Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
TASSONE, nel senso dell’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato la condanna emessa all’esigo di giudizio abbreviato di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 589 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Avverso la sentenza è stato proposto nell’interesse dell’imputato ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con la prima doglianza si deduce l’error in procedendo per aver la Corte territoriale, all’esito di un rinvio di udienza, proceduto con forme della trattazione scritta ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020, nonostante la richiesta di discussione orale ritualmente depositata dalla difesa dell’imputato. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 148 e ss. e 170 cod. proc. pen., per aver il giudice d’appello rigettato il motivo deducente la nullit della sentenza di primo grado per difetto di contradditorio nei confronti dell’imputato (non emergendo dagli atti l’avvenuta notificazione GLYPH della data d’udienza).
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo, con assorbimento della seconda doglianza.
Dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della censura dedotta, emerge, come correttamente evidenziato dal ricorrente, la citazione per l’udienza camerale del 1° giugno 2021, per la celebrazione dell’appello avverso sentenza pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, cui è seguita la richiesta di trattazione orale del difensore dell’imputato (ex art. 23 -bis I. n. 176 del 2020). All’esito di una serie di rinvii, la Corte territoriale ha deciso l’appello all’udienza del 28 settembre 2022 ma con le forme del rito cartolare, introdotto dalla citata disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, così impedendo la discussione delle parti ancorché richiesta dalla difesa.
Ne conseguono, in accoglimento della doglianza del ricorrente, la nullità del giudizio d’appello (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giacomi, Rv. 282173, e Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706) e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Roma per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma, per l’ulteriore corso.
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