Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11636 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11636 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLVENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. AVV_NOTAIO COGNOME, per l’inarnmissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO che, in difesa di COGNOME NOME, illustra i motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La CORTE d’APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 5/2/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PADOVA il 3/5/2018, ha escluso la recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 640 e 61 n. 7 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) e 420 ter c proc. pen. con riferimento alla mancata partecipazione dell’imputato all’udienza del
5/2/2021 avanti la Corte d’Appello per il rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento.
1.2. Vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per di truffa aggravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. L’art. 23 del D.L. n. 149/2020, in vigore dal 9 novembre 2020, ossi stesso giorno della sua pubblicazione, ha dettato, per la prima volta nella emergenziale da Covid-19, specifiche disposizioni per i giudizi penali d’appello, pre che “per la decisione” la Corte d’appello “procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori”, salvo che vi sia richiesta di trattazione ora formulata dalle parti private o dal Pubblico ministero, o l’imputato manifesti la comparire.
La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, essen stata abrogata dall’art. 1, comma due, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, la fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge n. 149/2020 e h l’art. 23 bis, che ha riprodotto in buona sostanza la disciplina dell’art. 23 del decret n. 149/2020.
Il comma sei dell’art. 23 citato precisava che le disposizioni, contenute nel disciplina emergenziale, non si applicavano nei procedimenti nei quali l’udienz giudizio di appello era fissata entro il termine di 15 giorni dalla data di entra del decreto.
Le nuove disposizioni, in virtù di quanto disposto dall’art. 23, prima, e da bis, poi, quindi, si applicano a tutte le udienze fissate per una data success novembre 2020.
La disciplina emergenziale così introdotta, che ha via via dovuto anche tenere della necessità di essere adattata ai dati relativi alla diffusione del contagio, letta facendo riferimento alla peculiare esigenza per la quale è stata costruita
In una corretta prospettiva sistematica, infatti, deve ritenersi che la processuale di emergenza -proprio per questa sua natura, adottata per immediatamente applicabile anche alle vicende processuali già instaurate ovver riguardo a processi iniziati in periodi antecedenti- facesse riferimento al processuale successivo all’entrata vigore, a prescindere dalla circostanza che il fosse già in precedenza iniziato con una diversa disciplina (cfr. S 2, n. 17/6/2022, Camara, n.m.; Sez. 2, n. 1846 del 25/3/2022, Rillo, n.m.).
Il principio che si enuclea, infatti, è quello secondo cui la disciplina ap quella vigente al momento della celebrazione dell’udienza e non quella vigen momento in cui il processo era stato fissato o dal quale il processo proveniva (S 31200 del 03/08/2021, COGNOME, Rv. 281708; cfr. anche Sez. 4, n. 5126 del 23/11 2022, Carchiolo, Rv. 282599 – 01; Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021, 2022, D. Rv. 282 01).
Al di là della ratio generale appena ribadita, d’altro canto, è comunque l delle disposizioni sopra richiamate che non consente soluzioni diverse.
L’intero testo del D.L. 137 del 2020 e della legge 176 di conversione, in sempre riferimento non già al processo ma, di volta in volta, alla “decisione” (cfr., commi 1), alla “deliberazione” (cfr., comma 3) e, soprattutto, all’udienza” (cfr., commi 2, 4, 7) e, dunque, ai singoli e specifici momenti ricadenti nell’ambito temporale di operati disciplina emergenziale ivi dettata.
In tale corretta prospettiva le stesse norme contengono delle specifiche dispo solo per i processi in corso nei quali, considerata la data dell’udienza già
disciplina dell’emergenza, non shaessendo possibile rispettare i termini da questa previsti, non sarebbe applicabile.
Il comma 5 dell’art. 23, nel quale si tiene conto dell’impossibilità per richiedere la trattazione orale nel termine stabilito dal comnna 4, preved “le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti nei quali l’udienza pe il giudizio di appello è fissata entro quindici giorni a far data dal 9 novembre 202 Disposizione questa, tra l’altro, che “a contrario”, presuppone che la disciplina emergenziale sia da applicarsi anche ai processi che erano stati già fissa antecedente per essere trattati nelle forme ordinarie e che, quindi, per eff sopravvenuta normativa di emergenza devono essere trattati nelle forme e con le mod “a distanza”.
Il comma 7 della stessa norma che, tenendo conto della difficoltà di osser termine di quindici giorni di cui al comma 4 per la richiesta di discussione o processi con udienza (evidentemente già) fissata in quell’arco di tempo, st espressamente che “in deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novemb 2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato all’udienza formulata entro il termine perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020”.
1.2. La normativa, considerata la natura transitoria della stessa non co alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che, pertanto, ha continuato ad essere regolata dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per il quale il decreto per il giudizio d’appello deve contenere i requisiti di cui all’art. 429, comm generalità dell’imputato; f) l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della co e g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste, nonché del giudice competente.
Il comma sesto della medesima norma prevede espressamente che l’atto sia nu solo qualora l’imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insuf uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovver indicati il giorno, il luogo e l’ora della comparizione, negando la giurispr legittimità con indirizzo costante che l’avvertenza in ordine alle conseguenze della comparizione costituisca un requisito dell’atto (in tal senso, pressoché testualm 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 – 01, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/ Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep.2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 14/5/2014, Rv, 260354).
Il principio di tassatività delle nullità, d’altro canto, non consente di ipotesi dei vizi che determinano una patologia dell’atto introduttivo del giudizio, ove si consideri che la celebrazione dell’udienza in via “ordinaria” con le form cartolare era imposta da ragioni di sicurezza sanitaria e che delle tutti gli o
diritto avevano conoscenza del rito in tale periodo previsto (Sez. 5, Sentenza n 13/10/2021, dep. 2022, D. Rv. 282531 – 01).
1.3. Nel caso di specie, nel quale il decreto di citazione per il giudizio di stato emesso il 12 novembre 2020 e la data fissata per la celebrazione dell’udien 5 febbraio 2021, è stata correttamente applicata la normativa prevista dall’art. bis L. 176/2020.
La data cui fare riferimento, infatti, è esclusivamente quella del 5 febbrai nulla rilevando la data di emissione del decreto di citazione a giudizio e, come circostanza che il decreto, come era logico che fosse, non riportasse alcun avviso alle modalità con le quali si sarebbe svolta l’udienza ovvero circa l’opportunità di la trattazione orale.
In tale situazione, pertanto, in assenza di una tempestiva richiesta di tr orale, la Corte territoriale, rigettando la richiesta di rinvio di legittimo dell’imputato, non è incorsa in alcuna violazione di legge.
1.4. L’istanza di rinvio per legittimo impedimento, d’altro canto, non può considerata quale richiesta dell’imputato di partecipare all’udienza e di procede trattazione orale.
Pur volendo prescindere dalla tardività della stessa, infatti, si deve ribad richiesta di discussione orale, come previsto dall’art. 23 D.L. 140/2020 e successi dall’art. 23 bis L. 176/2020, deve essere esplicita e deve essere presentata dal dife per iscritto, così come anche la richiesta dell’imputato di partecipare all’udienz deve essere formulata “a mezzo del difensore”.
1.5. La questione di legittimità costituzionale “dell’art. 23 bis D.L. 137/2020 laddove prevede che il termine di quindici giorni per formulare istanza di trattazione oral o di partecipazione personale dell’imputato sia perentorio, anche in assenza di espresso avvertimento nel decreto” che la difesa chiede in via subordinata di sollevar manifestamente infondata.
A fronte della natura emergenziale della normativa, infatti, la scelta effet legislatore, indifferentemente applicabile alla parte pubblica e a quelle priv manifestamente irragionevole o arbitraria. Ciò anche considerato che nella no prevista una disciplina transitoria per le udienze fissate nei quindici giorni immed successivi all’entrata in vigore, uniche situazioni per le quali in effetti si sarebbe potuto anche porre un problema di mancata conoscenza delle modalità di celebrazione e d adempimenti da seguire (cfr. Corte cos. ord. n. 3 del 2020 e Sez. 3, n. 19 03/02/2022, COGNOME, Rv. 283170 – 01; Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Broseghini 283251 – 01).
Sotto altro e dirimente profilo, poi, considerato che la mancata indic nell’avviso delle modalità di comparizione non determina la nullità del decreto di c
il presente giudizio può essere comunque definito indipendentemente dalla risoluzione della questione (cfr. art. 23 L. 87/1953).
Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in rel all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata evidenzian conclusione della Corte territoriale sarebbe fondata su di una lettura contrad illogica degli elementi emersi in quanto la ricostruzione effettuata si baserebbe serie di automatismi, presunzioni e implicite deduzioni. Sotto altro profilo, p sarebbe la prova del conseguimento di un ingiusto profitto da parte del ricorrente
La doglianza è manifestamente infondata.
La Corte, la cui motivazione si salda e integra con quella del giudice di primo ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell’atto di a esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto e nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compi giudici di merito.
Il controllo che la Corte è chiamata a operare, e le parti a richiedere ai sen 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposiz abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e conv risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole de nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di dete conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 2034 una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione S n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/ Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 2692 Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quan configurabilità del reato e della concorso del ricorrente nella commissione dello st ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternati dell’istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (“esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merit potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell – iter” argomentativo di tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione”, in questo senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217).
Diversamente da quanto indicato nel ricorso, infatti, il giudice dell’appello specifico riferimento alla condotta tenuta dall’imputato e dal concorrente ne consistita in carpire la fiducia della persona offesa effettuando, dapprima, diver pagati con assegni e contanti, e, poi, proporre acquisti per importi sempre più co da pagare con assegni post datati e anche rassicurando quanto alla solvibilità de (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata)- ha dato adeguato e coerente cont sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Ad analoghe conclusioni, d’altro canto, deve pervenirsi quanto alla conclusi ordine alla partecipazione del ricorrente che, seppure non ha sottoscritto gli a risultati insoluti, è stato comunque presente in ogni fase della trattativa, ciò an prescindere dalla peculiare gestione della RAGIONE_SOCIALE, costituita dall’imputato e dopo soli 3 mesi ad altro soggetto, senza però perderne in concreto la gestione ( 1 e pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pag delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2022