Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, affidato alla valutazione del giudice. Ma quali sono i limiti per contestare questa decisione in Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce i confini della discrezionalità del giudice e le condizioni di ammissibilità del ricorso, focalizzandosi sul corretto trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Brescia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivamente severo. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della pena applicata nei gradi di merito, sostenendo implicitamente che i giudici precedenti non avessero valutato correttamente tutti gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 gennaio 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste del ricorrente, ma le blocca a monte, ritenendole non proponibili in quella sede. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi giudicati inammissibili.
Le Motivazioni della Corte sul Trattamento sanzionatorio
Il fulcro della decisione risiede in un principio cardine del nostro ordinamento processuale. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Corte ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio è una prerogativa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questa valutazione è considerata insindacabile in sede di legittimità, a meno che non si verifichino due condizioni eccezionali:
1. Arbitrio: la decisione sulla pena è frutto di un capriccio o di una scelta palesemente irragionevole.
2. Motivazione manifestamente illogica: le ragioni addotte dal giudice a sostegno della sua decisione sono contraddittorie, palesemente errate o inesistenti.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello non presentasse nessuno di questi vizi. La motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente, e la scelta sulla pena rientrava pienamente nei poteri discrezionali che la legge attribuisce al giudice. Pertanto, non vi era alcuno spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in un semplice ‘sconto di pena’. Il ricorso deve essere fondato su vizi giuridici specifici, come un’errata interpretazione di una norma o un’illogicità palese nella motivazione della sentenza. Criticare genericamente la severità della pena, senza individuare un difetto procedurale o logico, porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che l’appello per un trattamento sanzionatorio più mite deve essere supportato da argomentazioni giuridiche solide e non da mere valutazioni di opportunità, le quali trovano il loro spazio naturale nei primi due gradi di giudizio.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa da un giudice?
No, non è possibile contestare la severità della pena in sé. La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Si può contestare in Cassazione solo se la decisione del giudice è frutto di arbitrio o se la motivazione è manifestamente illogica.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione respinge il ricorso senza esaminarne il contenuto, perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. L’inammissibilità impedisce una nuova valutazione del caso e rende definitiva la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 24/04/1978
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia dì
condanna, resa in data 6 luglio 2023 dal locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psico-fisica, causata
dall’assunzione di sostanza stupefacente del tipo “cannabinoidi”, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Inosservanza della legge penale per non
essere stato dichiarato estinto il reato per maturata prescrizione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza
delle già ritenute attenuanti generiche sulla contestata aggravante) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di
profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla
Corte territoriale (p. 4. sent. app. quanto alla prescrizione; pp. 4 e 5 quant al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche). Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore