Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1061 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1061 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMENOMEXXX;
avverso il decreto del 12/12/2025 della Corte di Appello di Palermo vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
vista, altresì, la memoria difensiva del 5 gennaio 2026.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 12 dicembre 2025 la Corte di Appello di Palermo ha convalidato il provvedimento con cui in data 10 dicembre 2025 il AVV_NOTAIO aveva disposto il trattenimento di NOMENOMEXX presso il CPR di AVV_NOTAIO, dopo l’avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale del 17 novembre 2025 (ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n.142 del 2015).
In precedenza NOMENOMEXX era stato trattenuto ai sensi dell’art.14 del d.lgs. n.286 del 1998, con ultima proroga disposta dal Giudice di Pace di AVV_NOTAIO in data 15 novembre 2025.
In motivazione la Corte di Appello afferma, in sintesi, che:
a)NOME Ł entrato nel territorio nazionale a luglio del 2025 ma ha formalizzato la richiesta di protezione internazionale solo a novembre, piø di due mesi dopo l’udienza di convalida del primo trattenimento emesso in relazione al provvedimento di espulsione del 19 agosto;
b)Ł possibile dedurre dunque la natura strumentale della domanda;
c)la registrazione della domanda di protezione internazionale Ł avvenuta con ritardo ma ciò non determina la invalidità del trattenimento disposto in data 10 dicembre.
In particolare, circa tale ultimo profilo la Corte di Appello evidenzia che la condizione di «soggetto richiedente protezione» deriva ipso facto dalla domanda ma la emissione del provvedimento di trattenimento ‘secondario’ non Ł soggetta ad alcun termine. Unica conseguenza Ł che i termini del trattenimento ‘primario’ ai sensi dell’art.14 d.lgs. n.286 del 1998 sono sospesi dal 17 novembre 2025 e il ritardo nell’espletamento delle procedure amministrative può essere motivo di diniego di proroga dell’attuale trattenimento ai sensi dell’art.6 comma 6 del d.lgs. n.145 del 2015.
Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di
Il ricorso articola un unico motivo con piø deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice.
In particolare, secondo il ricorrente:
a)il decorso di quasi un mese tra la domanda di protezione e il provvedimento amministrativo di trattenimento ex art.6 d.lgs. n.145/2015 determina un obiettivo contrasto con il contenuto dell’art.9 par.3 della Direttiva 2013/33/UE , posto che la normativa sovranazionale richiede una rapida verifica in sede giudiziaria della legittimità del trattenimento;
b)in ogni caso si sarebbe verificata una restrizione della libertà sine titulo dal 17 novembre sino al 10 dicembre del 2025, proprio perchØ i termini del primo trattenimento sono sospesi, come affermato dalla stessa Corte di Appello. Si tratterebbe, dunque di un periodo non computabile nella durata massima sia del trattenimento primario (art. 14 d.lgs. n.286 del 1998) che del trattenimento secondario (art. 6 d.lgs. n.142 del 2015).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Il Collegio condivide e fa propri i contenuti di Sez. I n. 25541 del 10.7.2025, Rv 288164, secondo cui in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale da parte del soggetto in stato di trattenimento preespulsivo fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di registrarla entro i termini procedurali previsti dall’art. 26, comma 2-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, aventi natura non perentoria, nonchØ di valutarla per verificare se possa considerarsi strumentale ad evitare l’espulsione o il respingimento, con conseguente adozione, in quest’ultima ipotesi, di nuovo provvedimento questorile di trattenimento cd. “secondario” da inviare entro 48 ore alla corte d’appello per la tempestiva convalida.
In particolare, in tale arresto si Ł precisato che nel periodo che va dalla formulazione della domanda di protezione internazionale alla emissione del decreto di trattenimento cd. secondario il titolo legittimante la restrizione del richiedente asilo sia costituito ancora dal primo provvedimento emesso e convalidato ai sensi dell’art.14 del d.lgs. n.286 del 1998.
Ciò risulta in linea con quanto già ritenuto da Sez. I civ. n. 36522 del 29.12.2023, Rv 669899, secondo cui come ha chiarito la Corte cost. nella pronuncia n.212/2023 il legislatore ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso, prevedendo, secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’art. 6, comma 5, del d. lgs. n. 142 del 2015, la perdurante sussistenza del primo titolo restrittivo per tale periodo, la cui efficacia non cessa, ma resta solo sospesa a partire dalla data in cui Ł adottato il nuovo provvedimento di trattenimento secondo le condizioni di legge stabilite nel citato art. 6 d. lgs. n. 142 del 2015.
Dunque pur se la condizione di richiedente protezione si assume con la mera formulazione della domanda, non vi Ł alcuna sanzione per il ritardo nella registrazione della medesima (ai sensi dell’art.26 comma 2bis del d.lgs. n.25 del 2008) e non vi Ł alcun termine per l’adozione del provvedimento di trattenimento, essendo solo previsto dalla legge il termine perentorio per la convalida.
Una volta emesso il provvedimento di convalida Ł tuttavia evidente che, come
affermato nella decisione impugnata, l’eventuale ritardo intercorso tra la formulazione della domanda e la emissione del provvedimento amministrativo di trattenimento del richiedente asilo andrà valutato in sede di richiesta di proroga del trattenimento ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n.142 del 2015.
Non vi Ł, pertanto, alcun reale contrasto tra la disciplina interna e i contenuti dell’art.9 par.3 della Direttiva 2013/33/UE .
Secondo tale fonte se il trattenimento Ł disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d’ufficio, tale verifica Ł disposta il piø rapidamente possibile a partire dall’inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, Ł disposta il piø rapidamente possibile dopo l’avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d’ufficio e/o su domanda del richiedente.
E’ evidente che la disposizione citata non impone alcun termine perentorio tra la presentazione della domanda e l’adozione del trattenimento, ma impone che una volta adottato il trattenimento amministrativo vi sia una sollecita valutazione della sua legittimità da parte della autorità giudiziaria, cosa che accade nel sistema interno in modo del tutto puntuale, trattandosi di provvedimento limitativo della libertà personale.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.