Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22884 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI CODICE_FISCALE nato in ROMANIA il 04/05/1984
avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d’appello di Firenze
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che le argomentazioni sviluppate quanto agli elementi costitutivi del concorso con particolare riferimento all’elemento psicologico, alla partecipazione, all’identificazione e all’affermazione della responsabilità, alla valutazione della prova e alla violazione del ragionevole dubbio (così come esibiti nel ricorso -privo di numerazione delle pagine- fino alla questione sollevata in relazione alla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa) denunciano (ancorchØ in parte intitolate al travisamento della prova) -in realtà- un travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello. Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «in tema di ricorso per cassazione, non Ł possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchØ Ł preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
che, perciò, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
ricordato, inoltre, che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva -assente nel caso di spe-cie- della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270108 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 – 01);
considerato che i motivi con i quali si denuncia l’omessa o apparente motivazione in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen. e alla negazione dell’attenuate di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. risultano manifestamente infondati, in quanto smentiti dalla lettura della motivazione, dove tali temi sono stati puntualmente affrontati (alla pagina 7) con motivazione che ha dato esaustiva risposta alle doglianze difensive con motivazione esaustiva, logica e non
contraddittoria e, in quanto tale, non censurabile in sede di legittimità;
considerato che i motivi relativi alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata traduzione della sentenza risultano prive di correlazione con il provvedimento impugnato, visto che le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute e che la sentenza Ł stata tradotta in una lingua conosciuta dall’imputato;
Da qui l’inammissibilità anche dell’eccepita violazione del principio di ragio-nevole dubbio.esibiti da che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento circa l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione (pag. 4 e 5, dove si affronta il tema del dolo della ricettazione) e in punto di riconoscibilità della causa di esclusione della punibilità (pag. 5) con motivazione compiuta, logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in questa sede;
rimarcato che proprio tale ultima notazione risalta il difetto di specificità che inficia l’intero ricorso, ove si consideri che la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME