Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5173 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5173 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Messina ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen. NOME COGNOME avverso il provvedimento, in data 27 giugno 2024, con cui era stato disposto, ai sensi degli artt. 18-ter Ord. pen. e 38, comma 7, d.P.R., 30 giugno 2000, n. 230 il trattenimento di un DVD inviatogli dal difensore.
La Corte distrettuale osserva a ragione della decisione che la registrazione audio video contenuta nel supporto trattenuto riguarda anche personaggi sconosciuti, autovetture con targhe identificative visibili e l’esterno di alcune abitazioni sicchØ non può escludersi che la conoscenza di tali dati da parte del detenuto metta a repentaglio la sicurezza pubblica, consentendogli il raggiungimento di obbiettivi funzionali all’attività delittuosa per il cui contenimento Ł stato sottoposto al regime speciale.
Ricorre COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
Lamenta che la Corte di appello non ha adeguatamente valutato una circostanza pur pacificamente accertata: le immagini dei luoghi e delle persone visibili nel supporto informatico trattenuto sono presenti in piø atti acquisiti nel processo in corso di svolgimento a suo carico ed in particolare nella consulenza tecnica trasferita su un CD, regolarmente consegnatogli. Per di piø, il DVD trattenuto Ł stato visionato in sede di istruttoria dibattimentale, anche se non ammesso come prova perchØ non indispensabile ai fini della decisione. In definitiva, il trattenimento Ł stato disposto ritenendo sussistente un pericolo per la sicurezza pubblica fondato su mere congetture.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, oltre ad essere versato in fatto, Ł manifestamente infondato e, quindi, dev’essere dichiarato inammissibile.
Come correttamente ricordato dal provvedimento impugnato, la disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale Ł regolata dalla art 18ter Ord. pen., come modificato dalla l., 8 aprile 2004, n. 95.
Il primo comma della citata disposizione stabilisce in via generale che tutti i provvedimenti indicati nei commi successivi e, quindi, anche quello di trattenimento, previsto dal quinto comma, possono essere adottati esclusivamente per ‘esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto’ e tali restrizioni, perchØ limitative di un diritto fondamentale della persona, sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicchØ la loro adozione Ł rimessa a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti.
La giurisprudenza di legittimità ha piø volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 dei 11/10/2019, COGNOME, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 257013).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate, giacchØ ha individuato la sussistenza nel filmato contenuto nel DVD di immagini dalle quali il detenuto poteva agevolmente ricavare informazioni relative alle attività criminali della consorteria di appartenenza ovvero alle dinamiche interne ed ha tratto da tale dato, frutto di accertamento non sindacabile in questa sede, la conclusione, tutt’atro che illogica ma anzi plausibile, che la consegna del supporto era concretamente idonea a compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione del provvedimento di censura e ciò a prescindere dalla acquisizione nel processo di cognizione di identiche informazioni, peraltro esclusa dalla stessa prospettazione difensiva secondo cui il supporto non era stato acquisto tra gli atti utilizzabili per la decisione.
Al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione in ordine alla concreta esposizione a pericolo dell’ordine e la sicurezza pubblica; ciò che, invece, la Corte territoriale, con motivazione non assiomatica ma ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece svolto.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 10/12/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME