Trattamento sanzionatorio: la Cassazione conferma la pena per reati di falso
La determinazione del trattamento sanzionatorio rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e violazioni della normativa sull’immigrazione. La decisione sottolinea come la discrezionalità del giudice nella scelta della pena sia protetta da un vaglio di legittimità rigoroso, purché la motivazione risulti logica e ben strutturata.
Il caso e i reati contestati
La vicenda trae origine dalla condanna di un’imputata per la violazione dell’articolo 495 del codice penale e dell’articolo 12 del decreto legislativo 286 del 1998. Nello specifico, i fatti riguardavano dichiarazioni mendaci rese a un pubblico ufficiale sulla propria identità e il favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato. Dopo la conferma della condanna in secondo grado, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione focalizzandosi su presunti vizi di motivazione relativi alla pena inflitta.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo di impugnazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Secondo la Cassazione, i giudici della Corte d’Appello hanno operato correttamente, fornendo una motivazione sufficiente e priva di illogicità. L’esame delle deduzioni difensive è stato ritenuto adeguato, portando alla conferma della statuizione di merito.
Implicazioni sul trattamento sanzionatorio
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la determinazione della pena è un compito riservato al giudice di merito. Se la sentenza spiega chiaramente i criteri seguiti e risponde alle obiezioni della difesa, la Cassazione non può intervenire per modificare la sanzione. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che il vizio di motivazione denunciato non sussisteva. La sentenza impugnata conteneva un’analisi coerente dei fatti e delle responsabilità, giustificando la misura della pena in modo razionale. Quando il percorso logico del giudice è lineare e basato sulle prove raccolte, la decisione diventa insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi considerato privo di fondamento giuridico solido.
Le conclusioni
In conclusione, la pronuncia conferma la linea dura contro i ricorsi generici o limitati a questioni di merito già ampiamente discusse. La corretta applicazione del trattamento sanzionatorio richiede una motivazione che tenga conto della gravità del reato e della personalità del reo. Una volta soddisfatti questi requisiti, la pena stabilita nei gradi precedenti rimane ferma, gravando il ricorrente di ulteriori oneri economici per l’inammissibilità dell’impugnazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare solo la pena in Cassazione?
Sì, ma il ricorso deve dimostrare che la motivazione del giudice sulla pena è illogica o mancante, altrimenti viene dichiarato inammissibile.
Quali sono i reati trattati in questa ordinanza?
I reati riguardano la falsa attestazione a un pubblico ufficiale e la violazione delle norme contro l’immigrazione clandestina.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1461 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1461 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 495 c.p. e del reato di cui all’art. 12 n. 5 d.lgs. 286/98;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con conseguente insindacabilità della statuizione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
Il Consigliere estensore