Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6204 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6204 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari – decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza del 19/06/2024, relativamente al processo a carico di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 2 legge 02 ottobre 1967 n. 895, così riqualificata, all’esito del giudizio di primo grado, l’originaria imputazione – ha sostituito la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Bari in composizione monocratica con sentenza del 26/09/2016, unitamente alla pena pecuniaria di euro centoventi di multa, con la pena pecuniaria di euro quindicimila.
L’annullamento con rinvio disposto dalla Quinta Sezione di questa Corte, infatti, riguardava esclusivamente la possibilità di applicare la pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva, nei confronti del soggetto, già condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centoventi di multa; la Corte di appello di Bari, dunque, ha sostituito la pena della reclusione con quella della multa, computando il criterio di conversione della pena detentiva in euro centoventicinque per ciascun giorno di pena detentiva.
Ricorre per cassazione AVV_NOTAIO, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo due motivi – tra loro formalmente distinti, ma derivanti da una comune matrice – a mezzo dei quali lamenta violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56quater legge 24 novembre 1981 n. 689 e 545bis cod. proc. pen., in punto di individuazione dei termini di ragguaglio della pena detentiva, con riferimento alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare, nonchØ violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento ai medesimi articoli.
In sintesi, sostiene la difesa di aver allegato, alla memoria inoltrata tramite EMAIL il 20/01/2025, attestazione ISEE in merito alle condizioni dell’imputato e la valutazione di tale
documentazione sarebbe stata trascurata dalla Corte territoriale; quest’ultima, inoltre, avrebbe omesso ogni motivazione, quanto alla non utilizzabilità della sopra detta certificazione. In vista dell’odierna udienza, la difesa ha anche depositato memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La documentazione della quale il difensore lamenta l’omessa consultazione Ł stata trasmessa telematicamente alla competente Cancelleria, unitamente all’atto di nomina quale difensore di fiducia, in data successiva, rispetto all’emissione della sentenza impugnata. La doglianza, inoltre, Ł generica, in quanto non fornisce indicazioni specifiche e concrete, circa una eventuale sproporzione riscontrabile, tra la sanzione sostitutiva pecuniaria disposta dalla Corte e le condizioni economiche del soggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come chiarito in parte espositiva, la doglianza difensiva – sebbene posta sotto plurimi angoli prospettici – attiene sempre alle modalità di ragguaglio della pena detentiva, adottate in sede di conversione della pena detentiva in pecuniaria; secondo la difesa, infatti, non sarebbe stata presa in considerazione, dalla Corte territoriale, la documentazione ISEE regolarmente trasmessa.
2.1 ¨ anzitutto noto l’insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come, allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un “error in procedendo”, questo Ł giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l’apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che questa Corte – in presenza di una doglianza di carattere processuale – può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, Ł tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo in un secondo momento (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, COGNOME, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).
2.2. La verifica dell’incarto processuale, nella concreta fattispecie, dimostra come la sopra menzionata certificazione sia stata trasmessa tempestivamente, ossia in uno alla memoria difensiva inoltrata nell’imminenza dell’udienza camerale tenutasi dinanzi alla Corte territoriale e, poi, conclusasi con l’emissione della avversata decisione. Nel fascicolo Ł presente, infatti, la ricevuta della pec inviata il 20/01/2025; la memoria risulta trasmessa unitamente a questa e, in allegato, figura l’attestazione ISEE.
2.3. Si Ł concretizzato, pertanto, il vizio cd. di “travisamento della prova’; tale patologia della decisione giudiziaria, come noto, rientra fra i casi di distonia dell’apparato motivazionale, rispetto al patrimonio conoscitivo processuale disponibile. Nel caso di specie, in particolare, tale vizio si Ł realizzato nella forma del cd. travisamento per omissione, consistente nella mancata considerazione di una prova potenzialmente decisiva: si Ł ritenuto non esser stata fornita alcuna informazione, in ordine alle condizioni economiche e di vita dell’interessato e del suo nucleo familiare, laddove invece informazioni in merito – ferma ovviamente restando la piena libertà nell’apprezzamento – erano state comunque condotte all’attenzione della Corte territoriale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della impugnata,
relativamente al criterio di ragguaglio tra la pena detentiva e quella sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto specifico, ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.
I
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata relativamente al criterio di ragguaglio tra la pena detentiva e quella sostitutiva pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Bari.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME