Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato della Corte di Cassazione in materia di trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso che contestava la quantificazione della pena operata dal giudice di rinvio, ribadendo un principio fondamentale: se la motivazione è logica e sufficiente, la valutazione del giudice di merito è insindacabile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
Il Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. In seguito a un precedente annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli era stata chiamata a rideterminare la pena. La nuova sentenza aveva fissato la condanna a 1 anno e 5 mesi di reclusione e 4.700,00 euro di multa.
Nonostante la pena fosse stata ridotta rispetto alla precedente statuizione, l’imputato ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, lamentando vizi nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
I Motivi del Ricorso: Critiche al Trattamento Sanzionatorio
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Violazione di legge: Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio non avrebbe compiuto una rivalutazione complessiva della pena, ma si sarebbe limitato a escludere l’aumento per la continuazione tra la detenzione di due diverse tipologie di droga (cocaina e hashish), considerandole un’unica ipotesi di reato.
2. Vizio di motivazione: Il secondo motivo criticava la quantificazione della pena, ritenuta una sostanziale conferma di quella del primo giudice, seppur con la concessione della sospensione condizionale della pena.
In sostanza, la difesa lamentava che il giudice non avesse riesaminato da zero la congruità della sanzione alla luce della nuova qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi proposti non evidenziavano reali difetti di motivazione o contraddittorietà, ma si limitavano a contestare una valutazione che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente giustificata.
Le Motivazioni: la Correttezza del Trattamento Sanzionatorio
La Corte di Cassazione ha sottolineato come il giudice d’appello, in sede di rinvio, abbia correttamente adempiuto al suo compito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente, logica e priva di palesi illogicità. Il giudice ha esplicitamente richiamato i criteri guida dell’articolo 133 del codice penale per rideterminare la pena per il reato residuo, una volta eliminato l’aumento per la continuazione. Inoltre, la Corte ha valorizzato il fatto che il giudice di rinvio abbia considerato tutti gli elementi rilevanti: la concreta gravità del fatto, la condotta dell’imputato, il quantitativo di sostanza stupefacente e, non da ultimo, la sua incensuratezza. Proprio quest’ultimo elemento ha giustificato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato negato in primo grado. Pertanto, non solo non vi è stata una mera conferma della precedente pena, ma un’attenta e autonoma ricalibratura del trattamento sanzionatorio.
Le Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione della congruità della pena è un’attività riservata al giudice di merito. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello, ma può solo verificare che la decisione sia supportata da una motivazione logica, non contraddittoria e rispettosa dei parametri legali. Un ricorso che si limita a contestare l’entità della pena senza individuare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione insegna che, affinché una critica al trattamento sanzionatorio possa trovare accoglimento in sede di legittimità, deve dimostrare un’evidente illogicità nel ragionamento del giudice, e non semplicemente proporre una diversa e più favorevole quantificazione della pena.
Quando un ricorso contro la determinazione della pena è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè si basano su presunti difetti o illogicità della motivazione che, in realtà, non emergono dal provvedimento impugnato, il quale risulta invece supportato da un ragionamento sufficiente e logico.
Il giudice di rinvio deve rivalutare completamente la pena da zero dopo un annullamento?
Il giudice di rinvio deve attenersi al punto specifico annullato dalla Cassazione. In questo caso, eliminato l’aumento per la continuazione, ha correttamente rideterminato la pena per il reato residuo, motivando la sua scelta sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena in appello se era stata negata in primo grado?
Sì. Come dimostra questa vicenda, il giudice del rinvio, nell’ambito della sua autonoma valutazione, ha concesso il beneficio tenendo conto di elementi come la gravità del fatto, la condotta e l’incensuratezza dell’imputato, anche a fronte di una precedente decisione negativa del primo giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45595 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45595 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SOLOFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli, a seguito di annullam con rinvio ex art. 627 commi 2 e 3 cod. proc. pen., ha rideterminato la pena di anni 1 mesi reclusione ed euro 4.700,00 di multa, per il reato di cui all’ art. 73, comma 5, d.P.R. 309
Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, posto che il giud rinvio non ha rivalutato complessivamente il trattamento sanzionatorio ma si è limitato escludere la continuazione con la condotta di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacen di diversa tipologia (cocaina e hashish), posto che le due condotte costituiscono un’unica ipo di reato, e non distinte violazioni della legge penale, senza, tuttavia, effettuare una rival complessiva del trattamento sanzionatorio e, con il secondo motivo, lamenta vizio motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice del rin sostanzialmente confermato la quantificazione della pena commisurata dal primo giudice, tuttavia concedendo la sospensione condizionale della pena.
Considerato che con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato ed articol motivi di ricorso.
Considerato che entrambi i motivi sono manifestamente infondati perché inerenti ad un asserit difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergent provvedimento impugnato ed in quanto inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, posto che giudice dell’appello, quale giudice del rinvio, ha ritenuto di rideterminare, richia espressamente i criteri di cui all’art.133 cod. pen., la pena per il reato residuo in ann mesi cinque di reclusione e in euro 4700,00 di multa, eliminando l’aumento previsto per il r in continuazione; il giudice, altresì, ha ritenuto, facendo riferimento alla concreta gra fatto, alla condotta del prevenuto e al quantitativo di sostanza stupefacente detenuta e ced illegittimamente, nonché all’incensuratezza dell’imputato, di concedere comunque il benefic della sospensione condizionale della pena, negata dal primo giudice.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente