Trattamento Sanzionatorio: I Limiti del Sindacato della Cassazione
L’applicazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita la sua discrezionalità. Ma fino a che punto questa scelta può essere contestata in Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un importante chiarimento sui limiti del sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio, stabilendo quando la motivazione sulla quantificazione della pena è necessaria e quando, invece, il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che confermava una decisione di primo grado del Tribunale locale. L’imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per una serie di reati, tra cui la detenzione di sostanze stupefacenti per fatti di lieve entità, il porto di oggetti atti ad offendere e il danneggiamento aggravato.
Ritenendo la pena eccessiva rispetto alla condotta effettivamente tenuta, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una carenza di motivazione proprio in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio inflittogli.
La Questione del Trattamento Sanzionatorio in Cassazione
Il motivo di ricorso si concentrava unicamente sulla presunta sproporzione della pena. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente spiegato le ragioni per cui avevano quantificato la condanna in quella misura, ritenuta eccessiva.
Questo tipo di doglianza pone una questione fondamentale nel processo penale: può la Corte di Cassazione entrare nel merito della decisione del giudice sulla quantità di pena da applicare? O il suo ruolo si limita a un controllo di pura legittimità, ossia sulla corretta applicazione della legge?
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il motivo di ricorso proposto non era deducibile in quella sede.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione della Corte d’Appello era supportata da un apparato argomentativo solido e rispettoso delle norme sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. I giudici hanno chiarito che un obbligo di motivazione specifica e dettagliata sulla pena sorge solo in determinate circostanze. In particolare, una spiegazione analitica è richiesta quando la sanzione applicata si avvicina al massimo edittale previsto dalla legge per quel reato, o comunque si attesta su livelli superiori alla media.
Al di fuori di questi casi, la scelta del giudice di merito di irrogare una pena media o prossima al minimo edittale è considerata insindacabile in Cassazione. Si presume, infatti, che tale scelta sia implicitamente basata sui criteri generali indicati dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, etc.), senza che sia necessaria un’esposizione dettagliata delle ragioni.
Nel caso specifico, la pena inflitta rientrava in questa categoria, rendendo la decisione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la quantificazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, un ricorso che si limiti a contestare l’entità della pena senza evidenziare una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione (soprattutto quando la pena è lontana dal massimo edittale) è destinato all’inammissibilità.
Come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, confermando che l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere fondato su motivi solidi e pertinenti.
Quando un ricorso contro la misura della pena è considerato inammissibile in Cassazione?
Un ricorso è inammissibile quando contesta la misura della pena senza sollevare questioni di legittimità, specialmente se la pena inflitta dal giudice di merito è di entità media o prossima al minimo previsto dalla legge, poiché in tal caso la scelta del giudice è considerata insindacabile.
Il giudice deve sempre motivare in modo dettagliato la pena inflitta?
No, una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di determinazione della pena è richiesta solo quando la sanzione è quantificata in una misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media. Per pene inferiori, si ritiene sufficiente il riferimento implicito ai criteri dell’art. 133 c.p.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45581 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 ottobre 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del locale Tribunale del 27 maggio 2022, con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; 635, comma 2, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, ritenendo eccessiva la pena applicata rispetto alla condotta da lui effettivamente perpetrata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all’effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. irrogare – come disposto nel caso di specie – una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 25835601; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il residenk