Trattamento sanzionatorio: ricorso inammissibile
Il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito costituisce un pilastro della decisione penale e la sua contestazione in sede di legittimità richiede un rigore argomentativo estremo. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che un ricorso privo di specificità, che non si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile. Questo principio garantisce la stabilità delle decisioni quando la pena inflitta appare coerente con la gravità dei fatti contestati.
Il trattamento sanzionatorio e la specificità dei motivi
Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello che confermava una condanna per detenzione di circa 400 grammi di cocaina, ricettazione e possesso illegale di armi. La difesa lamentava un vizio di motivazione proprio riguardo al trattamento sanzionatorio, ritenendolo eccessivo. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non indicava in modo puntuale quali passaggi della sentenza precedente fossero errati, limitandosi a una critica generica. La specificità è un requisito essenziale: il ricorrente deve dimostrare perché la valutazione del giudice di merito sia logicamente fallace o giuridicamente scorretta.
Determinazione del trattamento sanzionatorio nei reati continuati
La determinazione della pena aveva tenuto conto del vincolo della continuazione tra il reato più grave, ovvero il traffico di stupefacenti, e i cosiddetti reati satelliti. La Corte d’Appello aveva giudicato congrua una sanzione di poco superiore al minimo edittale, considerando l’ingente quantitativo di cocaina rinvenuto. Gli aumenti per la continuazione erano stati contenuti in soli otto mesi di reclusione complessivi. Tale equilibrio sanzionatorio è stato ritenuto inattaccabile dalla Cassazione, poiché la difesa non ha saputo offrire elementi concreti per giustificare una riduzione o una diversa valutazione delle circostanze del caso.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. La Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata aveva già fornito una spiegazione logica e completa sulla congruità della pena. Il difetto di specificità del ricorso, unito alla mancata confutazione dei singoli punti decisionali, rende impossibile un nuovo esame della questione. La Corte ha inoltre evidenziato che la pena base era stata fissata vicino al minimo legale, rendendo ancora più difficile sostenere l’ipotesi di un eccesso punitivo o di una carenza motivazionale.
Le conclusioni
In conclusione, la decisione conferma che il trattamento sanzionatorio non può essere oggetto di una revisione astratta. Per ottenere una riforma della pena in Cassazione, è indispensabile articolare motivi che evidenzino una reale violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna definitiva e il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica estremamente precisa e puntuale nelle fasi finali del processo penale.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione non è specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione e rendendo definitiva la condanna precedente.
Come influisce la quantità di droga sulla pena finale?
La quantità di sostanza stupefacente è un parametro fondamentale per determinare la gravità del reato e può giustificare una pena superiore al minimo edittale.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve farsi carico delle spese del procedimento e solitamente viene condannato al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45275 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI. CODICE_FISCALE nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 23 gennaio 2023 di conferma della condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Tribunale di Genova in ordine ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobr 1990 n. 309, 2 e 7 legge n.895/1967, art. 648 cod. pen. e art. 697 cod. pen., tutti commessi in Chiavari il 18 dicembre 2021.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile per difetto di specificità ed in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto della congruità della pena irrogata, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, per il reato più grave di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90 (di poco superiore al minimo edittale in ragione della quantità di sostanza stupefacente detenuta pari a grammi 397,7 di cocaina) e dei contenuti aumenti ( per complessivi mesi 8 di reclusione) per la continuazione con i reati satelliti.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023
GLYPH
Il ConsLg/fè4e estensore
Il
esidente