Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9678 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo il 29 maggio 2024, con la quale NOME COGNOME, riconosciute le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva specifica e reiterata, era stato condanNOME alla pena di anni 2 reclusione ed euro 5.600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Palermo il 14 ottobre 2023.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce il vizio di motivazione rispetto alla mancata mitigazione del trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico, non essendovi critiche specifiche al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state diffusamente illustrate, alle pagine 1, 2, 3, co argomenti pertinenti, le ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di riduzione della pe
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.