Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33878 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio 18 involucri di cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina corrispondente a n. 28,4 dosi medie singole (capo a), nonché del reato previsto dagli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver formato la patente di guida apparentemente rilasciata a COGNOME contraffatta in ogni sua componente (capo b). In Napoli il 17 marzo 2024.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la sentenza, con unico, articolato motivo, per violazione di legge e vizio della motivazione determinati da travisamento del dato ponderale del quantitativo di sostanza
stupefacente sequestrato. Nella sentenza, il quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina caduta in sequestro è stato indicato in n. 46,4 dosi laddove sia nel giudizio di primo grado che nella relazione tecnica redatta su incarico del pubblico ministero i reperti campionati consistevano in 18 involucri di cellophane contenenti un peso lordo totale di grammi 5,4717, corrispondenti a n. 28,4 dosi. Sulla base di tale dato travisato, i giudici di appello hanno rigettato il motivo tendente a ottenere la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. Stup. Né, si assume, gli altri elementi oggetto di valutazione, ossia il possesso di due cellulari e della somma di 290 eur o, appaiono di per sé indicativi di un’attività di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente in forma continuativa e professionale.
All’odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
4. Il ricorso è fondatamente proposto.
Giova premettere che il vizio di travisamento della prova consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica.
Nel caso in cui i giudici delle due fasi di merito siano pervenuti a decisione conforme, tale vizio può essere dedotto solo nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep.2014, Nicoli, Rv. 258432 – 01) ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME, Rv. 256837 – 01).
Tali presupposti ricorrono nel caso in esame.
La Corte territoriale ha, infatti, travisato il dato delle dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente sequestrata al NOME indicandole nel numero di 46,4
laddove è pacificamente emergente dagli atti che il numero di dosi ricavabili nel caso concreto ammonta a 28,4.
Considerato che la motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato l’istanza di derubricazione del fatto in quello previsto dall’art. 73, comma 5, T.U. Stup. si fonda in maniera preponderante sul dato ponderale della sostanza detenuta e che quindi il travisamento riguarda una prova dirimente, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, fermo restando che il giudice del rinvio sarà libero di valutare, alla luce della corretta prova, quale debba essere l ‘ esatta qualificazione giuridica del fatto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME