Trattazione Orale Appello: La Richiesta nell’Atto non Basta, Serve la PEC
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22577 del 2025, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica per la procedura penale: le modalità di richiesta della trattazione orale dell’appello nel contesto della disciplina emergenziale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la diligenza del difensore nel seguire le specifiche disposizioni normative, anche se temporanee, è cruciale per la salvaguardia dei diritti processuali. Un’imputata, condannata per cessione di sostanze stupefacenti, ha visto il suo ricorso rigettato a causa di un vizio formale nella richiesta di discussione in presenza.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di una donna, ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 per aver ceduto modiche quantità di hashish e cocaina. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Teramo, era stata confermata dalla Corte di appello di L’Aquila.
La difesa, non condividendo la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico, ma fondamentale, motivo di natura procedurale.
Il Ricorso: Violazione del Diritto alla Trattazione Orale Appello
Il nucleo della doglianza difensiva risiedeva nella violazione dell’art. 5 duodecies della legge n. 199 del 2022. Il difensore sosteneva che, nonostante avesse esplicitamente richiesto la discussione orale nell’atto di appello, la Corte territoriale aveva proceduto con un rito ‘cartolare’, ovvero non partecipato, decidendo sulla base dei soli atti scritti. Questo, secondo la difesa, avrebbe leso il diritto a un equo processo e al contraddittorio.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato, sviluppando un duplice ordine di argomentazioni che chiarisce in modo inequivocabile gli oneri a carico della difesa in questo specifico contesto normativo.
La Necessità della Specifica Istanza via PEC
Il primo punto, dirimente, riguarda le modalità di richiesta. I giudici hanno evidenziato che, in base alla disciplina emergenziale (applicabile alle impugnazioni presentate fino al 30 giugno 2024), la semplice richiesta di discussione orale inserita nell’atto di appello non era sufficiente. La normativa prevedeva un onere aggiuntivo: la parte interessata avrebbe dovuto presentare un’apposita e distinta istanza alla cancelleria della Corte di appello, a mezzo PEC, entro quindici giorni prima della data dell’udienza.
Nel caso di specie, questa seconda e specifica richiesta non era mai stata inoltrata. Di conseguenza, la Corte di appello ha legittimamente proceduto con il rito camerale non partecipato, come peraltro preannunciato nel decreto di citazione a giudizio.
La Sanatoria della Nullità per Mancata Eccezione
In secondo luogo, e a rafforzare la decisione, la Cassazione offre una riflessione sulla sorte di un’eventuale nullità. Anche a voler ammettere, per pura ipotesi, che la procedura seguita fosse irregolare, tale vizio sarebbe stato comunque sanato.
Lo svolgimento del processo con rito cartolare non partecipato, in violazione del diritto alla discussione orale, configura una nullità generale per violazione del contraddittorio. Tuttavia, si tratta di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte interessata nel primo atto successivo alla sua conoscenza. Nel procedimento ‘cartolare’, il primo atto utile per la difesa è la formulazione delle conclusioni scritte.
Poiché la difesa, pur informata della celebrazione del giudizio in forma scritta, non ha sollevato alcuna eccezione nelle sue conclusioni, ha di fatto prestato acquiescenza, sanando l’eventuale nullità. La doglianza, sollevata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, è stata quindi giudicata tardiva.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio di rigore formale e di auto-responsabilità delle parti processuali. La disciplina emergenziale, sebbene transitoria, ha introdotto oneri procedurali specifici che non potevano essere ignorati. La decisione di rigettare il ricorso e condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali serve da monito: la tutela dei diritti procedurali passa inderogabilmente attraverso il rispetto meticoloso delle regole, anche di quelle che possono apparire meri formalismi. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: è necessario non solo conoscere la normativa, ma anche applicarla con la massima diligenza, senza dare nulla per scontato.
È sufficiente chiedere la trattazione orale nell’atto di appello per ottenerla secondo la disciplina emergenziale?
No. La sentenza chiarisce che, secondo la normativa emergenziale applicabile alle impugnazioni fino al 30 giugno 2024, oltre alla richiesta nell’atto di appello era necessario presentare un’apposita istanza via PEC alla cancelleria della Corte d’appello entro quindici giorni prima dell’udienza.
Cosa accade se il giudice procede con rito scritto nonostante una richiesta di trattazione orale correttamente formulata?
Si verifica una nullità generale per violazione del contraddittorio. Tuttavia, questa nullità deve essere eccepita dalla parte nel primo atto utile successivo (come le conclusioni scritte nel rito cartolare). Se non viene eccepita tempestivamente, la nullità si considera sanata.
La mancata eccezione di una nullità procedurale ha sempre l’effetto di sanarla?
Sì, per le nullità a regime intermedio, come quella per violazione del contraddittorio in questo caso. La legge prevede che la parte che ha interesse a far valere la nullità debba farlo entro termini precisi, altrimenti il vizio si considera superato e l’atto produce i suoi effetti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22577 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nata a Giulianova il 29.03.1991, avverso la sentenza del 20.06.2024 della Corte di appello di L’Aquila ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2024, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo del 13 settembre 2023, con cui NOME COGNOME era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione e 2.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art 73, c omma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei ascritto per aver ceduto a NOME COGNOME sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, così suddivise: grammi 0,9 lordi di hashish e grammi 0,3 lordi di cocaina; fatto commesso in Giulianova il 20 settembre 2022.
Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, la COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell’art 5 duodecies della legge n. 199 del 2022, non avendo la Corte territoriale autorizzato la trattazione in presenza, procedendo quindi in camera di consiglio in forma cartolare, pur avendo il difensore di fiducia chiesto la trattazione orale con l’atto di appello .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita stante il tenore della eccezione sollevata, risulta che, con l’atto di appello, il difensore dell’imputata COGNOME aveva chiesto la trattazione del processo in presenza, ma il giudizio di secondo grado veniva trattato , all’udienza del 20 giugno 2024, in forma cartolare, come era stato preannunciato alle parti con il decreto di citazione della Corte territoriale datato 7 maggio 2024; in tale decreto era stata fatta salva la possibilità per le parti di chiedere, con istanza da presentare, entro quindici giorni prima dell’udienza, di partecipare in presenza, istanza nel caso di specie non proposta .
Tanto premesso, non vi è spazio per l’accoglimento del ricorso.
E invero il Collegio ritiene di condividere l’affermazione di questa Corte (S ez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, Rv. 286932, Sez. 3, n. 20575 del 22/03/2024, Rv. 286435 e Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774), secondo cui, in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, applicabile alle impugnazioni presentate fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quella in esame, è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell ‘ imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con latto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa, non essendo dunque sufficiente la sola richiesta contenuta n ell’app ello.
In ogni caso, pur a voler ragionare diversamente, ritenendo cioè non necessaria la presentazione di un’istanza successiva, deve osservarsi che , come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Rv. 286350), lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento ‘cartolare’ ; nel caso di specie, non essendo stata formulata alcuna tempestiva eccezione da parte della difesa, che pure era stata informata della celebrazione del giudizio in forma non partecipata, l’eventual e nullità risulta comunque sanata. Anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva non può quindi essere accolta.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse della Di COGNOME deve essere pertanto rigettato, co n onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25.02.2025