Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30357 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30357 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/09/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXX. Il ricorso Ł affidato a due motivi.
2.2 Al secondo motivo si deduce nullità della decisione.
Il ricorso Ł fondato, al secondo – assorbente – motivo.
Va premesso cheper costante orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità la valutazione cui Ł tenuto il giudice della convalida del trattenimento varia a seconda che si tratti della prima proroga o di quelle successive, attesa la progressiva
– Relatore –
Sent. n. sez. 2456/2025
intensificazione delle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale, dovendo appurare, nel primo caso, che occorra protrarre il trattenimento per il tempo strettamente necessario all’amministrazione per predisporre il rimpatrio, mentre, nel secondo caso, che tale protrazione sia necessaria per completare un’identificazione ormai probabile, alla luce degli elementi concreti già emersi, ovvero per ultimare le operazioni di rimpatrio sotto il profilo organizzativo (Cass. Civ., Sez. 1, n. 370 del 8.1.2025, Rv. 673833).
Ancora, va ribadito che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, anche quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte v. Sez. 1 n.15759 del 22.4.2025, Rv 287835).
Ora, nel caso in esame la domanda difensiva di applicazione di una misura alternativa al trattenimento nel CPR, misura cui va attribuita natura detentiva come pacificamente riconosciuto anche da Corte Cost. sent. n.96 del 2025 – ove si Ł affermato che: ‘la giurisprudenza di questa Corte ha affermato piø volte che la misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza e assistenza comporta una situazione di «assoggettamento fisico all’altrui potere»; tale condizione «Ł indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale..» – Ł stata vagliata dal Giudice di Pace in modo travisante e – dunque – meramente apparente.
La valutazione delle condizioni rappresentate dal trattenuto al fine di rendere possibile l’applicazione di una misura diversa dal trattenimento Ł, infatti, un vero e proprio obbligo per il giudicante, in ossequio al principio della necessaria graduazione degli interventi limitativi della libertà personale, come piø volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimità : in tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito Ł tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero (in tali termini Cass. civ. 1 sent. n.7829 del 20.3.2019, RV 653231).
Nel provvedimento in esame si legge, in rapporto alle circostanze del caso concreto ed a sostegno del diniego di una misura meno gravosa del trattenimento in CPR, che il trattenuto Ł «privo di passaporto» .
Detta affermazione, a parere del Collegio, non può integrare una valida motivazione della proroga del trattenimento in CPR, posto che come emerge dai contenuti della memoria difensiva depositata innanzi al medesimo Giudice di Pace e dagli atti allegati al fascicolo processuale : a) il trattenuto Ł in possesso di passaporto originale che al momento iniziale del trattenimento risultava essere in corso di validità (con scadenza 7 luglio 2025) ; b) il trattenuto Ł identificato con certezza sia in ragione della conferma ricevuta dal Consolato del paese di origine in data 18 aprile 2025 che in virtø del possesso di Carta di Identità italiana in
corso di validità; c) il trattenuto ha ricevuto disponibilità all’accoglienza da parte di soggetto compiutamente identificato.
Si tratta di elementi di fatto il cui vaglio doveva – di certo – essere realizzato in sede di merito al fine di apprezzare in concreto l’applicabilità o meno di una misura meno afflittiva del trattenimento (ai sensi dell’art.14 comma 1 bis del d.lgs. n.286 del 1998), compito rimasto in sostanza ineseguito.
Ciò impone l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Caltanissetta.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 04/09/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME