Trattamento sanzionatorio: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Ma cosa succede quando un imputato ritiene che la sanzione inflitta sia ingiusta? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità riguardo al trattamento sanzionatorio, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. Analizziamo insieme questo caso per capire perché non sempre è possibile ottenere una ‘seconda opinione’ sulla congruità della pena.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa.
Non ritenendo equa la sanzione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali. Entrambi i motivi lamentavano un ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello proprio in relazione al trattamento sanzionatorio applicato. In sostanza, si contestava il modo in cui i giudici avevano giustificato la quantità e il tipo di pena irrogata.
La decisione sul trattamento sanzionatorio in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene drastica, si fonda su un pilastro del nostro ordinamento: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
Analisi dei motivi del ricorso
Secondo la Cassazione, i motivi presentati dall’imputato erano ‘generici’ e, soprattutto, miravano a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente, di fatto, non contestava una violazione di legge o un’illogicità manifesta nel ragionamento dei giudici d’appello, ma chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la congruità della pena. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito che il suo compito, in ‘sede di legittimità’, non è quello di stabilire se una pena sia ‘giusta’ nel merito, ma solo di verificare che la decisione del giudice precedente sia supportata da una motivazione ‘congrua e non manifestamente illogica’. Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente spiegato le ragioni della sua decisione sulla pena, facendo riferimento alla congruità della sanzione stabilita già in primo grado. Pertanto, non sussisteva alcun vizio di motivazione censurabile.
Le conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche molto importanti. In primo luogo, chiarisce che per contestare la misura della pena in Cassazione non è sufficiente un generico dissenso, ma è necessario individuare un vizio logico o giuridico preciso e palese nella motivazione della sentenza impugnata. In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende. Questo avviene perché la legge presume una ‘colpa’ nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato, sanzionando così l’uso improprio dello strumento dell’impugnazione.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione della misura della pena (trattamento sanzionatorio) se la motivazione del giudice di merito è congrua e non manifestamente illogica. La Cassazione controlla solo la legittimità della decisione, non il merito.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è considerato generico quando non specifica in modo chiaro i vizi della sentenza impugnata, ma si limita a sollecitare un riesame generale del trattamento punitivo, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle Ammende, in quanto si presume una colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 22/06/2023 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in data 07/12/2022 dal Tribunale di Vicenza, con la qual l’attuale ricorrente, all’esito di giudizio abbreviato, era stato d responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condan alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Rilevato che con due motivi di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazion al trattamento sanzionatorio.
Considerato che i motivi sono inammissibili perché generici e volti a sollecita una rivalutazione del trattamento punitivo, benchè sorretto da motivazio congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede di legittimità (cfr con riferimento alle ragioni di congruità della pena irrogata dal primo giudice
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profi di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024