Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41144 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41144 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Castellaneta il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 11/03/2025 della Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata
di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che e stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva con motivi aggiunti a firma dell’AVV_NOTAIO pervenuta per via telematica in data 21/19/2025;
letta la memoria difensiva datata 1/11/2025 a firma dell’AVV_NOTAIO nell’interesse della parte civile NOME COGNOME contenente anche conclusioni e con allegata nota spese;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO (in sostituzione dell’AVV_NOTAIO), che si Ł riportato alle conclusioni scritte ed alla nota spese già fatte pervenire in cancelleria;
uditi i difensori dell’imputato, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si sono anche riportati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 11 marzo 2025 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza in data 15 maggio 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, ha:
escluso la continuazione interna tra il delitto di cui al capo A della rubrica delle imputazioni;
confermato l’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione ai reati allo stesso ascritti e per i quali era intervenuta condanna in primo grado;
proceduto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato.
In sintesi, si contestano all’imputato:
il reato di cui agli artt. 629, in relazione all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen., 61 n. 7 cod. pen., per avere, con reiterate minacce (nel dettaglio descritte nell’imputazione), costretto NOME COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a non esigere un credito di circa 20.000,00 euro relativo alla vendita, avvenuta nel dicembre 2021, di attrezzature per l’allestimento di un bar/ristorante in favore della ditta RAGIONE_SOCIALE, per procurare a sØ, quale effettivo acquirente – essendo la sorella NOME COGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE mero soggetto interposto – un ingiusto profitto (capo A della rubrica delle imputazioni);
il reato di cui agli artt. 81, 61 n.2, 635 e 703 cod. pen., nonchØ 2 e 4 l. 895/1967, per avere, al fine di commettere il reato sub. A, detenuto e portato in luogo pubblico e collocato, o comunque fatto collocare da ignoti, un ordigno esplosivo in prossimità del varco di accesso alla sala di esposizione del RAGIONE_SOCIALE la cui deflagrazione danneggiava la saracinesca, la vetrina e numerose attrezzature presenti all’interno dei locali.
I fatti-reato in contestazione sono contestati come commessi fino 26 novembre 2022.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato (AVV_NOTAIO), deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 177, 178, 179 e 598-bis cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., e 6 della CEDU per violazione del contraddittorio e del diritto dell’imputato a partecipare al giudizio di appello ed al giusto processo.
Rappresenta al riguardo la difesa del ricorrente che già con richiesta posta in calce all’atto di appello aveva richiesto alla Corte di appello la trattazione orale del procedimento, richiesta che aveva poi ribadito con nota trasmessa via PEC in data 20 febbraio 2025 in vista dell’udienza del giorno 11 marzo 2025. Tuttavia, la Corte di appello, con provvedimento presidenziale del 25 febbraio 2025, non accoglieva detta richiesta di partecipazione richiamando sul punto una pronuncia della Corte di legittimità.
Aggiunge la difesa del ricorrente che con memoria del 28 febbraio 2025, allegata al ricorso, al fine di non incorrere in preclusioni, decadenze o sanatorie di nullità ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen., nel primo atto utile aveva eccepito la nullità assoluta ed insanabile del menzionato provvedimento presidenziale del 20 febbraio 2025.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen., 27 e 111 Cost., e 6 CEDU, per avere la Corte di appello, con ordinanza emessa in corso di giudizio, rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoria consistente nell’acquisizione del verbale di informazioni rese da NOME COGNOME in sede di indagini difensive, degli articoli di cronaca e dello stralcio degli atti processuali allegati, finalizzati, questi ultimi a dimostrare la caratura criminale di tali NOME COGNOME e NOME COGNOME, soggetti non ignari e terzi rispetto alla vicenda in esame.
Rappresenta, al riguardo, la difesa del ricorrente che la documentazione richiesta di produzione, come detto respinta dalla Corte territoriale, costituiva una prova decisiva tale da avvalorare una ricostruzione alternativa della vicenda e da portare all’assoluzione dell’imputato in quanto idonea a dimostrare che non era stata posta in essere alcuna coercizione ai danni della persona offesa.
A nulla rileverebbe, poi, il fatto che il processo era stato deciso con le forme del rito abbreviato non essendo tale circostanza impeditiva in assoluto di una rinnovazione istruttoria in sede di appello.
Ricorda, poi, la difesa dell’imputato che già il G.u.p. aveva rigettato, a suo dire illegittimamente, la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni resa al difensore da NOME
NOME rilevando che le stesse erano inutilizzabili in quanto recavano l’avvertimento all’interessata della facoltà di astensione dal rendere informazioni ma non in relazione alla circostanza di essere prossima congiunta dell’imputato.
Sul punto la difesa del ricorrente, dopo avere richiamato la normativa in materia ed evidenziato che nell’art. 391-bis cod. proc. pen. non Ł contenuto alcun richiamo all’art. 199, comma 2, cod. proc. pen., deduce una violazione del diritto di difesa e ricorda che NOME COGNOME, che avrebbe reso dichiarazioni rilevanti al fine del decidere, era stata comunque avvisata della facoltà di non rispondere alle domande.
Quanto ai fatti ed alla cd. ‘prova di resistenza’ evidenzia la difesa del ricorrente che le propalazioni di NOME COGNOME:
a) riscontravano il narrato dell’imputato e consentivano di ricondurre i fatti denunciati dal COGNOME ad un mero inadempimento contrattuale al piø oggetto di discussione in altra sede giudiziaria;
b) hanno portato ad escludere che l’imputato avesse cointeressenze nella gestione del bar RAGIONE_SOCIALE ed ha confermato che con il COGNOME erano stati raggiunti accordi verbali conclusisi con la restituzione dei beni e, prima di allora, con dei versamenti, in tal modo confermando che non vi fu alcuna costrizione fisica o verbale nei confronti della persona offesa e che i rapporti tornarono ad essere buoni.
Quanto poi alle posizioni dei menzionati COGNOME e COGNOME, secondo la tesi difensiva, furono costoro a trattare la posizione del credito vantato nei confronti del COGNOME e, inoltre, si tratta di soggetti pluripregiudicati anche per reati associativi di tipo mafioso e noti agli inquirenti, ma, nonostante ciò, la loro posizione non Ł stata adeguatamente approfondita nonostante che si siano in passato resi responsabili di condotte assimilabili a quelle che ha visto come vittima il COGNOME.
2.3. Violazione dell’art. 629 cod. pen. ad altre fattispecie attenuate di reato e connesso vizio motivazionale sulla qualificazione giuridica dei fatti.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di appello non ha considerato che il COGNOME ad ottobre 2022 Ł tornato in possesso dei beni aziendali, che gli acconti per la vendita sono stati computati in conto locazione e che la consegna al COGNOME di gioielli di proprietà del COGNOME hanno compensato le spese e le anticipazioni sostenute dalla persona offesa, il che ha portato ad appianare la controversia esistente tra le parti e consente di escludere la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen. non essendo stata in alcun modo coartata la volontà contrattuale della persona offesa.
Ne conseguirebbe che, anche a voler credere alla ricostruzione dei fatti operata dal COGNOME, al piø potrebbero configurarsi in capo all’imputato i reati di minacce e di insolvenza fraudolenta.
A ciò si aggiungerebbe che essendo la persona offesa rientrata in possesso dei propri beni il contestato reato di estorsione non avrebbe raggiunto la soglia della consumazione ma sarebbe rimasto a mero livello di tentativo.
2.4. Violazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 27 Cost. in tema di trattamento sanzionatorio e omessa motivazione sul punto.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto del mancato riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche alla luce di una serie di elementi indicati nel ricorso e non valorizzati dalla Corte territoriale che avrebbe prodotto sul punto una motivazione poco aderente alle circostanze emergenti dagli atti, alla personalità dell’imputato e ad altri elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione alla luce del disposto dell’art. 133 cod. pen.
2.5. Con atto trasmesso per via telematica a questa Corte in data 21 ottobre 2025 il nuovo difensore dell’imputato (AVV_NOTAIO) ha presentato un ‘motivo nuovo’ con il quale ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 391-bis, 391-ter e 191 cod. proc. pen. in tal modo integrando il secondo dei motivi di ricorso sopra riportati legato alla mancata assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME ed evidenziando il fatto che avrebbero errato i Giudici nel ritenere l’inutilizzabilità dell’atto assunto in sede di indagini difensive per assenza dell’avviso ex art. 199 cod. proc. pen., ciò in quanto l’art. 391-ter cod. proc. pen. non impone forme particolari e tantomeno che i verbali contemplino l’analitica enunciazione dei singoli avvertimenti di legge di cui all’art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Ne conseguirebbe che anche se si trattasse comunque di inutilizzabilità patologica dell’atto la prova andava comunque ammessa perchØ detta inutilizzabilità patologica non può che operare in malam partem cioŁ soltanto in relazione alle prove a carico dell’imputato.
Con atto datato 1 novembre 2025 e trasmesso in pari data per via telematica alla cancelleria di questa Corte, il difensore della parte civile NOME COGNOME ha dedotto:
a) la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso per mancato rispetto dei termini di trattazione orale del procedimento richiamando al riguardo un assunto giurisprudenziale secondo il quale «L’appellante che, differentemente da quanto previsto dalla legge, chiede il rito partecipato con l’atto di appello si espone al rischio che l’istanza non sia esaminata e assume su di sØ l’onere – ove sulla stessa non si sia provveduto, senza che ne derivi alcuna sanzione processuale – di riproporla con atto autonomo nei termini decorrenti dopo la fissazione dell’udienza’ (Sez. I, 21/05/2025, n. 29593 allo stato non mass.);
b) la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso avendo la Suprema Corte ha statuito che: ‘L’avviso ai prossimi congiunti dell’imputato in ordine alla facoltà degli stessi di astenersi dal testimoniare va loro rivolto, a pena di nullità, anche in sede di sommarie informazioni rese al difensore ex art. 391 bis c.p.p.’ (Sez. 3, n. 41484 del 25/09/2013, B., Rv. 256738 – Sez. 3, n. 46682 del 06/10/2009, Tornello, Rv. 245413 – 01.
c) la non fondatezza anche della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per l’audizione della NOME per l’acquisizione di prove documentali;
l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso nel quale si ripone una rivalutazione degli elementi probatori e del quarto motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
l’inammissibilità originaria dell’appello proposto nell’interesse dell’imputato come già dedotta nelle conclusioni scritte depositate dalla difesa di parte civile in vista dell’udienza relativa al giudizio di appello stante l’inefficacia della nomina del nuovo difensore di fiducia che ha presentato l’atto di gravame ciò in quanto:
la nomina del nuovo difensore di fiducia doveva essere depositata presso l’A.G. procedente che era la Corte di appello mentre Ł stata depositata al Tribunale in allegato all’atto di appello;
detta nomina andava obbligatoriamente depositata telematicamente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per una evidente ragione di sviluppo logico e cronologico delle questioni sottoposte a questa Corte occorre prendere le mosse dalla questione dedotta dalla difesa della parte civile relativa alla inammissibilità originaria dell’appello proposto nell’interesse dell’imputato stante l’asserita inefficacia della nomina del nuovo difensore di fiducia.
Rileva il Collegio che detta questione Ł caratterizzata da manifesta infondatezza alla luce del fatto che alcuna nullità o inefficacia Ł da ravvisarsi nella circostanza che la nomina
del nuovo difensore di fiducia sia allegata all’atto di appello (in relazione al quale costituisce un presupposto per la legittimazione alla sottoscrizione ed alla presentazione) e quindi sia depositata contestualmente all’atto di gravame.
Rileva, poi, il Collegio la non fondatezza del primo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa per essere stata disattesa la richiesta di partecipazione all’udienza formulata ai sensi dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Risulta dagli atti che:
il processo in sede di appello si Ł svolto nella forma cartolare di cui all’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. quindi senza la partecipazione delle parti;
la difesa dell’imputato aveva richiesto ‘la trattazione orale in presenza del giudizio di appello’ (ivi compreso l’imputato), sia nell’atto di appello datato 26 agosto 2024 (pag. 21), sia con la memoria difensiva datata 24 febbraio 2025;
il Presidente del Collegio giudicante in sede di appello, con provvedimento datato 25 febbraio 2025, emesso fuori udienza, ha rigettato la richiesta di trattazione orale, richiamando il disposto dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. che prevede che a pena di decadenza la richiesta di trattazione orale e di partecipare all’udienza Ł irrevocabile ed Ł presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello, ed evidenziando che decreto di fissazione per il giudizio di appello Ł stato emesso in data 16 dicembre 2024 e notificato all’imputato ed al difensore il giorno 10 gennaio 2025 con la conseguenza che la richiesta di partecipazione avanzata con nota difensiva pervenuta in data 24 febbraio 2025 con la quale si era insistito affinchØ si procedesse a trattazione orale era da ritenersi tardiva;
nel provvedimento di cui al punto che precede Ł stato altresì richiamato un assunto giurisprudenziale secondo il quale «In tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, Ł legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell’imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con l’atto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa» (Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, COGNOME, Rv. 286932 – 01; in senso conforme anche Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, M., Rv. 285774 – 01).
Osserva in via preliminare il Collegio che il principio giurisprudenziale enunciato nelle sentenze appena citate non Ł applicabile al caso in esame perchØ le due sentenze sopra richiamate riguardavano situazioni verificatesi sotto la vigenza dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e succ. modifiche, applicabile a tutti i ricorsi presentati fino al 30 giugno 2024.
La norma appena citata prevedeva, infatti, nella parte qui di interesse, testualmente che «La richiesta di discussione orale Ł formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria».
E’ appena il caso di osservare che l’atto di appello nel presente procedimento Ł datato 26 agosto 2024 e, quindi, Ł stato certamente presentato allorquando non era piø in vigore l’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020 e succ. modif. mentre era in vigore l’attuale disciplina codicistica nella quale l’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. si limita a stabilire che «L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare
all’udienza. La richiesta Ł irrevocabile ed Ł presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello».
Non sfugge quindi che nel testo applicabile al momento della presentazione dell’atto di appello nel procedimento qui in esame, così come attualmente, non Ł piø presente l’inciso «… presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria» che indicava una specifica modalità di formulazione della richiesta.
Quanto detto rende non corretto il richiamo giurisprudenziale operato nel provvedimento presidenziale della Corte di appello e posto a fondamento del rigetto della richiesta di trattazione orale del procedimento.
Purtuttavia, deve ribadirsi che, come sopra già anticipato, l’eccezione difensiva non Ł fondata alla luce di una corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Prende doverosamente atto il Collegio che, in un caso rientrante sotto la vigenza dell’art. 23-bis del d.l. 22 ottobre 2020, n. 137, questa Corte aveva affermato che «nel giudizio di appello, in mancanza di una specifica previsione, il “timing” della domanda di trattazione orale può essere lasciato alla libera scelta della parte» (In applicazione del principio, la Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ritenendo che la richiesta di discussione orale, formulata, pur inusualmente, in calce all’atto di appello, non potesse essere disattesa) (Sez. 2, n. 33310 del 28/04/2023, Scavone, Rv. 285310 – 01).
In tale decisione si era evidenziato che «pur dovendosi riconoscere che la richiesta di discussone orale formulata in calce all’atto di appello non sia una pratica ricorrente, per ciò solo essa non può essere ritenuta vietata, in assenza di una norma che precluda tale modalità. Pur non essendo presente nella procedura penale una disposizione analoga alla previsione dell’art. 121 cod. proc. civ. sulla libertà delle forme che prevede che «gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma piø idonea al raggiungimento del loro scopo» tuttavia, non può porsi in dubbio che in mancanza di uno specifico divieto, espresso o implicito (come ad esempio nell’eventualità in cui fosse previsto un termine iniziale per la formulazione dell’istanza di discussione orale) implica che il momento della presentazione della richiesta può essere lasciato alla libera scelta della parte».
Tuttavia, non ritiene il Collegio piø condivisibile tale orientamento alla luce dell’intervenuta menzionata modifica dell’assetto normativo che regola la materia.
Mentre, infatti, l’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 si limitava a stabilire che «La richiesta di discussione orale Ł formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza …» così indicando solo un termine finale per la presentazione della stessa, per contro, nell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore ha ritenuto, piø specificamente e rigorosamente, di determinare i confini (iniziale e finale) del ‘momento processuale’ nel quale tale richiesta può essere presentata: «La richiesta Ł irrevocabile ed Ł presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello».
Non sfugge che – al di là del richiamo lessicale al ‘termine perentorio’ indicato nell’art. 23-bis del d.l. n. 137/2020 oggi qualificato come termine di ‘decadenza’ nell’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen. – mentre la prima delle due norme indicava solo un termine finale, quella attualmente vigente ed applicabile nel caso in esame, ricollega la decorrenza dello
stesso ad un momento iniziale: la «notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello».
Appare quindi logico, al fine di dare un senso compiuto all’intervenuta modifica dell’assetto normativo, ritenere che la possibilità di formulare la richiesta di partecipazione all’udienza, sia stata volutamente conchiusa dal legislatore in un arco temporale ben specifico che va dalla notifica degli atti sopra indicati fino alla decorrenza del quindicesimo giorno dalla stessa.
Del resto, proprio lo stesso uso del concetto di ‘decadenza’ non può ritenersi che riferito a quanto richiesto nella disposizione normativa nel suo complesso intesa e non certo al solo momento entro il quale spira la legittima possibilità di avanzare la richiesta.
Non sfugge, poi, che l’intervenuta modifica normativa appare ragionevole anche sotto i principi di corretta evoluzione delle fasi processuali nella loro ordinata scansione temporale, ciò in quanto l’atto di appello può subire diverse sorti (si pensi a mero titolo di esempio al caso in cui la decisione porti ad un vaglio preliminare di inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen.) con la conseguenza che solo dal momento del superamento di tale vaglio e dal compimento degli atti procedimentali sopra richiamati, introduttivi di un giudizio che in via ordinaria dovrebbe celebrarsi con un contraddittorio ‘cartolare’, assume un senso la possibilità di chiedere la trattazione dello stesso con modalità ‘partecipate’.
Opinare diversamente porterebbe all’irragionevole conclusione che in qualsiasi momento processuale anteriore alla fase di fissazione e di comunicazione alle parti della data di celebrazione del giudizio di appello la parte processuale potrebbe formulare tale richiesta di partecipazione (non solo quindi con l’atto di appello, ma anche con motivi aggiunti, memorie o richieste autonome) con conseguenze imponderabili non solo sulla corretta reperibilità di tale richiesta ma anche sulla successiva corretta organizzazione della fase processuale.
Ne consegue che con la formulazione della richiesta di celebrazione ‘partecipata’ dell’udienza di appello apposta in seno all’atto di impugnazione, la difesa dell’imputato ha attuato una modalità esorbitante dai limiti modali e temporali della disposizione processuale applicabile nel caso di specie e non può quindi venirsi a dolere in questa sede di una asserita violazione del diritto di difesa.
Per solo dovere di completezza deve solo aggiungersi che una ulteriore istanza di partecipazione all’udienza di appello, pacificamente presentata oltre il limite temporale di cui all’art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., non può di certo essere ritenuta ‘sanante’ gli evidenziati vizi della richiesta originaria.
La valutazione di manifesta infondatezza investe, poi, il secondo motivo di ricorso, poi integrato e sviluppato nei ‘motivi nuovi’, nel quale sostanzialmente si lamenta il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria consistente nell’acquisizione del verbale di informazioni rese da NOME COGNOME in sede di indagini difensive, nonchØ degli articoli di cronaca e dello stralcio degli atti processuali allegati.
La questione era stata proposta in sede di appello e la Corte territoriale (v. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, vi ha dato risposta conforme alle regole ed ai principi processuali che governano la materia ravvisando (così come aveva fatto anche il G.u.p.) un vizio di inutilizzabilità dell’atto compiuto nella fase delle indagini difensive per effetto del mancato avviso a NOME COGNOME della facoltà di cui all’art. 199 cod. proc. pen., richiamando i principi giurisprudenziali che sono stati poi, correttamente quanto condivisibilmente, richiamati della difesa della parte civile nella memoria presentata a questa Corte di legittimità.
In ogni caso, deve evidenziarsi che la Corte di appello ha anche motivatamente
spiegato le ragioni per le quali non ha ritenuto di poter attivare i poteri istruttori officiosi, procedendo ad un esame testimoniale della COGNOME a fronte di una ritenuta esaustività del materiale probatorio, ritenuto espressamente «sufficiente a fornire un quadro chiaro e completo della vicenda per cui Ł processo» e caratterizzato da risultanze istruttorie pienamente convergenti nell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Al riguardo ritiene il Collegio di doversi limitare ad osservare il corretto rispetto dei principi secondo i quali «In tema di giudizio abbreviato di appello, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. dall’imputato che abbia optato per il giudizio abbreviato non condizionato, non può mai integrare il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non essendo configurabile un vero e proprio diritto alla prova di una delle parti cui corrisponda uno speculare diritto della controparte alla prova contraria» ( ex multis : Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272197 – 01) anche perchØ «Nel giudizio abbreviato d’appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice “ex officio” nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e piø ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585 – 01).
Nel momento poi in cui la Corte territoriale ha motivatamente escluso la ricorrenza della ‘assoluta necessità’ di esercitare il potere di integrazione istruttoria, trattandosi di una valutazione di merito adeguatamente giustificata, non residua alcun potere di revisione di tale decisione in sede di legittimità.
Ovviamente quanto appena evidenziato non può che riguardare anche eventuali integrazioni probatorie consistenti in produzioni documentali.
La valutazione di manifesta infondatezza investe altresì anche il terzo motivo di ricorso in tutte le sue prospettazioni nelle quali si contestano sia l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, sia la corretta qualificazione giuridica delle condotte allo stesso addebitate come violazione del disposto dell’art. 629 cod. pen. anche sotto il profilo del reato consumato e non tentato.
Va detto subito che la sentenza impugnata (pagg. da 9 a 18) risulta congruamente motivata, anche attraverso legittimi richiami per relationem alla conforme decisione del G.u.p., proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Corretta, alla luce degli elementi indicati dai Giudici di entrambi i gradi di merito, risulta altresì la qualificazione giuridica delle condotte tenute dall’imputato.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
Infine, deve evidenziarsi che nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, attraverso il richiamo al possibile coinvolgimento attivo, quanto autonomo, di altri soggetti indicati nel ricorso nel compimento delle azioni delittuose, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perchØ sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, COGNOME, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409).
Del resto in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nØ deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Modesto, Rv. 196955), ciò perchØ la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa Ł indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.
Manifestamente infondato Ł, infine, anche il quarto motivo di ricorso nel quale la difesa dell’imputato lamenta il mancato riconoscimento al COGNOME delle circostanze attenuanti generiche con conseguenti effetti anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Anche sul punto si rinviene nella sentenza impugnata (pagg. 18 e 19) una motivazione adeguata sia con riguardo al negato riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti, sia, piø in generale, con riguardo alla (ri)determinazione del trattamento sanzionatorio.
Al riguardo Ł sufficiente ricordare che «Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non Ł necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Sez. 3, sent. n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e, ancora, che «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la
cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) vizi non riscontrabili nel caso in esame.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile NOME COGNOME, la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l’importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME