Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1044 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1044 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIOAVV_NOTAIONOMENOME
RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto emesso il 4 dicembre 2025 dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, coma da requisitoria già depositata.
RITENUTO IN FATTO
Occorre premettere che NOMENOME faceva ingresso nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 28 novembre 2025, in esecuzione del decreto di espulsione disposto dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO nella stessa data, convalidato dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE l’1 dicembre 2025.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale, avanzata da COGNOME, con provvedimento del 2 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE disponeva il trattenimento del richiedente, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza del trattenuto era pretestuosa e finalizzata a ritardare o impedire l’espulsione.
Infine, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con decreto del 4 dicembre 2025, convalidava il provvedimento di trattenimento di NOMENOME, disposto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE il 2 dicembre 2025, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 6, comma, 3 d.lgs. n. 142 del 2015 e infondata l’eccezione relativa alla mancata attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura prevista dal Regolamento CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (Regolamento di Dublino III), invocato nell’interesse del trattenuto.
Avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE il 4 dicembre 2025 NOMENOME, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 13, 18, 19, 20, 22, 23 e 25 Regolamento di Dublino, 6, 6ter d.lgs. n. 142 del 2015.
Si deduceva, in particolare, che NOMENOME era stato trattenuto illegittimamente nello Stato italiano, non risultando rispettata la procedura garantita prevista dal Regolamento
di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere sulle richieste di protezione internazionale presentate in una pluralità di Paesi.
Ne discendeva che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, disponendo la convalida del provvedimento di trattenimento del 2 dicembre 2025, non aveva considerato che laddove, come nel caso di specie, una domanda di protezione internazionale viene presentata in piø Paesi, l’autorità giudiziaria italiana non può omettere di individuare lo Stato competente a provvedere sulle istanze del cittadino straniero, che, conseguentemente, non può essere trattenuto ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015.
Nel caso in esame, infatti, non risultava avviata alcuna procedura di determinazione del Paese membro competente a provvedere sulle domande di protezione internazionale di NOME che si sarebbe dovuta espletare nel rispetto del Regolamento di Dublino. NØ il trattenimento del ricorrente era stato disposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6ter d.lgs. n. 142 del 2015 che consente di trattenere il cittadino straniero quando sussiste «un notevole pericolo di fuga e sempre che non possano disporsi le misure di cui all’art. 14, comma 1bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) -, confermando l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOMENOME Ł infondato.
Osserva il Collegio che NOMENOME era raggiunto da un primo provvedimento di espulsione, adottato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO il 26 febbraio 2025, ex art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito l’ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio nazionale, che veniva emesso nella stessa data.
A questo primo decreto ne faceva seguito un secondo, adottato dal AVV_NOTAIO il 22 luglio 2025, collegato all’ordine di lasciare il territorio nazionale, emesso dal AVV_NOTAIO nella stessa data, in cui, tra l’altro, si dava atto che il cittadino straniero espulso aveva dichiarato che non intendeva avanzare richiesta di protezione internazionale.
Successivamente, il 28 novembre 2025, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO emetteva un ulteriore decreto di espulsione nei confronti di NOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 13, T.U. imm., al quale faceva seguito il provvedimento del AVV_NOTAIO, adottato nella stessa giornata.
In ultimo, a seguito RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale di NOME con provvedimento del 2 dicembre 2025, il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE disponeva il trattenimento del ricorrente presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ex art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, sul presupposto che l’istanza era pretestuosa, dando origine al presente procedimento.
Secondo la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, la conferma RAGIONE_SOCIALEa pretestuosità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale derivava sia dal comportamento assunto dal ricorrente nel presente procedimento, sia dalla circostanza che nel decreto di espulsione emesso dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO il 22 luglio 2025 si dava atto che il cittadino straniero non intendeva avanzare alcuna richiesta di protezione internazionale.
Tanto premesso, occorre verificare se la presentazione di altre domande di protezione internazionale da parte di NOMENOME sia idonea, di per sØ sola, a legittimare l’attivazione RAGIONE_SOCIALEa procedura garantita prevista dal Regolamento di Dublino, finalizzata a individuare lo Stato membro competente a provvedere in presenza di una pluralità di istanze.
Osserva il Collegio che il Regolamento di Dublino – la cui denominazione completa Ł quella di ‘Regolamento CE n. 343/2003 del 18 febbraio 2003, stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo’ -, entrato in vigore l’1 gennaio 2014, Ł finalizzato a individuare, in tempi quanto piø celeri possibile, in presenza di una pluralità di istanze di protezione internazionale, quale sia lo Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea competente a valutare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe domande presentate da un cittadino di uno Stato terzo e a prevenire l’eventuale abuso RAGIONE_SOCIALEe procedure di asilo attivate.
Il Regolamento di Dublino, dunque, Ł uno strumento normativo funzionale a stabilire quale Stato membro sia competente a esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino straniero proveniente da un Paese terzo, garantendo che ogni richiesta sia esaminata e trattata da un solo Paese ed evitando i rischi connessi alle ipotesi di forum shopping . Tali garanzie vengono assicurate attraverso il principio che individua lo Stato membro responsabile in quello nel quale si Ł verificato il primo ingresso nell’Unione Europea; principio che Ł temperato da alcuni criteri sussidiari, che tengono conto RAGIONE_SOCIALEa condizione personale del migrante, come i legami parentali o coniugali.
In questa cornice, occorre evidenziare che, nel presente procedimento, NOMENOME si Ł limitato a richiamare la pregressa presentazione RAGIONE_SOCIALEe domande di protezione internazionale, avanzata in altri – facendo espressamente riferimento solo a quella presentata presso la Confederazione Svizzera -, senza dare conto RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEe relative procedure, con riferimento all’invocata applicazione del Regolamento di Dublino. Ne consegue che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza in esame risulta prospettata in violazione del principio di specificità RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, così come, da tempo, canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, COGNOME, Rv. 280384 – 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053 – 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601 – 01).
NØ potrebbe essere diversamente, atteso che i rapporti tra i vari Stati membri, presso i quali vengono presentate distinte domande di protezione internazionale, sono soggetti a prescrizioni rigorose, regolamentate dal Capo V del Regolamento di Dublino, intitolato ‘Obbligo di prendere o riprendere in carico un richiedente asilo’, il cui rispetto Ł necessario per evitare la presentazione di istanze pretestuose.
Si muove, a ben vedere, in questa inequivocabile direzione ermeneutica, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, par. 1, lett. a) , Regolamento di Dublino, a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale la richiesta di asilo presentata da un cittadino straniero «deve contenere indicazioni che permettano allo Stato membro richiesto di verificare se Ł competente». Questa disposizione, a sua volta, deve essere correlata a quella prevista dall’art. 20, par. 1, lett. b) RAGIONE_SOCIALEo stesso Regolamento, secondo cui lo Stato membro richiesto «Ł tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima ».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOMENOME deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così Ł deciso, 09/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.