggero, sia pri la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il murett COGNOME già vi ho detto, io avanti e NOME dietro, e lì ho sparato botte, così”.
Tre volte, dunque, il Pubblico ministero ripete la stessa domc “Senta, ma lei da dove lo spara COGNOME?”; la seconda: “E lei da ha sparato?”; la terza, che segue la seconda risposta di COGNOME lato passeggero: “Non dal guidatore, dove NOME COGNOME?”) nda (la prima: uale finestrino sul finestrino e tre volte di
seguito COGNOME COGNOME la medesima, inequivocabile, rispos a (la prima: “Lato passeggero”; la seconda: “Finestrino lato passeggero”; la te za: “No, lato passeggero, sia prima che quando la macchina poi è scesa ed è and ta a sbattere contro il muretto…”).
Sembra di un’evidenza solare che, se al centro delle dorr ande e delle risposte è la vettura in cui era seduto COGNOME guida COGNOME (la F at Uno Turbo di colore rosso), chi conduce l’esame mira ad accertare COGNOME fosse la posizione dello sparatore rispetto a quella vettura e non COGNOME diversa vettura dei killer, che non viene minimamente menzionata nel dialogo de quo.
Ciò tanto è vero che, per scrupolo e per fugare ogni dubbici sul punto, il Pubblico ministero esaminante, dopo aver chiesto, per la seccnda volta a COGNOME da COGNOME finestrino COGNOME sparato, ricevendo in risposta il riferimento al lato passeggero, ha insistito, per escluderlo, nel chiedere se il fir l estrino fosse quello del “guidatore, dove NOME COGNOME“, ricevendo, ancora una volta (la terza), in risposta che il finestrino da cui COGNOME aveva sparato era quello del “lato passeggero”.
Non COGNOME.
Ma, per ulteriore chiarezza, il collaboratore di giustizia completa la risposta, aggiungendo di aver sparato dal “lato passeggero” non COGNOME COGNOME‘esp odere i primi colpi, ma anche quando, in un secondo tempo, “la macchina poi è scesa ed è andata a sbattere contro il muretto”: evincendosi dCOGNOME sentenze di merito che l’auto del COGNOME era andata ad urtare con la sua fiancata sinistra contro il muretto descritto da COGNOME, questi non COGNOME COGNOME sparare le “altre due o tre botte”, COGNOME‘ultima fase dell’agguato, se non dal lato passegge o, posto che dal lato guida NOME stato materialmente impossibile per COGNOME appena detto.
Evidente e, al contempo, inspiegabile è, pertanto, il travisàmento delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME su una circostanza crudele del suo narrato in cui è incorsa la Corte di assise di appello di Napoli.
2.2. Orbene, se è vero che, COGNOMEa valutazione della chiamata in correità (o in reità), il giudice, nel verificare la credibilità soggettiva del dichiarant l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, ma vagliare l’una e l’altra unitaripmente, non indicando l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aq Rv. 255145 – 01), è altrettanto vero che la riconosciuta inattendibi ilina e altri, ità di alcune dichiarazioni – pur suscettibili, nel loro complesso, di valutazione !razionata (a condizione che, COGNOMEa parte reputata attendibile, esse siano suffrag – te da precisi riscontri: Sez. 1, n. 26966 del 01/12/2022 dep. 2023, NOME, Rv. 2:4836-01) non può non riflettersi COGNOME stessa genCOGNOMEe credibilità soggettiva del dichiarante,
a meno che non esista una provata ragione specifica che abbia indott quest’ultimo a rendere quelle singole false propalazioni (Sez. 3, n. 14084 del 24 01/2013, L., Rv. 255111 – 01).
Con ciò si vuol dire, che, nel momento in cui viene disvelato il t ravisamento, operato dCOGNOME Corte di secondo grado nei termini prima esposti, delle dichiarazioni del COGNOME, costituenti l’architrave dell’edificio probatorio, su un aspetto cruciale del suo racconto – che, restituito al suo autentico tenore (cioè di aver sparato al COGNOME in corrispondenza del finestrino del lato passeggero della sua vettura Fiat Uno turbo rossa), risulta drasticamente smentito c COGNOME prove di generica (consulenze balistica e medico legale) – è evidente che la valutazione di attendibilità intrinseca del narrato del collaborante viene ad essere seriamente compromessa, il che, oltre a riflettersi, in una certa misura, COGNOME sua credibilità soggettiva, inquina, con una sorta di “effetto domino”, il percorso argomentativo successivo e logicamente conseguenziale a quella premessa (cioè quella COGNOME ritenuta attendibilità del COGNOME).
Se, infatti, si muove da una determinata premessa probatòria, ritenuta certa, è inevitabile che gli elementi probatori discordanti siano ‘destinati COGNOME “soccombenza”, anche a prezzo di significative contraddizioni.
2.3. Tanto è accaduto COGNOMEa sentenza impugnata a proposito della valutazione delle dichiarazioni de COGNOME rese dall’altro collaboratore di giustizia NOME COGNOME e di quelle rese dal teste oculare NOME COGNOME.
Entrambi, concordemente, e smentendo, sul punto, COGNOME (che aveva parlato di omicidio materialmente commesso da lui e da COGNOME a bordo di un’autovettura), hanno riferito, l’uno (COGNOMECOGNOME de COGNOME, l’altro per conoscenza diretta in COGNOME presente sul posto (descrisse la moto del tipo “Transalp”, un modello di Honda), che l’omicidio era stato commesso da una persona a bordo di un motociclo.
Solo nel terzo COGNOMErio, quello del 28 giugno 2018, COGNOME, in aggiunta ad COGNOME, indicatogli da NOME COGNOME, riferiva, su informazioni provenienti prima da NOME COGNOME e poi da NOME COGNOME, che COGNOME‘omicidio COGNOME era coinvolto anche COGNOME.
Rileva il Collegio che, COGNOME pag. 48 della sentenza impugnate, la Corte di assise di appello, al termine del suo ragionamento COGNOME ritenuta inarfidabilità del teste COGNOME, ha affermato, senza esplicitarne le ragioni, che la predetto COGNOME – COGNOME COGNOME presenza di un unico killer a bordo di – era stata “modellata” su quella che dell’agguato NOME COGNOME a COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME, a sua volta, ne aveva parlato COGNOME interroc dicembre 2012 e del 23 maggio 2013. versione del un motociclo 3veva riferito atori del 28
Tale versione, a detta della Corte distrettuale, NOME stata inaffidabile, sia perché si basava su un’affermazione riportata da fonte ignota e fornita poi a COGNOME senza altri elementi in grado d la piena veridicità, sia perché l’indicazione di un killer solitario motorino appariva dissonante rispetto COGNOME successiva indicazione, e COGNOME allo stesso COGNOME, e cioè, che i killer erano stati d COGNOME. ssolutamente COGNOME da confermarne bordo di un atta da COGNOME e, COGNOME e
In tale passaggio argomentativo, pCOGNOMEtro di innegabile rileanza, atteso che, ancora una volta, mira a saggiare l’attendibilità intrinseca del a versione di COGNOMECOGNOME si annida una palese contraddittorietà.
Ed invero, la Corte di merito, oltre a non chiarire in base a quali elementi le dichiarazioni del teste oculare COGNOME COGNOME state “modellate” u quelle rese da COGNOMECOGNOME COGNOME da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOMEri del 28 dicembre 2012 e del 23 maggio 2013, da un lato, afferma che la versione mutilata da NOME COGNOME va reputata inaffidabile, perché appresa da fonte rim sta ignota e, dall’altro, ritiene credibile l’ultima versione fornita da COGNOMECOGNOME anchCOGNOMEessa a lui riferita da terzi (COGNOME e COGNOME), rispetto COGNOME fonte di conoscenza dei quali nulla viene detto.
Nella pari ignoranza della fonte primaria di conoscenza dell’ nformazione, insomma, la Corte di secondo grado si induce a “scegliere”, immOtivatamente, l’ultima versione di COGNOMECOGNOME COGNOME cui si parla, per la prima volta, a sei anni di distanza dal primo COGNOMErio del collaborante, di NOME COGNOME COGNOME soggetto coinvolto, con COGNOMECOGNOME COGNOME‘omicidio del COGNOME.
La conclusione del ragionamento di pag. 48 disvela, a yn tempo, il “condizionamento” di cui si parlava e il “travisamento” presupposto.,
La frase, con cui si dovrebbe spiegare perché COGNOME e il “prii -no” COGNOME siano inattendibili COGNOME presenza di un COGNOME omicida a bordo di un Motociclo: “In ogni caso, e definitivamente, perché COGNOME la versione resa da COGNOME NOME sulle modalità dell’agguato appare pienamente confermata – per COGNOME si è detto – dCOGNOME risultanze di prova generica” ne COGNOME palese certificazione.
D’altro canto, la stessa Corte dell’appello, a pag. 49, COGNOME‘osservare che “il fatto che COGNOME COGNOME il 28-6-2018 abbia fatto il nome di COGNOMENOME non basta a sminuire l’importanza di tale contributo dichiarativo per la parte che attinge COGNOME NOME“, mostra, viceversa, di non misurarsi cor la rilevanza del medesimo contributo in relazione COGNOME parte attinente a COGNOME.
Si ritorna, quindi, al tema centrale della valutazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dal COGNOME, che, seriamente cc mpromessa, per COGNOME detto, dal travisamento della prova già stigmatizzato, inficia,
minandola dCOGNOME fondamenta, la tenuta motivazionale della sentenz perciò destinata all’annullamento. impugnata,
Il giudice del rinvio (altra Sezione della Corte di assise Napoli) dovrà, quindi, procedere ex novo COGNOME valutazione delle dic NOME COGNOMECOGNOME COGNOME dal rilevato travisam€ procedere COGNOME ri-valutazione globale del compendio probatorio acq conto dei motivi di gravame già formulati e COGNOME luce dei principi di dir sede richiamati. di appello di hiarazioni di nto, per poi isito, tenuto tto in questa
Tutte le ulteriori censure articolate nei ricorsi, in COGNOME connesse al tema centrale e presupposto dell’attendibilità del chiamar e, in una certa misura, da esso dipendenti, devono considerarsi asso precluse. strettamente te in correità bite, ma non
P.Q.M.
z o ad altra
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud Sezione della Corte di assise di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente