Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 585 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 585 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato , infatti, che si tratta di impugnazione relativa a profili adeguatamente vagliati e disattesi da parte del Tribunale di sorveglianza di Perugia che ha evidenziato, nel respingere il reclamo del detenuto, la legittimità del provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza in considerazione dei contenuti della missiva inviata dal COGNOME ai componenti del proprio nucleo famigliare, essendo presenti in essa frasi ambigue e prive di attinenza rispetto alla restante parte del testo;
Considerato, inoltre, che il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di sorveglianza per rigettare il reclamo;
Ritenuto, inoltre, che con il ricorso vengono proposte questioni giuridiche in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia poiché le finalità del trattenimento di corrispondenza – di cui all’art. 18-ter Ord. pen. – sono senza dubbio ampliate in considerazione della espressa previsione contenuta nell’art. 41bis, comma 2-quater lettera e), che realizza un affievolimento delle facoltà di comunicazione pienamente giustificato dalla condizione di particolare pericolosità soggettiva di cui è portatore il singolo soggetto sottoposto al regime differenziato, il che rende costituzionalmente legittima la citata normativa;
Ritenuto, poi, che questa Corte ha più volte ribadito che, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord.pen. non è necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma è sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le ‘esigenze’ indicate dall’art. 18-ter (in tal senso Sez. I n. 9689 del 12.2.2014);
Considerato, quindi, che la motivazione del provvedimento impugnato rispetta tale finalità, atteso che l’interpretazione dei passaggi espressivi fornita dal Tribunale di sorveglianza non è irragionevole e non è sindacabile nella presente sede di legittimità;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.