Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 16900/2024 offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando l’oggetto della contestazione è il trattamento sanzionatorio. La decisione conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: la quantificazione della pena è un’attività che rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Cassazione, se non in presenza di vizi logici o giuridici evidenti nella motivazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur assolvendo l’imputato da un’accusa relativa al codice della strada perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, aveva confermato nel resto la condanna del tribunale di primo grado. La condanna riguardava i delitti di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e di guida in stato di ebbrezza.
L’imputato, non contestando la sua colpevolezza, ha deciso di ricorrere in Cassazione lamentando un unico motivo: un vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicato. In altre parole, il ricorrente riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva e che la sua determinazione non fosse stata adeguatamente giustificata dai giudici.
La Valutazione del Trattamento Sanzionatorio in Sede di Legittimità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendolo senza entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale consolidato e irremovibile. La Corte Suprema ha ricordato che la graduazione della pena, sia per quanto riguarda la pena base sia per l’applicazione di aggravanti e attenuanti, è un’attività che appartiene alla sfera di discrezionalità del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei principi guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha chiarito che il suo ruolo non è quello di sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti, ma solo di verificare che quest’ultimo abbia fornito una motivazione logica e coerente. L’obbligo di motivazione è considerato assolto quando il giudice fa riferimento, anche in modo sintetico, agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena.
Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva ritenuto condivisibile e logico il calcolo della pena effettuato dal giudice di primo grado, come esplicitato nella sentenza impugnata. Di conseguenza, non essendoci un’assenza di motivazione né una sua manifesta illogicità, non vi era spazio per un intervento della Corte di legittimità. Contestare la valutazione degli elementi fattuali che hanno portato a una certa pena equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena. È, invece, un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Pertanto, un ricorso basato esclusivamente sulla richiesta di una pena più mite, senza evidenziare una violazione di legge o un vizio logico palese nella motivazione del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. L’imputato, oltre a vedere respinta la sua richiesta, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile contestare l’entità di una pena davanti alla Corte di Cassazione?
Generalmente no. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo se la motivazione della sentenza è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica, ma non per una semplice rivalutazione della congruità della pena.
Cosa significa che il ricorso è “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione lo ha respinto senza nemmeno esaminarne il contenuto, perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva una valutazione di merito (sull’entità della pena) che non spetta alla Corte di legittimità.
Quali sono i poteri del giudice di merito nel decidere la pena?
Il giudice ha un ampio potere discrezionale, guidato dagli articoli 132 e 133 del codice penale, per stabilire la pena più adeguata al singolo caso. Deve motivare la sua scelta facendo riferimento a elementi concreti, come la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, ma la valutazione del peso di questi elementi spetta a lui.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che, assolvendo l’imputato dal reato di cui agli artt. 116, commi 15 e 17 del codice della strada (capo 2), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure e la condanna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per il reato di cui all’art. 18 comma 2 lett. B) e comma 2 -sexies del codice della strada;
che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, in concreto, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto condivisibile il calcolo di pena operato dal giudice di prime cure);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Presidente