Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA.
Avverso la sentenza resa il 14 Marzo 2023 dalla Corte di appello sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sassari il 27 ottobre 2021 che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti o alterati, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo:
2.1 Violazione di legge e in particolare dell’art. 23 bis comma quattro d.l. n 137/2020 in tema di celebrazione dell’udienza con contraddittorio scritto ; degli artt. 24 e 11 della Costituzione e degli artt. 6 Cedu e 117 Costituzione, poiché l’appellante aveva formulato istanza di discussione orale con l’atto di appello ritualmente trasmesso alla Corte territoriale. A fronte di questa richiesta formulata tempestivamente la Corte non ha
consentito al difensore l’accesso al tribunale, stabilendo la trattazione scritta, mentre avrebbe dovuto fissare l’udienza per la trattazione orale.
2.2 Violazione dell’art. 521 cod.proc.pen.. e vizio di motivazione poiché all’imputato è stata contestata la violazione dell’art. 474 cod.pen. e la specifica condotta di introduzione nel territorio dello Stato di merci contraffatte, ma la sentenza lo ha condannato per la condotta di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti prevista dal capoverso della medesima disposizione e mai contestata né in punto di fatto né in diritto.
Il ricorrente lamenta che la Corte ha respinto l’eccezione osservando che la condotta di cui al capo A era comunque descritta in modo corretto e compiuto nel capo B relativo al delitto di ricettazione e che l’istruttoria dibattimentale aveva avuto ad oggetto la condotta di cui al secondo comma dell’articolo 474, su cui la difesa aveva avuto la possibilità di interloquire e impostare le proprie argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che non ricorre un preciso limite di legge disposto da una specifica previsione legislativa in merito alla tempistica della richiesta di trattazione orale del giudizio appello, sicchè qualora la richiesta sia stata formulata in calce all’atto di appello non può essere disattesa e determina una nullità della sentenza. (Sez. 2 – , Sentenza n. 33310 del 28/04/2023 Ud. (dep. 28/07/2023 ) Rv. 285310 – 01)
Tuttavia questa affermazione di principio, che il collegio condivide, deve essere contestualizzata e applicata nel rispetto delle specificità del caso concreto.
Nel caso in esame il difensore, pur avendo richiesto la trattazione orale nell’atto di appello, aveva ricevuto il 7 febbraio 2021 la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 14 marzo successivo, con cui lo si avvertiva che in caso di mancata richiesta di discussione orale entro 15 giorni liberi prima dell’udienza il processo sarebbe stato trattato ex art. 23 d.l. cit.; nonostante ciò i non ha formulato alcuna eccezione, limitandosi, dopo avere ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del P.G., a depositare memorie scritte e istanza di liquidazione del compenso in quanto ammesso al gratuito patrocinio, controdeducendo alle richieste del Procuratore; egli quindi non ha in alcun modo eccepito la mancata previsione da parte del collegio della trattazione orale da lui già chiesta.
A parere del collegio p la mancata adozione della trattazione orale in pubblica udienza integri una nullità generale non assoluta ma a regime cd. intermedio chgai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen./deve essere eccepita prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Il difensore, nella piena consapevolezza di avere già avanzato istanza di trattazione orale, non ha mai censurato, pur essendo stato messo nelle condizioni di farlo dall’avviso
di fissazione dell’udienza, la scelta del rito cartolare ed anzi ha controdedotto con memoria rispetto alle conclusioni del pubblico ministero a lui ritualmente notificate, così manifestando la volontà di accettare il rito adottato dalla Corte.
Deve pertanto concludersi che la nullità in cui è incorsa la Corte nella scelta del rito cartolare non è stata tempestivamente dedotta con la memoria depositata in giudizio.
1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddett non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. 01; GLYPH Sez. GLYPH 3 – ,
(Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 GLYPH – GLYPH Sentenza n. 24932 del 10/02/2023 Ud. (dep. 09/06/2023 ) Rv. 284846 – 04)
Come correttamente osservato dalla Corte di appello nel rispetto dei principi di diritto suesposti, l’intera istruttoria dibattimentale svolta nel corso del giudizio di primo grado ha riguardato la fattispecie prevista dal secondo comma dell’art. 474 cod.pen. e l’imputato presente in udienza ha reso esame e si è difeso compiutamente rispetto alla condotta di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, descritta in punto di fatto nel capo d’imputazione relativo alla ricettazione, sicché l’eccezione di nullità non è fondata poiché la non corretta indicazione della fattispecie violata non ha in alcun modo leso le prerogative della difesa.
2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente momento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.