Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso è inammissibile
Il trattamento sanzionatorio è un pilastro della sentenza penale, ma la sua contestazione in sede di legittimità richiede rigore e precisione. Non basta lamentarsi della severità della pena per ottenere una riforma della sentenza; occorre dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione del giudice di merito.
I fatti di causa
Un cittadino era stato condannato dalla Corte d’Assise d’Appello per detenzione di sostanze stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione, puntando il dito contro la determinazione della pena. Tuttavia, l’impugnazione si limitava a una censura generica, senza offrire argomentazioni specifiche capaci di smontare il ragionamento dei giudici di secondo grado.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e priva di illogicità, il sindacato di legittimità non può spingersi a una nuova valutazione dei fatti. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva già ampiamente giustificato il trattamento sanzionatorio analizzando due fattori chiave: la quantità di sostanza stupefacente e la personalità del reo.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione che si limita a criticare genericamente la pena, senza indicare quali criteri dell’Art. 133 c.p. siano stati violati o mal applicati, è destinata al rigetto. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito ha il potere discrezionale di dosare la sanzione, purché spieghi in modo logico il percorso che lo ha portato a quella decisione. Poiché la sentenza d’appello aveva correttamente valorizzato il dato oggettivo (quantità di droga) e quello soggettivo (personalità), non vi era spazio per un intervento in Cassazione. Inoltre, la Corte ha ravvisato la colpa del ricorrente nella proposizione di un ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
Le conclusioni di questo provvedimento ricordano che l’accesso alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sul merito. La condanna al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, funge da deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario. Per chi intende contestare il trattamento sanzionatorio, è essenziale che il ricorso sia costruito su basi tecniche solide, evidenziando errori manifesti nella motivazione o violazioni di legge, pena l’inammissibilità e pesanti sanzioni pecuniarie.
Perché un ricorso sulla pena può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se le critiche alla pena sono generiche e non indicano specifici errori logici o giuridici commessi dal giudice di merito.
Quali elementi usa il giudice per calcolare la pena per droga?
Il giudice valuta principalmente la quantità e la qualità della sostanza stupefacente, insieme alla personalità e ai precedenti dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione?
Comporta il passaggio in giudicato della condanna, il pagamento delle spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50610 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché censura genericamente il punto relativo trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica in considerazione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e della personal dell’imputato (si veda pagina 5 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.