Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6410 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6410 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 479 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; peraltro, si osserva che la contestazione delle conclusioni cui è pervenuta la Corte, avallando la sentenza di primo grado, è limitata a due deposizioni (e solo a parte di esse), trascurando l’intero apparato documentale e di analisi della testimonianza degli investigatori, incorrendo in evidente vizio di genericità per aspecificità; in aggiunta, a fronte di un quadro probatorio – debitamente ricostruito in appello – complesso, la deduzione del vizio di travisamento o anche solo di carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità motivazionale, avrebbe dovuto indicare “l’impatto” della prova contestata sul complesso probatorio, ai fini della prova di resistenza;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.