Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORTORICI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che la disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è contenuta nell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354;
che essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis, per i quali, ulteriormente, il comma 2 -quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
che l’art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l’autorità giudiziaria di cui al terzo comma – individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l’interNOME sia immediatamente informato;
che la norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia deve intendersi immanente in virtù – oltre che del necessario rispetto dell’art. 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria – della ratio ispiratrice dell’intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95;
che tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, aveva condotto a reiterare sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, motivate dall’assenza di apposita disciplina in ordine alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motivi che potevano giustificarle, nonché dell’insufficiente chiarezza nell’indicazione dell’estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione spettante alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, COGNOME c/Italia; sent. 14.10.2004, COGNOME c/Italia; sent. 28.9.2000 COGNOME c/Italia);
che, al cospetto di una riforma normativa intesa a circoscrivere e meglio dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all’esercizio della libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro individuo, e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l’obbligo, per l’autorità giudiziaria che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logico ed ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni imposte per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di argine agli interventi intrusivi rispetto all’esercizio della libertà di corrispondenza del detenuto;
che, posto, allora, che l’art. 18-ter, quinto comma, non contemp espressamente i casi in cui l’autorità giudiziaria può legittimamente dispor trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di chi che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta luce una delle esigenze indicate nel primo comma; il collegamento funzionale tr visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l’impiego dei criteri elabor in relazione al primo istituto al fine di delimitare l’ambito applicativo del se (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone 274479);
che la motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termini dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagi investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l’ordine e la sicur dell’istituto;
che è stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale p ritenersi soddisfatto, non basta l’indicazione di un mero sospetto d sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di al primo comma dell’art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 3245 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527);
che, a tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l’impiego d ma incisive parole, dimostrative del fatto che il magistrato dì sorveglianza, dall’indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un’ade disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 371 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l’indicazione di elementi concreti ch portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettiv della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472);
che la motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l’illegittimità; sotto altro aspe è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commiss di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui po desumersi, ad esempio, che il mittente stia cercando di trasmettere messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all’art. 18-ter;
ritenuto che l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo dell coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglianz ha avallato il trattenimento della copia della tesi di laurea inviata da
Bontempo Scavo allo zio NOME sul postulato che la consegna dello scritto, avente ad oggetto argomenti affini a quelli attinenti alle attività svolte famiglia del detenuto, potrebbe costituire un espediente per veicolar dall’esterno, informazioni relative alle attività criminali della consorte appartenenza ovvero alle dinamiche interne ad essa e, per tale vi compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione de provvedimento di censura;
che, al cospetto di un solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone, ancora con la memoria dell’Il settem 2023, in una prospettiva di mera confutazione, incentrata sulla dichiarata e lec finalità sottesa all’invio del documento, oltre che della missiva redatt giovane laureato e delle fotografie scattate nella circostanza;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.