Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3707 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 01/02/1965
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE dibattimentale di REGGIO CALABRIA
letto il ricorso e gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria ricorre per saltum in cassazione avverso l’ordinanza emessa in data 17/10/2024 (dep. 18/10/2024) dal Tribunale di Reggio Calabria in sede dibattimentale, con la quale, in esito all’istanza della difesa, è stata revocata, su parere contrario espresso dal pubblico ministero, la misura cautelare dell’obbligo di dimora disposta nei confronti di NOME VincenzoCOGNOME in ordine al reato di cui agli artt. 56 – 110, 629, comma 2, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.
Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente deduce il travisamento del fatto, essendo la revoca della misura stata erroneamente disposta sul rilievo che l’imputato sia stato condannato all’esito del processo soltanto limitatamente al delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico) di cui al capo O) della rubrica, anziché in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica (per cui aveva riportato la condanna alla pena di anni quattro di reclusione).
A dimostrazione che non si tratta di un mero refuso, bensì di un grave travisamento di un dato processuale, il ricorrente cita anche il passaggio motivazionale del provvedimento impugnato in cui il Tribunale esclude l’attualità delle esigenze cautelari proprio in ragione della circostanza “che il COGNOME non ha più le credenziali necessarie all’accesso al sistema informatico di cui al capo di imputazione”.
Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. NOME COGNOME con requisitoria del 23 dicembre 2024, sul rilievo della fondatezza dei motivi di ricorso, ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la revoca della cautela è stata disposta facendosi erroneamente riferimento alla posizione di altro coimputato, COGNOME NOME COGNOME condannato per il reato di cui al capo O) della rubrica in ordine al delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen., a fronte, invece, istanza di revoca della misura del divieto di dimora avanzata dal difensore di NOME COGNOME condannato per il delitto di estorsione aggravata ex art. 4161)/15.1 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica.
Né può ritenersi, per come correttamente evidenziato dal pubblico ministero ricorrente, che il provvedimento impugnato sia frutto di un mero refuso, tenuto conto che, a fondamento della revoca, il Tribunale collegiale ha fatto espresso riferimento a circostanze che attengono esclusivamente alla posizione del diverso
coimputato.
Essendosi, pertanto, al cospetto di un evidente travisamento di atti del processo e inficiando il dato travisato la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale collegiale di Reggio Calabria per nuovo giudizio sull’istanza di sostituzione della misura del divieto di dimora nel comune di Reggio Calabria, presentata il 15/10/2024 dalla difesa dell’imputato NOME COGNOME
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Motivazione semplificata.
Così deciso, il 16 gennaio 2025.