Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33860 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 933/2025 UP – 10/09/2025 R.G.N. 17673/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso CORTE DI APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nata ad ALTAVILLA SILENTINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato ad ALTAVILLA SILENTINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata ad ALTAVILLA SILENTINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a CAMPAGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata ad AGROPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata ad ALTAVILLA SILENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 dicembre 2024 dal Tribunale di Salerno, che ha assolto COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME dal reato di cui allÕart. 483 cod. pen.
Secondo lÕoriginaria impostazione accusatoria, gli imputati, nella qualitˆ di eredi legittimi di COGNOME NOME, avrebbero falsamente attestato, nella dichiarazione di esonero dal pagamento dellÕimposta di successione resa ai sensi dellÕart. 48 del d.lgs. n. 346 del 1990, che nellÕasse ereditario non erano compresi beni immobili.
Il Tribunale, tuttavia, ha escluso la falsitˆ della dichiarazione, in difetto di qualsiasi prova che dimostrasse che i beni immobili, sicuramente esistenti nellÕasse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi.
Avverso la sentenza della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Sostiene che il Tribunale avrebbe completamente omesso di valutare la prova decisiva costituita da una dichiarazione di quietanza, denominata Çquietanza per il ritiro delle attivitˆ del È, del 25 marzo 2019, sottoscritta dagli imputati e nella quale essi stessi affermano che COGNOME NOME è deceduto senza disporre delle sue sostanze per testamento.
Il giudice di primo grado, dunque, sarebbe incorso nel vizio di travisamento della prova, nella forma omissiva, per avere ritenuto inesistente un fatto, che invece risultava provato.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Lamenta il mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dallÕart. 507 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire dÕufficio la prova della devoluzione per successione legittima dell’ereditˆ di COGNOME NOME.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, con il quale la parte deduce il vizio di motivazione per travisamento di prova.
Il vizio di Òtravisamento della provaÓ chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltˆ della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
Ebbene, nel caso in esame, risulta integrata proprio la prima delle tre figure: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione). Il Tribunale, invero, ha escluso la falsitˆ della dichiarazione per mancanza della prova che i beni immobili, sicuramente esistenti nellÕasse ereditario, fossero stati devoluti dal agli eredi legittimi, omettendo di valutare un documento sottoscritto dagli stessi imputati dal quale emergeva che COGNOME NOME era deceduto ab intestato.
Il secondo motivo è assorbito.
Ne segue lÕannullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Cos’ deciso, il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME