Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24719 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Catania avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato per: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) (capo a); lesioni aggravate (artt. 582, 585,
con rif. all’art. 576 cod. pen.) nei confronti di due agenti (capo b); danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 1, cod. pen.), per aver, con due colpi di testa, danneggiato il vetro in plexiglas dell’auto di servizio nonché il muro del commissariato (capo c).
La Corte di appello procedeva in camera di consiglio ai sensi dell’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2023, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, avendo dichiarato la richiesta di trattazione orale dell’imputato tardiva.
Ha presentato ricorso NOME COGNOME per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Questione pregiudiziale ex art. 267 Trattato UE per contrasto dell’art 23bis d.l. 137 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni (oggi art. 598-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.), con l’art. 6, CEDU, quanto alla previsione di un termine di decadenza per la richiesta di partecipare fisicamente all’udienza.
Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, la pubblicità dell’udienza costituisce un elemento essenziale per l’attuazione del giusto processo, in quanto serve a dissipare i dubbi sulla corretta acquisizione della prova nonché sull’imparzialità dell’organo giudicante, in particolare nei casi in cui i fatti siano commessi all’interno di mura carcerarie, contro agenti di polizia penitenziaria e gli unici testimoni siano altri agenti – caso analogo a quello di specie -, dovendo, peraltro, la pubblicità essere garantita nella sua effettiva attuazione.
Vero è che l’obbligo di tenere un’udienza pubblica non è assoluto e che il § 1 dell’art. 6 CEDU ammette che l’accesso alla sala possa essere limitato al pubblico e alla stampa, ma si tratta di casi eccezionali, legati alla tutela di valor superindividuali o di interessi di alto rango.
Dal canto suo, la Corte EDU ha specificato le situazioni in cui è possibile derogare al canone della pubblicità, come quando sia necessario proteggere la vita privata di altre persone oppure quando le questioni trattate nel procedimento siano altamente tecniche o pongano particolari problemi interpretativi ecc.
Anche l’art. 471 cod. proc. pen. prevede la pubblicità dell’udienza quale regola generale, a pena di nullità, mentre la norma successiva detta le eccezioni.
Ciò premesso, la previsione di un termine a pena di decadenza entro il quale chiedere la trattazione orale della causa, se poteva apparire indispensabile quale strumento della tutela pubblica in fase emergenziale, oggi è invece difficilmente compatibile con i principi richiamati.
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010) ha dichiarato illegittimi gli articoli che disciplinavano il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione, per violazione dell’ad 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non
consentivano che, su istanza dell’interessato, il procedimento si svolgesse nelle forme dell’udienza pubblica.
Nella giurisprudenza costituzionale interna ed europea, dunque, ha preso vita una forma di pubblicità su richiesta dell’interessato che vincola il giudice nazionale alla sua istanza e non gli consente di valutare l’eventuale prevalenza dell’interesse alla pubblicità.
Il difensore aveva presentato istanza alla Corte d’appello di discussione orale per l’udienza del 29/03/2022 e rinnovazione di tale istanza per l’udienza del 20/02/2023: udienze entrambe, invece, celebrate con le modalità della trattazione scritta.
2.2. Violazione degli artt. 517 e 521 cod. proc. pen. e nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per mancata contestazione all’udienza di convalida dell’arresto e al conseguente giudizio direttissimo del capo c) dell’imputazione (danneggiamento aggravato).
Sebbene nella sentenza impugnata sia scritto come dagli atti del processo emerga la contestazione del suddetto reato di danneggiamento nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, la relativa ordinanza fa riferimento ai soli reati di resistenza e lesioni «descritti nell’allegato decreto di presentazione per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo».
Neanche dal verbale stenotipico emerge la formalizzazione della contestazione (vi è solo riportato un dialogo tra il Pubblico ministero e il Giudice in cui il primo chiede al secondo quando deve provvedere alla contestazione del danneggiamento e il Giudice risponde: «lo possiamo fare anche adesso», precisando però che deve scriverlo nel capo di imputazione, richiesta alla quale il pubblico ministero acconsente).
Né risulta alcunché circa la possibilità offerta all’imputato, già in abbreviato, di accedere al rito ordinario ovvero di richiedere prova contraria o ancora di accettare il contraddittorio su un nuovo capo di accusa.
La sentenza sarebbe, dunque, nulla in punto di condanna per danneggiamento.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione della sentenza, dal momento che il Pubblico Ministero in udienza aveva rilevato come il COGNOME avesse un occhio gonfio e nero, mentre dal referto medico non si evince tale lesione, ma soltanto uno stato di agitazione psicomotoria in abuso alcolico, con conseguente mancata applicazione dell’art. 393-bis cod. pen., quantomeno a livello putativo.
Nell’atto di appello, la difesa aveva espressamente domandato se l’imputato avesse patito le sofferenze sul viso, così come ictu °cui/ individuate dal pubblico
ministero in udienza, durante la colluttazione con il passante, ed aveva chiesto come mai delle lesioni non si fosse dato atto in alcun documento ufficiale.
Tuttavia, la sentenza impugnata non ha risposto a tale deduzione.
Essa ha sorvolato anche su altre rilevate incongruenze della sentenza di primo grado e sulla mancata identificazione della persona coinvolta nell’asserito scontro con l’imputato, senza chiarire come mai durante la colluttazione fosse stata fermata soltanto una delle due persone coinvolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che l’imputato non è stato ammesso dalla Corte di appello alla discussione orale perché la relativa istanza fu presentata oltre i termini di legge.
1.2. Ciò detto, ferma l’indiscussa rilevanza, a livello costituzionale interno e sovranazionale, del principio di pubblicità delle udienze nel settore penale, la normativa del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante ulteriori misure urgenti in tema di giustizia, legate all’emergenza Covid-19), convertito nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, fu, come noto, ispirata dalla necessità di contenere per quanto possibile le ipotesi di contagio da contatto nel periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e mirò a contemperare, dunque, tale principio con la tutela della salute individuale e collettiva (dal che la ritenuta manifest infondatezza della questione di legittimità costituzionale dichiarata da Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini. Rv. 283251, non contestata dal ricorrente).
Successivamente, la disciplina legislativa è stata più volte prorogata e, infine, messa a regime dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) mediante l’introduzione dell’art. 598-bis cod. proc. pen.: senza, tuttavia, che con ciò risulti negato il principio di pubblicità, e con esso quello di oralità, essendon stata, piuttosto, disciplinata la manifestazione attraverso la previsione di un termine entro il quale le parti possono avanzare la richiesta di trattazione orale del procedimento.
Il presupposto della scelta legislativa – legata anche all’evoluzione del sistema penale – è, infatti, che l’oralità e pubblicità del processo non siano sempre necessarie e che la scelta di attivare con tali forme il contraddittorio sia rimessa alle stesse parti là dove manifestino in tal senso un interesse, esercitando, di conseguenza, un diritto potestativo.
È, quindi, proprio l’attribuzione alle parti di un diritto potestativo, n sindacabile e irrevocabile ove esercitato, di richiedere la trattazione in pubblica udienza o, nei casi previsti, camerale partecipata che assicura la piena
compatibilità del rito cartolare con il principio del giusto processo e quindi con gli artt. 24, 111 Cost., nonché 6 CEDU, come peraltro rilevato da questa Corte in Sez. 1, n. 11501 del 28/02/2023, Marrano, Rv. 284259, la quale ha già evidenziato, sotto tale profilo, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
In tale prospettiva, si aggiunga soltanto che il termine fissato dall’art. 23-bis cit. non avrebbe potuto essere meramente ordinatorio, per ovvie esigenze organizzative funzionali al soddisfacimento di altri prioritari interessi (identificabi nell’esigenza di fornire una risposta entro tempi ragionevoli alla domanda di giustizia), da contemperare – come sempre accade, in bilanciamento – con quello in oggetto.
Quanto, infine, al rilievo per cui, disciplinando la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio, si sarebbe reso il giudice ostaggio della richiesta di parte, l’art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen. – introdotto dalla c.d. riforma Cartabia ed invero ancora non vigente al momento in cui l’imputato fece richiesta di trattazione orale – prevede oggi espressamente che la corte d’appello possa disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame. Usa, cioè, una formula sufficientemente ampia da comprendere le situazioni emerse nella casistica maturata in sede convenzionale europea, al cui interno la situazione da cui ha tratto origine il presente ricorso non sarebbe peraltro rientrata, con ciò che ne discende in punto di irrilevanza della ipotizzata questione di illegittimità costituzionale.
2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile.
Già dalla sintesi che lo stesso ricorrente fa del verbale stenotipico risulta come il Pubblico Ministero, dopo interlocuzione con il Giudice procedente, avesse proceduto alla formale contestazione del capo c) (danneggiamento).
Non si ravvisano, quindi, ragioni per mettere in dubbio quanto scolpito nella sentenza impugnata in replica ad analoga deduzione in appello, vale a dire che «dagli atti del processo emerge la contestazione del reato di cui al capo c) nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, in presenza dell’imputato del suo difensore, il quale non risulta aver manifestato in alcun modo la sua opposizione».
3. Anche il terzo motivo è inammissibile.
3.1. Il ricorrente ritiene che i Giudici di secondo grado non abbiano risposto alle deduzioni con le quali erano state rilevate incongruenze nell’apprezzamento del compendio probatorio – vizio non rilevabile in sede di legittimità -, insistendo, in particolare, su come fosse poco plausibile che nel referto medico non si fosse dato atto che l’imputato aveva un’ecchimosi sul volto così evidente da essere stata
immediatamente rilevata dal Pubblico Ministero in udienza: nel complesso, sostenendo l’ipotesi che l’imputato avesse reagito ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale.
A tale eccezione la Corte d’appello ha risposto che, «contrariamente a quanto riferito dall’appellante, dal referto medico relativo all’odierno imputato , non evincono le presunte lesioni riferite nell’atto di appello ma soltanto uno stato di agitazione psicomotoria in abuso alcolico, che è compatibile con la ricostruzione degli eventi riportata nel verbale di arresto».
3.2. Tale motivazione appare completa, oltre che coerente, se si considera nella sua complessità la vicenda storica, quale emerge sin dalla lettura del capo di imputazione e per come accertata nei giudizi di merito.
Dalla pronuncia impugnata emerge, infatti, che l’imputato, in evidente stato di escandescenza, aveva sostenuto che il titolare di una tabaccheria gli avesse rubato il cellulare; mentre gli agenti cercavano di calmarlo, era uscito di corsa dal negozio ed aveva urtato un ciclista di passaggio, facendolo cadere e poi infierendo su di lui; quando gli operanti tentarono di bloccarlo, aveva ingaggiato una colluttazione con gli agenti i quali a fatica erano riusciti a farlo salire a bor dell’autovettura di servizio; durante il tragitto, aveva colpito il vetro separatore plexiglas dell’autovettura con una serie di testate, danneggiandolo; in ufficio si era scagliato contro gli operanti colpendo e provocando loro lesioni attestate dei referti medici; aveva colpito con la testa il muro del commissariato, danneggiandolo; nel frattempo aveva rinvenuto in tasca il cellulare di cui aveva lamentato la sparizione; condotto in ospedale, aveva rotto la barella su cui era sdraiato, scagliandosi contro un agente e ingaggiando una colluttazione anche con gli altri agenti, il personale infermieristico e una guardia giurata che riportava lesioni.
3.3. Premesso, allora, che il giudice non è tenuto ad esaminare ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che enunci in modo completo e logico gli elementi ritenuti determinanti per la formazione del suo convincimento, e in disparte la tutt’altro che remota possibilità che l’ecchimosi fosse stata autoprocurata dall’imputato durante uno dei suoi plurimi gesti etero- ed auto-lesionisti, nessuno spazio logico residua, nel caso di specie, per la configurabilità dell’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 393-b cod. pen.), nemmeno nella forma putativa (art. 59, comma 4, cod. pen.).
E’, dunque, giocoforza concludere, in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281), che l’omessa risposta ad un motivo manifestamente infondato ammesso che di omessa risposta possa parlarsi, nel caso in oggetto – non vizierebbe comunque la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è, in definitiva, inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2024