Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/04/2023, la Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza et dal giudice di primo grado sa- ha condanNOME NOME COGNOME per il reato di cui all’ ar comma 4, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto a fini di spaccio grammi 510 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di rinvio dell’udien l’adesione del difensore alla dichiarazione di astensione RAGIONE_SOCIALE udienze proclamate dall’RAGIONE_SOCIALE, presentata dalla difesa dell’imputato con istanza.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in relazi all’affermazione della responsabilità, evidenziando l’uso personale dello stupefacente.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiara l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
A norma dall’art. 23 bis D.L. n.137 del 2020, nel giudizio di appello si procede con tratta cartolare a meno che l’imputato non chieda la trattazione in presenza entro il quindicesimo gio antecedente all’udienza. Ne deriva che la regola generale che presiede al giudizio d’appello è trattazione cartolare, in relazione alla quale non rileva il legittimo impedimento dell’imp del difensore a comparire, proprio perché la presenza di tali soggetti non è prevista, qualora, su richiesta della difesa, venga incardiNOME il rito della trattazione orale, può r legittimo impedimento a comparire del ‘difensore o dell’imputato, in quanto tali soggetti abilitati a presenziare all’udienza nel contesto di quest’ultimo rito. Ne consegue che, in manc di richiesta di trattazione orale, non ha alcun rilievo il legittimo impedimento a com dell’imputato o del difensore. Né la richiesta di trattazione può essere ritenuta imp nell’istanza di rinvio per legittimo impedimento, proprio perché essa costituisce atto distint deve necessariamente essere esplicito e che costituisce, per l’appunto, il presupposto del rilevanza del legittimo impedimento (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Rv. 285170 la quale ha stabilito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covi
19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell’imputato non può rit implicitamente contenuta nell’istanza di legittimo impedimento del difensore, pur se presenta nei quindi giorni liberi antecedenti l’udienza).
Nel caso in disamina, il difensore del ricorrente ha presentato l’istanza di rinvio dell’ud del 20/04/2023, per adesione alla dichiarazione di astensione dalle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, in data 14/04/2023, senza fare alcuna espressa richiesta d trattazione orale che, peraltro, avrebbe dovuto essere presentata entro il quindicesimo gior antecedente l’udienza, e dunque, entro il 05/04/2023.
Pertanto, a causa dell’assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudiz appello si è svolto con contraddittorio cartolare e, conseguentemente, la Corte non ha dispos alcun rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, non essendo prevista la trattazio orale.
Il secondo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insind in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dall’ingente quantit sostanza stupefacente detenuto, pari a 510 grammi di marijuana, con principio attivo pari 16,80, da cui sono ricavabili circa 3348 dosi medie singole, ritenendo tale quantita certamente non compatibile con un uso esclusivamente personale in quanto soggetto a un repentino processo di deperibilità, nonché dalle . modalità di conserv . azione, essendò stato lo stupefacente rinvenuto nel bagagliaio dell’auto. Dalle cadenze motivazionali della sentenz d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i gi di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fat qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili sede.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e della somm di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il GLYPH nsigliere estensore
NOME Presidente