Trattamento Sanzionatorio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’adeguatezza della pena è uno degli aspetti più delicati del processo penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare il trattamento sanzionatorio deciso dai giudici di merito. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una sentenza di condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90), in cui l’imputato lamentava una pena ingiusta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti spunti di riflessione.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Cagliari, decideva di ricorrere per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava il trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello era mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui quantificava la pena da scontare.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: le decisioni del giudice di merito relative alla quantificazione della pena non sono sindacabili in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia viziata da palesi errori logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata del tutto adeguata e priva di vizi.
Le Motivazioni: I Limiti al Sindacato sul Trattamento Sanzionatorio
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a considerare adeguata la decisione della Corte territoriale. La Cassazione ha evidenziato come il giudice d’appello avesse correttamente ponderato diversi elementi per definire la pena:
1. Le condizioni economiche del nucleo familiare: Un fattore che può influenzare la valutazione della personalità dell’imputato e del contesto in cui il reato è maturato.
2. La scarsa valenza della confessione: La confessione resa dall’imputato era stata interpretata non come un segno di autentico ravvedimento, ma piuttosto come un tentativo di giustificare le proprie azioni. Questa valutazione ha ridotto il peso della confessione come circostanza a favore dell’imputato.
Sulla base di questi elementi, la Corte d’Appello aveva concluso che una pena vicina al minimo edittale fosse congrua rispetto alla gravità concreta del fatto. La Cassazione, prendendo atto di questo percorso argomentativo logico e coerente, ha concluso di non poter intervenire sulla decisione.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza conferma che per contestare efficacemente un trattamento sanzionatorio in Cassazione, non è sufficiente un generico disaccordo con la pena inflitta, ma è necessario individuare e dimostrare specifiche e manifeste illogicità nel ragionamento del giudice che l’ha determinata.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa da un giudice?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito se questa è immune da vizi logico-giuridici.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per stabilire il trattamento sanzionatorio in questo caso?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulle condizioni economiche del nucleo familiare dell’imputato e sulla scarsa valenza della sua confessione, ritenuta più una giustificazione che un segno di reale pentimento, concludendo che una pena vicina al minimo fosse adeguata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16768 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16768 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con unico motivo di ricorso COGNOME ricorre per cassazione avverso la in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motiva ordine al trattamento sanzionatorio;
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al tr sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esen logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è sen ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle condizioni ec nucleo familiare e alla scarsa valenza della confessione resa dall’imputato, incentrata sulla giustificazione del proprio agire e poco sintomatica di un effettivo ravv consapevolezza del disvalore della condotta, ritenendo pertanto adeguata alla gravità del fatto una pena edittale prossima al minimo gelittaitr;
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. p ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, r equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente