Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39552 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
udito il AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso.
L’Avvocato COGNOME NOME e l’Avvocato COGNOME NOME in difesa di NOME hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in premessa la corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia del tribunale di Pisa che condannava l’imputato alla pena di giustizia in relazione a reato di rapina aggravata.
L’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si lamenta una violazione procedurale. L’udienza di discussione, inizialmente fissata per il 13 aprile 2021 era stata rinviata su richiesta della difesa a promuovere una richiesta di concordato sui motivi di appello. Fallita tale eventualità, la d aveva chiesto nei 15 giorni liberi prima dell’udienza la trattazione orale. Tale richiesta respinta trattandosi di procedimento già iniziato “ex art. 23 legge 176/20”, come si legge provvedimento di diniego.
2.2 Anche con il secondo motivo di ricorso si lamenta una violazione di una norma processuale, in particolare l’articolo 192 comma 2.
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Si contesta il giudizio di responsabilità sulla base di “un contesto probatorio indizia valore univoco preciso e caratterizzato da elementi logici e di riscontro probatorio” ment stata la stessa persona offesa ad indicare di non poter essere sicura al 100% ma soltanto 90% dell’identità della persona che aveva riconosciuto in un fascicolo fotografico realizzato ad hoc a distanza di diversi giorni dal fatto.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta la carenza motivazionale in ordine alla mancat concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
1.1 L’art. 23 del d.I.149/2020, rubricato “Disposizioni per la decisione dei giudizi pen appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19”, dispone al primo comma che “fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consig senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti privat pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volon comparire” entro “il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza”, s quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che “Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso a cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4 decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicemb 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati c provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelle invia l’atto immediatamente, per via telematica (…), ai difensori delle altre parti che quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritt trasmesso alla cancelleria della corte d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l’udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici gio precedenti; in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per is entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza, mentre le altre parti, cui le con debbono essere telematicarnente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritt entro il quinto giorno precedente l’udienza.
1.2 Se, nondimeno, l’udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giud di appello, in difetto di richiesta di discussione orale, sia rinviata, ciò non comporta il meglio la riapertura- del termine per la richiesta di discussione orale, già spirato, posto relativa facoltà non è legata o condizionata ad eventi futuri ed incerti dipendenti discrezione delle parti o dalla disponibilità o capacità di addivenire ad un concordato, inere invece, alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle p che va effettuata entro i quindici giorni precedenti l’udienza fissata, proprio per assic
laddove nessuna istanza venga formulata, l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 2 comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale.
1.3. Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, ancorché l’udienza si rinviata, dunque, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare l operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza fissata per la tratta processo (in tal senso, da ultimo Sez. 4, sent. n. 5126 del 23/11/2021 Imp. Carchiolo Rv 282599 – 01).
Il secondo motivo è inammissibile per carenza d’interesse. Nella giurisprudenza di legittimità è infatti pacifico che in tema di impugnazioni sia inammissibile, per car d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad u motivo di appello che risulti ab origine inammissibile, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
Ciò è avvenuto nel caso concreto poiché a fronte di un appello incentrato esclusivamente sulla richiesta di “concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura alme equivalente alla aggravante contestata” (come si legge a pg.1 dell’impugnazione) ha fatt seguito il surrettizio (si legge nella motivazione della decisione impugnata) inserimento memoria ex art.121 c.p.p. di ulteriori motivi inerenti alla responsabilità penale. Ebbe prescindere dalla eventuale tardività della memoria (sulla quale questa Corte si astiene pronunciarsi poiché la pronuncia sul punto richiederebbe un accertamento di ‘merito processuale’ che non è strettamente necessario espletare ai fini della decisionepluralitas non fit sine necessitate) il motivo aggiunto attinente al merito è inammissibile giacché i moti nuovi (vuoi con memoria ex art. 585.4 c.p.p., vuoi con memoria ex art. 121 c.p.p.) intan possono essere ammessi in quanto abbiano ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 5 comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (in tal senso, ex multis, Sez. 5, sent. n. 40390 del 19/09/2022, Imp. AVV_NOTAIO, Rv. 283803 – 01). Nel caso oggi esaminato, ad un appello incentrato sulla concessione e comparazione delle circostanze attenuanti generiche aveva fatto seguito una memoria concernente la affermazione di responsabilità, tema tutt’affatt eterogeneo, e pertanto non evocabile come motivo nuovo, rispetto all’originario.
E’ appena il caso di osservare che il fatto che il nuovo motivo fosse stato indebitamen ammesso (per poi essere respinto) dalla Corte d’appello, che pure l’aveva denunciato in quanto ‘surrettizio’, non implica che esso debba essere tout court considerato ammesso: poiché l’effetto dell’eventuale annullamento farebbe regredire il processo alla fase anterior Corte di appello di Firenze, nella nuova composizione, non potrebbe essere vincolata da una valutazione sull’ammissibilità del motivo nuovo adottata dal collegio che in precedenza si e occupato del caso.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche, richiest per la prima volta in atto di appello con l’unico motivo ivi formulato, sono state es
nell’impugnata sentenza in base ad una valutazione che, seppure stringata, deve sussistente. Essa pone in relazione il rigetto dell’invocato beneficio con l’es recidiva, fin dal primo grado. La valutazione della Corte d’appello eviden l’adeguatezza della pena, siccome parametrata sul minimo edittale, implicitamente es che ulteriori interventi mitigatori a mezzo delle attenuanti generiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della c ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deci5o in Roma, 20 giugno 2023