Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20228 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castelnuovo di Garfagnana il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; uditi, per il ricorrente, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 24 marzo 2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n.
i
del 2000 e lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Secondo quanto ricostruito dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME, quale titolare dell’omonima ditta individuale di autotrasporti, al fine di evadere l imposte, avrebbe omesso di presentare la dichiarazione Unico 2014 per l’anno 2013, pur avendo realizzato redditi pari 416.858,27 euro, con evasione di IRPEF per 175.925,00 euro, e di IVA per 151.868,00 euro.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, articolando nove motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies di. n. 162 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 199 del 2022, nonché all’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità della sentenza di appello, perché pronunciata senza previa trattazione orale, tempestivamente richiesta.
Si deduce che illegittimamente è stata rigettata la richiesta di trattazione orale. Si segnala che, secondo la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5duodecies d.l. n. 162 del 2022, convertito con modifiche dalla legge n. 199 del 2022, nonché dell’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, la richiesta di discussione orale è formulata «entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza». S rappresenta, poi, che la richiesta di trattazione orale è stata presentata tramite p.e.c. alle ore 18,19 del giorno 8 marzo 2023, come risulta anche dai documenti allegati al ricorso, e, quindi, nel rispetto del termine libero di quindici gio anteriori all’udienza, fissata per il 24 marzo 2023. Si osserva che la mancata trattazione orale della causa, in caso di rituale e tempestiva richiesta, integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come già precisato dalla giurisprudenza (si cita Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172), e che detta nullità è stata eccepita anche nel giudizio di appello, con le conclusioni scritte depositate in data 18 marzo 2023.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo all’omesso esame dei motivi aggiunti di appello, in quanto erroneamente ritenuti tardivamente presentati.
Si deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto tardiva la presentazione dei motivi di appello, perché gli stessi sono stati presentati l’8 marzo
2023, alle ore 11,08, come risulta anche dai documenti allegati al ricorso, e non il 9 marzo 2023, come rappresenta la sentenza impugnata.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 238 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla valorizzazione, ai fini del giudizio di condanna, di dati solo apoditticamente ritenuti riconducibili all’imputato.
Si deduce che illegittimamente la dichiarazione di colpevolezza si fonda sulla comunicazione dati IVA, perché, non essendo stato possibile individuare chi abbia trasmesso tale atto, lo stesso costituisce documento anonimo, come tale inutilizzabile.
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta dichiarazione di colpevolezza, siccome fondata su presunzioni tributarie prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Si deduce che l’affermazione di responsabilità è illegittima perché fondata su indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e, quindi, in violazion del parametro di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si precisa che l’affermazione di responsabilità è fondata su un accertamento meramente induttivo, come ammesso dall’unica teste escussa, una funzionaria dell’RAGIONE_SOCIALE, e che, a norma dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria, nel caso di omessa dichiarazione, può avvalersi, ai fini della determinazione del reddito di impresa, di presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
2.5. Con il quinto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta dichiarazione di colpevolezza, siccome fondata su dati incompleti ed inidonei a dimostrare l’avvenuto superamento RAGIONE_SOCIALE soglie di punibilità.
Si deduce che la comunicazione dati IVA è lacunosa ai fini della determinazione del reddito di impresa perché non contempla le voci di spesa irrilevanti ai fini di tale imposta, come quelle riferite a carburanti e pedagg autostradali, di sicuro rilievo per una ditta di autotrasporti, e che, inoltre, dal stessa non risulta la presenza di personale dipendente, indubbiamente necessario per generare il reddito ritenuto conseguito.
2.6. Con il sesto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.
Si deduce che la sentenza impugnata non spiega né perché l’imputato fosse consapevole di aver realizzato un’evasione di importo tale da superare le soglie di punibilità, né perché il medesimo abbia agito al fine di evasione fiscale. Si segnala,
in particolare, che l’imputato nei trent’anni precedenti al 2014, ha sempre presentato la dichiarazione dei redditi.
2.7. Con il settimo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Si deduce che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul punto, nonostante l’esplicita richiesta formulata con i motivi aggiunti di appello.
2.8. Con l’ottavo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha affermato che l’imputato ha «cercato in ogni modo di ostacolare il compito dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate, sottraendosi a qualunque richiesta», posto che, anzi, non vi è alcuna prova documentale di inviti o avvisi dell’Amministrazione finanziaria notificati a mani proprie del ricorrente.
2.9. Con il nono motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego del beneficio della non menzione.
Si deduce che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul punto, nonostante l’esplicita richiesta formulata con i motivi aggiunti di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato in riferimento al censure esposte nel primo motivo, con assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze.
Le censure esposte nel primo motivo denunciano l’illegittimità del rigetto della richiesta di trattazione orale del giudizio di appello e, come conseguenza, la nullità della sentenza di secondo grado, deducendo che l’istanza di trattazione orale era stata proposta tempestivamente, ossia l’8 marzo 2023, e, quindi, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza.
2.1. Innanzitutto, va precisato che l’omessa trattazione orale del giudizio di appello, in caso di valida e tempestiva richiesta, integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO, per violazione del diritto di difesa, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la quale si propaga alla sentenza successivamente emessa, con conseguente regressione del procedimento davanti alla Corte di appello, a norma dell’art. 185, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
E in questo senso si è espressamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di giudizio d’appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il
difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (così Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172-01; cfr., in termini omogenei, Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706-01).
2.2. Nella specie, poi, non vi è dubbio che la richiesta di trattazione orale doveva essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è stata presentata nel rispetto di tali termini.
Invero, il termine per la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2023 (anzi oggi fino al 30 giugno 2024), è fissato in quindici giorni liberi prima dell’udienza dal combinato disposto dell’art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, come modificato dall’art. 5-duodecies d.l. n. 162 del 2022, convertito con modifiche dalla I. n. 199 del 2022.
Inoltre, il deposito degli atti via p.e.c., a norma dell’art. 24, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, «si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento».
Nella vicenda in esame, il difensore dell’attuale ricorrente ha presentato la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello mediante p.e.c. il giorno 8 marzo 2023, alle ore 18,19, come risulta dalla ricevuta di consegna, e l’udienza era fissata, e si è tenuta, il 24 marzo 2023.
Ne discende che la richiesta di trattazione orale è stata effettuata nel rispetto del termine libero di quindici giorni dall’udienza.
2.3. In considerazione di quanto precedentemente indicato nei §§ 2.1 e 2.2, nella vicenda in esame, la mancata trattazione orale del giudizio di appello, nonostante l’espressa e tempestiva richiesta in tal senso da parte del difensore, è avvenuta illegittimamente e, di conseguenza, ha comportato una nullità di tale giudizio e della relativa sentenza.
La fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure enunciate nel primo motivo di ricorso impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze per la trattazione del giudizio di gravame.
Le ragioni poste a fondamento dell’annullamento precludono, in questa sede, l’esame RAGIONE_SOCIALE censure esposte negli altri otto motivi di ricorso, presupponendo le stesse (anche quella sui motivi nuovi: cfr. Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, E., Rv. 276982-01) una valutazione del contenuto della sentenza impugnata, e,
quindi, la valida pronuncia della stessa, invece esclusa per le ragioni indicat §§ 2, 2.1, 2.2 e 2.3.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Corte di appello di Firenze per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/03/2024