Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14509 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14509 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Gela il 18/01/1963 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 marzo 2024 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la sentenza, emessa in data 21 settembre 2023, con la quale il Tribunale di Gela, lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta travisamento della prova nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione.
La difesa ha eccepito che i tabulati telefonici posti a fondamento della condanna sarebbero relativi ad un telefono cellulare diverso da quello sottratto alla persona offesa; in particolare le sim card intestate al Pisano sarebbero state inserite nell’apparecchio avente IMEI n. 35380508968840 (come desumibile dai tabulati in atti) e non nel telefono rubato a COGNOME avente IMEI n. NUMERO_DOCUMENTO.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che i tabulati acquisiti dagli inquirenti sarebbero relativi all’IMEI n. 35380508968840 in quanto l’indicazione di un diverso codice IMEI sarebbe frutto di un mero errore materiale come desumibile dal contenuto dell’informativa di p.g. datata 14 marzo 2018 (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) con conseguente decisivo travisamento della prova; la prova della penale responsabilità del ricorrente sarebbe, infatti, fondata su un elemento inesistente per effetto di un’erronea percezione di quanto riportato nei tabulati telefonici in atti.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale.
La motivazione impugnata si fonderebbe sulla ritenuta corrispondenza tra il codice IMEI del telefono sottratto alla persona offesa e quello abbinato all’apparecchio utilizzato dal Pisano. L’erroneità di tale affermazione rendeva assolutamente indispensabile la richiesta perizia informatica volta ad accertare la titolarità del telefono associato al codice IMEI 35380508968849.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Dalla lettura del decreto di acquisizione di tabulati emesso in data 7 febbraio 2107 e dei tabulati telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria emerge quanto segue:
In data 26 dicembre 2016, NOME COGNOME ha denunciato il furto del telefono IPhone 7 avente codice IMEI n. NUMERO_DOCUMENTO
In data 7 febbraio 2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti ha disposto l’acquisizione dei tabulati telefonici relativ all’apparecchio associato al codice IMEI n. 353769075265580;
In data 31 gennaio 2018 il predetto decreto di acquisizione è stato corretto mediante l’indicazione del codice IMEI n. 35380508968849 abbinato al telefono rubato alla persona offesa;
con informativa datata 14 marzo 2018 il Commissariato di Patti ha trasmesso al GLYPH Pubblico ministero i tabulati telefonici GLYPH relativi all’apparecchio associato al codice IMEI n. NUMERO_DOCUMENTO
segnalando che nel periodo 27/06/2017-18/07/2017 erano state inserite nel predetto apparecchio telefonico due Sim Card (NUMERO_DOCUMENTO
e 340/2448047) intestate a NOME COGNOME.
2. Ciò premesso in punto di fatto, deve essere rimarcato che i giudici di appello hanno erroneamente affermato che la discrasia lamentata dalla difesa sarebbe
“come il codice IMEI corretto debba intendersi stata superata risultando dagli atti
quello n. NUMERO_DOCUMENTO, così come corretto dalla Procura della Repubblica in
(vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
data 31.01.2018″
La Corte territoriale non si è avveduta, infatti, che i tabulati acquisiti dalla polizi giudiziaria non sono relativi al codice IMEI n. NUMERO_DOCUMENTO abbinato al
telefono denunciato rubato da NOME COGNOME ma al codice IMEI n.
NUMERO_CARTA con conseguente decisivo travisamento della prova documentale in atti.
Ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha desunto la penale responsabilità del Pisano dall’inserimento delle Sim Card a lui intestate in un
apparecchio telefonico diverso da quello illecitamente sottratto a NOME COGNOME sicché deve esserne disposto l’annullamento con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.