Trattamento Sanzionatorio e Stupefacenti: i Criteri della Cassazione
La determinazione della pena in un processo penale è un’attività complessa che richiede al giudice di bilanciare diversi fattori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene valutato il trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti, sottolineando l’importanza della motivazione del giudice di merito. L’analisi si concentra su un caso in cui, nonostante l’assenza di precedenti penali, la pena è stata fissata al di sopra del minimo edittale a causa della gravità dei fatti.
I Fatti di Causa: Detenzione e Occultamento Organizzato
Il caso ha origine dalla condanna di un soggetto da parte della Corte di Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini avevano portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga, pari a quasi un chilogrammo, dal quale si sarebbero potute ricavare oltre 6.400 dosi. La sostanza non era semplicemente detenuta, ma occultata con modalità specifiche: si trovava in un locale adiacente all’abitazione dell’imputato, un’area in stato di abbandono ma presidiata da due cani di razza pitbull. Questo modus operandi è stato interpretato dai giudici come indice di un’attività organizzata e non di un episodio isolato.
Il Ricorso in Cassazione e le Critiche al Trattamento Sanzionatorio
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al trattamento sanzionatorio. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero tenuto in adeguata considerazione elementi favorevoli come la giovane età, il comportamento processuale e, soprattutto, l’assenza di precedenti penali (l’incensuratezza).
Secondo il ricorrente, questi fattori avrebbero dovuto condurre a una pena più mite, più vicina al minimo previsto dalla legge. La critica si concentrava quindi sulla presunta eccessiva severità della pena base, fissata in quattro anni di reclusione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello. Il principio chiave ribadito dai giudici supremi è che la valutazione relativa alla determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. Questa valutazione è insindacabile in sede di legittimità a condizione che sia supportata da una motivazione logica, coerente e priva di vizi giuridici.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale pienamente adeguata. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato due elementi di particolare gravità:
1. Il rilevante quantitativo: La quantità di sostanza stupefacente era tale da escludere un uso personale e indicare una destinazione allo spaccio su larga scala.
2. Il modus operandi: Le modalità di occultamento, con la vigilanza di cani addestrati, evidenziavano un livello di organizzazione tipico di attività criminali strutturate, coordinate da più soggetti.
Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano ampiamente la scelta di una pena base superiore al minimo, ritenendo che essi prevalessero sulle circostanze a favore dell’imputato, come l’incensuratezza.
Conclusioni: L’Inammissibilità e le Conseguenze Economiche
La pronuncia di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione si fonda sul principio che chi propone un ricorso manifestamente infondato, senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve farsi carico dei costi generati dal procedimento. La sentenza riafferma quindi un principio fondamentale: la discrezionalità del giudice nel quantificare la pena è ampia, ma deve sempre essere ancorata a una motivazione solida e verificabile che tenga conto di tutti gli aspetti concreti della vicenda.
Perché la Cassazione ha respinto il ricorso sulla severità della pena?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso perché la determinazione del trattamento sanzionatorio è un compito del giudice di merito. La Suprema Corte può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è illogica o giuridicamente errata, cosa che non è stata riscontrata in questo caso.
Quali fattori hanno giustificato una pena superiore al minimo nonostante l’assenza di precedenti?
I giudici hanno considerato due fattori principali: l’enorme quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (sufficiente per oltre 6.400 dosi) e il modus operandi organizzato, che includeva l’occultamento della droga in un luogo sorvegliato da due cani pitbull. Questi elementi indicavano un’attività criminale strutturata, ritenuta più grave di un fatto isolato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base alla decisione, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la q Corte di appello di Catania lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legg della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio’ posto che il giudice di merito n in considerazione l’età dell’imputato, il suo comportamento processuale e l’incensurate
Considerato che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale determinato la pena base in anni reclusione, in misura non corrispondente al minimo edittale, in considerazione del r quantitativo della sostanza stupefacente detenuta e del numero considerevole di dosi ri corrispondente a grammi 940,50 e ulteriori grammi 47,5, da cui è possibile complessivamente 6410 dosi singole medie, sia in ragione delle modalità speci dell’occultamento della sostanza, detenuta nel locale contiguo all’abitazione del ricor stato di abbandono, ma presidiato da due cani di razza pitbull, evidenziando il modus operandi tipico di un’attività organizzata, se pur coordinata da altri soggetti, che si avvalgono stesso ricorrente, persona incensurate.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente