Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46716 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il 16/06/1998
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di parte civile COGNOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di NOMECOGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, anche tenuto conto del sopravvenuto decorso del termine di prescrizione
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Firenze il 20 febbraio 2020, ha dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 590 bis cod.pen. commesso in Lastra a Signa il 24 novembre 2016 condannandola alla pena ritenuta di giustizia, convertita in euro 2000 di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi i separato giudizio.
Il fatto è stato così ricostruito: il 24 novembre 2016 la COGNOME, alla guida del motoveicolo Honda, aveva investito il pedone COGNOME COGNOME di 88 anni, la quale attraversava le strisce pedonali con semaforo rosso in corrispondenza di un’intersezione semaforica con attraversamento pedonale, così cagionando alla COGNOME lesioni personali giudicate guaribili in 126 giorni.
Il Tribunale aveva ritenuto che, a fronte della certa condotta colposa della vittima, che attraversava la strada con il segnale semaforico rosso, non fosse emersa la prova di un comportamento colposo dell’imputata. La Corte di appello, disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputata in quanto l’impatto era avvenuto nella pari:e mediana della carreggiata percorsa dal mezzo lungo un tratto di strada rettilineo caratterizzato da ampia visibilità e a transito alternato regolato da semaforo. I testi escussi, si legge nella sentenza, avevano dichiarato che il motorino procedeva a velocità sostenuta e aveva colpito il pedone senza frenare né compiere alcun tentativo di evitamento; il consulente tecnico della parte civile aveva calcolato la velocità del motorino in 45 km/h e tale valutazione aveva trovato conforto nella deposizione del teste COGNOME. Dal comportamento della conducente del motociclo, che non aveva frenato né tentato di evitare il pedone, la Corte ha desunto che l’imputata non si sia avveduta della presenza della COGNOME pur avendone avuto la possibilità e che non abbia potuto compiere la manovra di emergenza a causa della velocità non adeguata. La persona trasportata sul motociclo condotto dalla COGNOME, ossia il teste COGNOME, aveva infatti dichiarato di avere percepito la presenza del pedone in mezzo alla strada, pur avendo un raggio di visibilità inferiore a quello della conducente del motociclo.
4. Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alle trascrizioni dei verbali di udienza del 31 maggio 2022 e del 10 gennaio 2020; travisamento della prova. La difesa ritiene che la Corte abbia riformato la sentenza di primo grado effettuando una valutazione solo parziale delle prove dichiarative, omettendo di valutare le testimonianze di NOME COGNOME e dell’ispettore di polizia municipale COGNOME e travisando le dichiarazioni del consulente tecnico COGNOME e dei testi COGNOME e COGNOME. La motivazione è smentita dal contenuto di atti ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria. Il giud di primo grado aveva rilevato gravi errori nelle valutazioni del consulente tecnico in quanto arbitrarie e prive di supporto scientifico mentre la Corte di appello si è basata sulla medesima consulenza tecnica ritenendo che il calcolo, per quanto approssimativo, fosse legittimamente fondato sulla base dell’osservazione dei danni riportati dal motorino, tenendo anche conto del fatto che tale valutazione aveva trovato conforto nell’osservazione del teste COGNOME circa la velocità del mezzo. La consulenza tecnica è stata ritenuta fondata sull’energia dissipata nell’urto all’osservazione dei danni riportati dal motorino: tale assunto costituisc:e travisamento della prova in quanto il dato fondamentale utilizzato dal consulenl:e è costituito dall’energia dissipata dal motorino dopo l’urto nel percorrere 13 metri strusciando sul fianco destro sull’asfalto fino all’arresto, ossia su una prova mai formatasi in dibattimento in quanto il motorino dopo l’urto non è caduto e non ha strusciato, secondo quanto emerge dal verbale di rilevazione del sinistro in atti e da quanto confermato dal teste di polizia giudiziaria COGNOME; quest’ultimo ha, infatti, affermato che la conducente e il trasportato del motorino non erano feriti perché non sono neanche caduti. Si è, dunque, introdotta nella motivazione un’informazione che non esiste nel processo, ossia lo strusciamento del motorino, e si è omessa una prova decisiva, ossia testimonianze e rilievi tecnici che dimostrano che non vi è stata caduta. La testimonianza del COGNOME è stata travisata in quanto il teste aveva dichiarato: “non ha potuto né frenare, né spostarsi, né modificare la sua andatura…”; anche la testimonianza del COGNOME è stata travisata, laddove il teste aveva dichiarato: “io scorsi una figura sulle strisce pedonali ed ebbi appena il tempo di gridare che seguì un impatto con à suddetta persona. Nel tempo che io gridai già NOME stava frenando perché l’impatto non ci fece nemmeno sbalzare per aria… Non siamo caduti”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 590 bis, comma 7, cod.pen. Il giudice di appello, pur avendo riconosciuto un concorso di colpa della persona offesa nella misura del 70%, non ha applicato l’attenuante in oggetto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore della parte civile NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Il difensore di NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso, tenuto anche conto del sopravvenuto decorso del termine di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame della sentenza di primo grado emerge come dalla prova testimoniale fosse emerso che l’COGNOME e il passeggero non erano caduti a terra ma che il motorino si era adagiato sul fianco alla distanza di m.10,40 dall’attraversamento pedonale, mentre il punto d’urto era stato individuato sulle strisce pedonali. Tale dato non risulta, dunque, oggetto di travisamento da parte del consulente tecnico di parte civile né da parte del giudice di appello.
Per converso, il giudice di appello ha valorizzato la prova scientifica concernente la velocità del mezzo ritenendola corroborata dalla dichiarazione del teste COGNOME COGNOME sebbene, come evidenziato dalla difesa, il medesimo teste abbia aggiunto che il conducente del ciclomotore “non ha potuto né frenare, né spostarsi, né modificare la sua andatura”, così introducendo un elemento dirimente in grado di incidere sul giudizio di evitabilità dell’evento.
È condivisibile l’assunto della difesa secondo il quale anche la testimonianza del trasportato sul motociclo è stata travisata attribuendo a tale prova valore dimostrativo dell’evitabilità dell’urto senza tuttavia accertare in quale momento il teste ha avvistato il pedone, omettendo di confrontarsi con quanto indicato nella sentenza di primo grado a proposito del fatto che il teste COGNOME aveva dichiarato di aver avuto appena il tempo di gridare e che ne era seguito l’impatto con il pedone.
La sentenza di riforma del provvedimento assolutorio difetta di motivazione «rafforzata» in quanto non ha efficacemente confutato il rilievo attribuito dal giudice di primo grado: a) alla andatura del pedone, che secondo un testimone aveva intrapreso l’attraversamento con andatura veloce; b) alla testimonianza del COGNOME, nella parte in cui ha dichiarato che il motociclo “non
ha potuto frenare”; c) al ragionamento secondo il quale la mancanza di tracce di frenata non consente di ottenere un risultato scientificamente affidabile e generalmente condiviso in merito alla misura della velocità. Il giudice di primo grado ha, in proposito, evidenziato come il consulente tecnico abbia fondato la sua valutazione sulla determinazione arbitraria tanto del tempo di attraversamento del pedone, quanto dello spazio percorso dal pedone prima dell’impatto e della velocità di percorrenza dell’attraversamento da parte del medesimo pedone, traducendo in 5,4 km/h l’andatura del pedone definii:a “veloce” da un teste e in m. 20 la distanza dalla quale la donna sarebbe stai:a avvistata dal conducente del veicolo all’inizio dell’attraversamento, in assenza di dati oggettivi disponibili. La stessa osservazione dei danni riportati dal motociclo, in quanto fondata sulla sola visione delle fotografie del mezzo, è stata ritenuta metodo inidoneo a fondare la prova scientifica.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio al giudice penale in quanto, sebbene il reato sia prescritto dopo la pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione il principio secondo il quale «in presenza di vizi della motivazione della sentenza di appello e qualora si proceda contestualmente anche agli effetti civili, non è possibile dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, limitandosi a escludere la possibilità di un più favorevole proscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento che il ricorso dell’imputato in ordine all’affermazione di responsabilità impone la valutazione del compendio probatorio “a cognizione piena”, sia agli effetti penali che a quelli civili, c conseguente trasmissione degli atti al giudice penale a seguito di annullamento con rinvio» (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 – 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275 – 01; Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep.2022, Salvatore, Rv. 282815 – 01).
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione tra le parte delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 26 novembre 2024
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