Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nata a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 25 settembre 2023 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il Tribunale di Frosinone aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina impropria.
Ha proposto ricorso l’imputata a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale processuale in tema di assenza dell’imputata.
L’udienza del 25 settembre 2023 è stata celebrata davanti alla Corte di appello di Roma nonostante la difesa, a mezzo p.e.c. inviata due giorni prima, avesse presentato richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, impegnato quel giorno quale G.O.T. in attività istituzionale, e della stessa imputata, per la quale risultava un provvedimento di traduzione all’udienza di un altro processo ma non di quello di cui si tratta.
La Corte territoriale ha respinto l’istanza osservando che né il difensore né l’imputata avevano richiesto la trattazione orale del processo e nel contempo che il difensore aveva fatto pervenire conclusioni scritte.
La motivazione non era adeguata, non avendo spiegato per quali ragioni non fosse stata disposta la traduzione dell’imputata, detenuta in carcere in relazione al processo in esame.
Con motivi depositati in data 8 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 585, comma 5, del codice di rito, la ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
3.1. La Corte territoriale, nel richiamare sommariamente le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, ha solo apparentemente assolto l’onere di motivazione, esponendo in modo contraddittorio gli elementi posti a fondamento dell’affermazione della responsabilità della ricorrente, senza tenere conto delle effettive emergenze processuali.
La sentenza ha travisato la concreta portata delle dichiarazioni rese in dibattimento sia dai testi dell’accusa sia dal testimone della difesa NOME COGNOME e ha ricavato da queste deposizioni, tramite un ragionamento logicodeduttivo erroneo, un risultato probatorio contrastante con la realtà.
Il fatto andrebbe tuttalpiù riqualificato come tentata rapina impropria, o più correttamente come furto tentato, considerato che i beni della persona offesa non sono mai usciti dalla sua sfera di controllo, dovendosi in tal caso, ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. pen., dichiarare l’estinzione del reato per remissione di querela da parte del signor COGNOME.
3.2. La Corte territoriale ha erroneamente escluso l’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., considerato che “la persona offesa non ha subito alcun effetto pregiudizievole, poiché l’imputata non ha sottratto i beni oggetto della contestazione”.
L’attenuante può essere ritenuta anche prevalente sulla recidiva reiterata, in virtù della sentenza n. 141 del 2023 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. sulla recidiva reiterata.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato (quello del ricorso principale) e con motivi non consentiti (quelli nuovi).
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ove il giudizio di appello o di cassazione si svolga con contraddittorio cartolare per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, non trova applicazione la previsione dell’art. 420-ter cod. proc. pen. in tema di legittimo impedimento a comparire dell’imputato o del suo difensore, non essendo prevista la loro comparizione personale (Sez. 4 n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Cairo, Rv. 284087; Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415; Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, G., Rv. 282400).
Lo stesso principio è stato da ultimo ribadito nel caso di una richiesta di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786).
Nel caso di specie non era stata proposta alcuna richiesta di trattazione orale, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza, come previsto dall’art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, cosicché la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, presentata solo due giorni prima, correttamente non è stata accolta dalla Corte di appello, che ha applicato il richiamato principio, affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Proprio in ragione della mancanza di una tempestiva richiesta di trattazione orale la traduzione dell’imputata non era stata disposta per l’udienza, tenutasi con trattazione “cartolare”.
I motivi aggiunti non hanno alcuna connessione con l’unico motivo in rito proposto nel ricorso principale.
Secondo il diritto vivente, i motivi nuovi a sostegno della impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario e sono ammissibili se costituiscano una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto ch sorreggono l’originaria richiesta rivolta al giudice dell’impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, COGNOME, Rv. 210259; Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278255; Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, COGNOME, Rv. 272821; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268980; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, COGNOME, Rv. 251482).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore della cassa delle
Così deciso il 27/03/2024.