Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16035 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME. COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia dì
condanna, resa in data 6 luglio 2023 dal locale Tribunale, per il reato di guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione psico-fisica, causata
dall’assunzione di sostanza stupefacente del tipo “cannabinoidi”, aggravato dalla provocazione di incidente stradale.
Ritenuto che i motivi sollevati (Inosservanza della legge penale per non
essere stato dichiarato estinto il reato per maturata prescrizione; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego del giudizio di prevalenza
delle già ritenute attenuanti generiche sulla contestata aggravante) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di
profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla
Corte territoriale (p. 4. sent. app. quanto alla prescrizione; pp. 4 e 5 quant al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche). Con riguardo al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore